Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25551 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25551 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DOMODOSSOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della Corte d’appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Rimini del 21 aprile 2022, assolvendo il ricorrente da alcune delle imputazioni di truffa, per difetto di prova in ragione dell’inutilizzabilità del contenuto delle querele sporte dalle persone offese di quei reati, con rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio.
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Ha proposto ricorso la difesa dell’imputato deducendo, con il primo motivo, vizi della motivazione, illogica e carente (per violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen.), attesa l’omessa valutazione delle censure formulate con l’appello nei confronti della ricostruzione fattuale operata dal giudice di primo grado, con specifico riguardo all’elemento degli artifici e raggiri (considerati gli esiti sui pro della sostanziale gratuità dei corsi, dell’effettiva organizzazione degli stessi, della corrispondenza tra le somme versate e i costi sostenuti, dell’inesistenza di alcuna obbligazione assunta per la successiva instaurazione di rapporti di lavoro); inoltre, osserva il ricorrente, entrambe le decisioni erano incorse in evidenti travisamenti probatori quanto alle valutazione delle prove documentali e dichiarative.
2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all’art. 640 cod. pen., e vizio della motivazione (illogica e carente), per avere la Corte territoriale omesso di valutare le censure sul difetto di profitto e sulla conseguente configurabilità dell’ipotesi tentata e non consumata della contestata truffa, quantomeno in relazione ai fatti accaduti il 15 gennaio 2018.
2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione della legge penale, in relazione agli artt. 163 e 165 cod. pen., e vizio della motivazione perché carente, in relazione al diniego della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione della legge penale, in relazione all’art. 131 bis cod. pen., e vizio della motivazione perché carente, in relazione al rigetto della richiesta di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto fondato senza alcun esame della portata dell’offesa (stimata in misura non superiore a 300 euro).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso è reiterativo, generico oltre che manifestamente infondato.
Il ricorrente, infatti, insiste nel prospettare una diversa lettura delle prove raccolte, trascurando il dato confermato da entrambe le decisioni di merito concernente la rilevanza dell’obbligo, che l’imputato aveva assunto con i corsisti, di rimborsare per intero il costo dei corsi al momento della promessa assunzione (promessa ribadita espressamente dalle prove documentali e insuscettibile di realizzazione, come verificato dagli accertamenti di indagine, che la Corte d’appello ha richiamato); elemento di evidente portata decettiva e decisivo
nell’indurre le vittime ad aderire alla conclusione dell’accordo e al versamento delle somme richieste; somme che pacificamente erano superiori ai costi indicati e che, per la differenza, venivano incamerate dal ricorrente senza alcuna causa giustificativa.
In tale contesto, le censure formulate con l’atto di appello, e reiterate con l’odierno ricorso, risultano eccentriche e fuorvianti non rilevando l’assunta (ma indimostrata) gratuità del corso, oppure l’avvenuta esecuzione di tali corsi, mentre è testualmente smentita la tesi dell’effettiva destinazione delle somme a copertura dei costi di svolgimento (come indicato dalla sentenza attraverso il richiamo della testimonianza della titolare della struttura ove si svolsero i corsi: pag. 3). Né va dimenticato che il ricorrente, anche dopo l’intervento degli organi di p.g., proseguì nella condotta di reato, organizzando ulteriori corsi nel mese di marzo del 2018 come risulta dal tenore delle imputazioni.
Quanto al denunciato travisamento delle prove, i documenti allegati al ricorso non sono idonei a dimostrare un’errata percezione del significato delle prove raccolte, specie in relazione al profilo della promessa di assunzione; in ogni caso, non investono un aspetto decisivo in grado di metter in crisi l’intera struttura del giudizio di responsabilità, residuando i già indicati evidenti artifici posti in esser per conseguire il profitto delle somme incassate in misura superiore a quanto indicato come costo dei corsi.
1.2. Il secondo motivo è anch’esso generico e manifestamente infondato; dalla stessa lettura dell’imputazione risulta che il fersamento del costo del corso, anche nella giornata del 15 gennaio 2018 quando intervennero gli agenti di polizia giudiziaria per interrompere l’attività criminosa, era già state effettuato da tutte le persone offese ivi indicate, il che integrava la consumazione del delitto.
1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato: a fronte di un motivo di appello del tutto generico, la Corte ha indicato i dati espressivi del pericolo di reiterazione, del resto già dimostrati dalla prosecuzione dell’attività delittuosa nonostante l’intervento della p.g.
1.4. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato: l’assunto della particolare tenuità dell’offesa è fondato su un calcolo smentito aritmeticamente dal tenore delle imputazioni; il ricorrente, poi, non si confronta con la motivazione che ha indicato in modo puntuale i dati fattuali espressivi dell’abitualità, del resto già insita nella contestazione dei reati di truffa, in continuazione e per un apprezzabile periodo di tempo nel corso del quale, in modo seriale, sono stati commessi i reati.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616
c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/5/2024