Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9031 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9031 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/02/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2025 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1bis , cod. proc. pen.
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
preso atto che l’AVV_NOTAIO, difensore della ricorrente, non ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugNOME la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Roma del 12/05/2022 con la quale, all’esito di giudizio dibattimentale, NOME COGNOME era stata dichiarata responsabile del delitto di truffa aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 11 cod. pen. con irrogazione della pena di un anno sei mesi di reclusione ed euro 550,00 di multa, ritenuta la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputat a, tramite il difensore di fiducia, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deducono la violazione di legge con riferimento a ll’art. 640 cod. pen. , nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di giudizio di responsabilità.
La Corte di appello ha omesso di verificare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa sul piano oggettivo e soggettivo limitandosi ‘a descrivere una generica relazione tra l’odierna ricorrente e le persone offese’ e a dare atto del versamento da parte di queste ultime di una somma di denaro per la presentazione dell’istanza di cittadinanza, senza tuttavia individuare in capo alla COGNOME uno specifico comportamento fraudolento e senza analizzare il profilo del dolo di reato; ha inoltre ritenuto la versione difensiva dell’imputata meramente assertiva senza confrontarsi con le dichiarazioni rese in sede di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
2.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione di legge nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza della aggravante di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen.
Dall’istruttoria dibattimentale emerge pacificamente che i primi contatti tra l’imputata e le persone offese sono stati mediati dall’AVV_NOTAIO che ha gestito le fasi iniziali della richiesta di cittadinanza per poi incaricare l’imputata , componente del suo staff ed avente competenza in materia, di proseguire nella gestione della pratica. Pertanto, l’affidamento è stato riposto dalle persone offese nella figura del professionista legale e non nella sua collaboratrice.
2.3. Con il terzo motivo si deducono la violazione di legge con riferimento agli artt. 62bis , 99 e 133 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, mancata disapplicazione della ritenuta recidiva e di dosimetria della pena.
La Corte di appello ha argomentato in relazione al primo profilo con il mero richiamo alla descrizione della fattispecie contestata e senza considerare che
l’imputata nel corso del giudizio ha sub ìto la violazione del proprio diritto di difesa in ragione della quale è stata rimessa in termini per impugnare la sentenza di condanna; quanto alla recidiva, il Collegio di merito si è limitato a richiamare i precedenti penali con formula di stile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è nel complesso infondato e va rigettato.
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità essendo privo di confronto con la sentenza impugNOME che – in aderenza alle risultanze probatorie e con argomentazioni in fatto ed in diritto immuni da manifesti vizi logici – ha precisamente delineato gli elementi costitutivi del delitto di truffa dando conto che l’imputata aveva personalmente gestito i rapporti con le persone offese alle quali aveva prospettato la possibilità di ottenere la cittadinanza italiana previo pagamento di denaro facendo credere loro, contrariamente al vero, di avere presentato le relative domande presso la Prefettura e che il relativo iter amministrativo era in corso; aveva inoltre richiesto e ricevuto altre somme prospettando falsamente che esse erano necessarie per ulteriori fasi burocratiche (pag. 6 della sentenza impugNOME).
Il Collegio di merito ha anche esaminato e valutato l ‘ alternativa ricostruzione dei fatti offerta dall’imputat a nel corso dell’esame reso in sede di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale reputandola sfornita di elementi che la corroborassero.
Rispetto a tale impianto argomentativo la difesa ricorrente non svolge alcuna precisa critica, omette di confutarlo in fatto ed in diritto e si limita a contestare in termini meramente assertivi il giudizio di responsabilità.
Il secondo motivo di ricorso in punto di sussistenza della aggravante di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen. è infondato.
Il Collegio di merito ha fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte, condiviso dal Collegio, in base al quale ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’abuso di relazioni di prestazione d’opera, non è necessario che il rapporto intercorra direttamente tra l’autore del fatto e la persona offesa essendo sufficiente che l’agente si sia avvalso dell’esistenza di tale relazione che gli ha fornito l’occasione di commettere il reato in danno di altri soggetti, agevolandone l’esecuzione (Sez. 2, n. 27148 del 06/06/2025, Camponero, Rv. 288461-01; Sez. 1, n. 47633 del 15/02/2019, COGNOME, Rv. 277456-01; Sez. 5, n. 49811 del
27/09/2019, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 44343 del 15/10/2013, Cavallo, Rv. 257503-01).
Nella specie, come emerge dal compendio probatorio richiamato nella sentenza impugNOME, seppure i primi contatti con le persone offese fossero stati avviati dall’AVV_NOTAIO, a cui costoro si erano rivolte in quanto legale professionista, la gestione della pratica di cittadinanza veniva affidata da quest’ultimo all’imputata, sua dipendente , che approfittava proprio di tale rapporto di prestazione d’opera per realizzare l’azione fraudolenta inducendo in errore le vittime le quali, confidando nel fatto di essersi avvalsi di uno studio professionale in grado di curare i loro interessi, erano indotte in errore circa l’avvio della procedura amministrativa ed il suo regolare svolgimento nelle varie fasi burocratiche.
Il terzo di motivo di ricorso è palesemente generico e, pertanto, inammissibile.
4.1. La Corte di appello ha puntualmente motivato il diniego delle circostanze attenuati generiche (pag. 7 della sentenza impugNOME) valorizzando, da un lato, le concrete modalità della condotta connotata da un inganno perpetuato nel tempo mediante la ripetuta prospettazione di circostanze inveritiere alle persone offese che le aveva indotte a plurimi e consistenti esborsi di denaro e, dall’altro, la negativa personalità dell’imputata attinta da plurimi precedenti penali, così formulando una valutazione discrezionale argomentata e priva di manifesta illogicità con il quale la difesa ricorrente non si confronta.
4.2. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla mancata disapplicazione della recidiva. Il Collegio di merito, lungi da ll’utilizzare clausole di stile, ha dato rilievo al carattere peculiare dei numerosi precedenti penali per ricettazione, furto e truffa, oltre che per falso materiale e, in ragione, della omogeneità delle pregresse plurime condanne, ha ritenuto la condotta oggetto di giudizio (ancora una volta di natura fraudolenta con conseguimento di un ingiusto profitto economico) sintomo di una accresciuta pericolosità sociale.
4.3. Del tutto aspecifica è la doglianza in punto di eccessività della pena inflitta che è stata apoditticamente dedotta nel ricorso senza sviluppare alcuna argomentazione al riguardo.
Da qui il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il giorno 19/02/2026
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME