Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28548 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28548 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Cinisello Balsamo il DATA_NASCITA,
COGNOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA,
avverso la sentenza del 02/11/2023 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
sentito il difensore:
AVV_NOTAIO, per COGNOME NOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Asti, emessa il 4 ottobre 2022, ha confermato la condanna di COGNOME NOME per il reato di riciclaggio e quella di COGNOME NOME per i reati di associazione per delinquere e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
I giudici di merito hanno ritenuto sussistente una organizzazione criminale dedita alla costituzione di società fittizie – o, nella sostanza, non operative – attrave le quali ottenere, tra le altre cose, finanziamenti presso banche con artifici e raggir (capo 11).
Il ricorrente COGNOME NOME – quale commercialista al servizio degli altri correi è stato considerato partecipe di tale associazione e responsabile anche di una specifica truffa aggravata dal conseguimento di erogazioni pubbliche, quella contestatagli al capo 13 della imputazione ai sensi dell’art. 640-bis cod.pen..
Il ricorrente COGNOME NOME, invece, è stato ritenuto responsabile del reato di riciclaggio di cui al capo 3, per essersi consapevolmente prestato a ricevere sul suo conto corrente una somma di denaro di non contestata provenienza illecita a lui nota, utilizzata per l’acquisto all’asta di un immobile sottoposto ad esecuzione forzata, subito trasferito ad una società riconducibile al correo COGNOME NOME dal quale aveva indirettamente ricevuto la provvista.
Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti.
2.1. NOME COGNOME deduce:
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di riciclaggio.
Il ricorrente si duole del fatto che la Corte non lo abbia ritenuto in buona fede rispetto alla conoscenza della provenienza illecita della somma di danaro pari ad euro 353.993,00 a lui bonificata sul suo conto corrente ed utilizzata per l’acquisto all’asta di un immobile.
Le anomalie dell’intera operazione di cui si discute, evidenziate dalla sentenza, sarebbero state giustificate e superate dalle dichiarazioni rese dall’imputato nel suo interrogatorio, secondo cui egli era stato inconsapevole strumento nelle mani del correo COGNOME NOME, separatamente giudicato, in favore della cui società aveva trasferito l’immobile una volta acquistato;
violazione di legge per la mancata esclusione della recidiva contestata, la cui applicazione il ricorrente non ritiene giustificata dai due soli, remoti, precedent penali, gli altri essendosi estinti per il positivo esito della messa alla prova.
2.2. NOME COGNOME deduce:
violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di tru aggravata di cui al capo 13.
Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che il reato non sarebbe configurabile sotto il profilo oggettivo, in quanto i finanziamenti asseritamente conseguiti – secondo lo schema operativo del c.d. fondo liquidità di cui al d.l. n. 23 del 2020 provenivano da Banca Intesa e non da soggetti pubblici, non dovendosi confondere il rapporto tra la banca ed il cliente, che qui rileverebbe, da quello tra la banca e il soggetto pubblico garante.
In secondo luogo, si assume che il ricorrente sarebbe stato privo di dolo, essendo egli estraneo al disegno criminale perseguito dai coimputati, avendo eseguito disposizioni altrui nell’ambito di lecita attività dovuta alle sue competenze tecniche di commercialista;
2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla responsabilità per il reato di partecipazione all’associazione per delinquere di cui al capo 11.
Sarebbe mancata la prova dell’elemento soggettivo del reato, l’affectio societatis, essendosi l’imputato interfacciato soltanto con i correi COGNOME e COGNOME, dai quali riceveva le indicazioni necessarie per operare sul portale della RAGIONE_SOCIALE, percependo un corrispettivo di 100 o 200 euro ad operazione.
Le intercettazioni valorizzate dalla Corte di appello non dimostrerebbero nulla di più.
In ogni caso, il ricorrente contesta anche la sussistenza dell’associazione per delinquere, essendosi trattato di un mero concorso di persone nella commissione di specifici reati dei quali, comunque, l’imputato non avrebbe avuto contezza;
vizio della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata esclusione della recidiva ed al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile perché proposto per motivi in parte manifestamente infondati ed in parte generici, mentre il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è complessivamente infondato.
COGNOME NOME.
2.1. Quanto al primo motivo, il ricorrente non si confronta con l’intero compendio motivazionale della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello, attraverso una coerente e logica valutazione di elementi di fatto non rivedibili in questa sede, ha messo in luce una serie di anomalie nella operazione di riciclaggio
contestata al ricorrente, tale da scongiurare l’ipotesi che egli non avesse contezza della provenienza illecita del danaro ricevuto sul suo conto corrente.
Le diverse anomalie – costituenti, ciascuna, un grave indizio di colpevolezza – sono state riassunte a fg. 23 della sentenza impugnata e con parte di esse il ricorso non si confronta.
La Corte ha messo in luce, in sintesi, che al ricorrente era stata bonificata una somma superiore a quella tracciata, in forza di un inesistente rapporto con il soggetto che aveva effettuato il bonifico, con la percezione di un compenso sproporzionato e senza alcuna garanzia rispetto al futuro trasferimento dell’immobile che l’imputato aveva già a suo nome acquistato all’asta, peraltro senza fornire adeguate giustificazioni del motivo per il quale l’interessato finale all’acquisto non potesse o volesse comparire.
Queste ed altre valutazioni sono state criticate con argomenti generici che, in assenza di manifeste illogicità della motivazione, devono intendersi relegati al merito del giudizio.
2.2. Il secondo motivo è generico in quanto il ricorrente non si confronta con la motivazione adottata dalla Corte in punto di recidiva (contestata come reiterata, specifica ed infraquinquennale), laddove, a fg. 24 della sentenza impugnata, è stato messo in rilievo che gli odierni fatti erano dimostrativi di rinnovata capacit criminale e pericolosità sociale del ricorrente rispetto ai due precedenti specific per reati contro il patrimonio.
La motivazione è conforme al diritto.
In proposito, si ricordi il principio secondo cui, in tema di recidiva facoltativa richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato) (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
3.COGNOME NOME.
3.1. Quanto al primo motivo, deve, in primo luogo, ribadirsi, per quel che rileva in questa sede, il principio di diritto secondo il quale rientra tra le erogazi pubbliche “comunque denominate” di cui all’art. 316-ter cod. pen. – nella versione, vigente “ratione temporis”, anteriore alle modifiche ampliative di cui all’art. 28-bi del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 – la
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concessione, sulla base di un’autodichiarazione mendace, di un finanziamento bancario assistito da garanzia del RAGIONE_SOCIALE ex art. 13, lett. m), del d.l. 8 april 2020 n. 23 (cd. “decreto liquidità), convertito dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, costituendo la garanzia a carico del soggetto pubblico, gratuita per il beneficiario, presupposto determinante l’erogazione del finanziamento da parte del privato, nell’ambito di un rapporto triangolare che lega RAGIONE_SOCIALE garante, banca concedente il finanziamento e imprenditore finanziato. (In motivazione la Corte ha altresì chiarito che la prestazione della garanzia genera un vincolo obbligatorio a carico del RAGIONE_SOCIALE, con l’assunzione di una posizione di rischio economico omologa a quella derivante dalla consegna diretta del denaro) (Sez. 6, n. 11246 del 13/01/2022, Pressiani, Rv. 283106).
Tale principio deve essere analogicamente applicato all’art. 640-bis cod.pen. per identità di ratio quanto alla questione di interesse inerente alla natura pubblica del finanziamento di cui di discute.
Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, il ricorrente non si confronta con tutta motivazione adottata dalla Corte ai fgg. 26-29 della sentenza impugnata, laddove è stato messo in luce, anche attraverso il richiamo ad una serie di intercettazioni, come egli avesse piena cognizione della finalità illecita dell’operazione di truffa per essere stato coinvolto apertamente ed a più ampio raggio (come provato dai dialoghi non richiamati in ricorso, tra più soggetti e non solo tra quelli indicati ricorrente) nelle condotte illecite dei correi, predisponendo bilanci fasulli, cambi di prestanome ed altre attività finalizzate a concretare gli scopi dell’organizzazione criminale della quale è stato ritenuto infungibile partecipe ed al cui alveo, quale reato-fine, è stata ricondotto il reato specifico di truffa di cui al capo 13.
3.2. Quanto al secondo motivo, la Corte ha evidenziato tutti gli elementi costitutivi del reato associativo, già evidenziati con dovizia dal primo giudice con riferimento al programma indeterminato volto alla commissione di numerosi reati-fine, come contestati nell’originaria rubrica con riguardo alla posizione dei correi, programma strutturato a tal fine con la predisposizione di uomini e mezzi legati da un comune intento illecito.
Il ricorrente è stato inserito a pieno titolo in tale consesso criminale in base ai su continuativi rapporti consapevoli con alcuni correi ed allo svolgimento di condotte altamente dimostrative della sua piena consapevolezza ed adesione al programma illecito, come la predisposizione di bilanci falsi senza pezze contabili di appoggio o la collocazione ed il cambio di prestanome nelle società gestite a fini illeciti, com dimostrato da intercettazioni non richiamate in ricorso.
La sussistenza del reato associativo, il contributo consapevole ed il dolo di partecipazione, sono stati dedotti anche dalla commissione dello specifico reatofine di truffa di cui al capo 13, attraverso la corretta applicazione del principio p
cui, in tema di associazione per delinquere, è consentito al giudice, pur nell’autonomia del reato-mezzo rispetto ai reati-fine, dedurre la prova dell’esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti ne programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso di essi si manifesta in concreto l’operatività dell’associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670).
3.3. Il terzo motivo è generico in quanto il ricorrente non si confronta con la motivazione adottata dalla Corte in punto di recidiva (contestata come reiterata, e specifica), laddove, a fg. 30 della sentenza impugnata, è stato messo in rilievo che gli odierni fatti erano dimostrativi di rinnovata capacità criminale e pericolosit sociale del ricorrente rispetto ai numerosi precedenti penali.
La natura reiterata e specifica della recidiva, non consente il bilanciamento tra circostanze eterogenee nel senso della prevalenza delle attenuanti, secondo quanto previsto dall’art. 69, quarto comma, cod.pen..
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 22.05.2024.