Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51264 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51264 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Raffadali il /11947, avverso la sentenza del 31/05/2022 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna, emessa il 18 settembre 2018, che aveva condannato la ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa aggravata dal timore di un pericolo immaginario, per avere fatto credere alla vittima di doverle togliere il “malocchio” riuscendo ad ottenere la somma di novanta euro.
Ricorre per cassazione COGNOME NOME, deduc,endo violazione di legge e vizio della motivazione per non avere la Corte ritenuto applicabile la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen., anche tenuto conto della restituzione alla vittima della somma sottrattale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1.La causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., non era stata dedotta con l’atto di appello.
5.2. Applicando tali principi al caso in esame, rileva la Corte che il Tribunale aveva effettuato un giudizio prognostico positivo in ordine alla commissione di ulteriori reati da parte della ricorrente, sia pure ai fini di negare il riconoscimento dei benefici di legge, sottolineando che la sua condotta illecita non poteva ritenersi di tipo occasionale, con il che negando in radice la sussistenza di quel presupposto che consente di ritenere applicabile la causa di non punibilità di cui si discute.
Tuttavia, l’invocazione difensiva di cui al ricorso si fonda sul comportamento susseguente al reato, per cui può essere applicato il principio di diritto a mente del quale, l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in ragione della natura sostanziale dell’istituto, oltre ad essere questione deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità in quanto non proponibile in precedenza, può essere rilevata dalla Corte anche di ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., pur in caso di ricorso inammissibile (Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Castrignano, Rv. 284133; Sez. 1, n. 30515 del 02/05/2023, COGNOME). Va ancora richiamato il principio secondo il quale, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell’art. 131-bis cod. pen. ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133 comma primo, cod. pen. (Sez. 3, n. 04/04/2023, Hu, Rv. 284497). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
cuR
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 16.11.2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME