Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9810 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9810 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME SGADARI NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOMENOMENOMENOME
avverso la sentenza dell’08/05/2025 della Corte di Appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.NOMEXX, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza dell’08 maggio 2025 con la quale la Corte di Appello di Bologna, ha confermato la sentenza emessa, in data 01 ottobre 2024, con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma, lo ha condannato alla pena di anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al reato di truffa aggravata.
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione di legge nonchØ carenza della motivazione in relazione al motivo di appello con cui era stata prospettata l’erroneità della sentenza nella parte in cui il giudicante Ł indicato quale giudice per le indagini preliminari.
La Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di esaminare la specifica doglianza difensiva benchØ la pronuncia impugnata risulti emessa all’esito di giudizio abbreviato richiesto dall’imputato in seguito all’adozione di decreto di giudizio immediato. Da ciò conseguirebbe, secondo la difesa, che il magistrato procedente abbia definito il procedimento nella qualità di giudice dell’udienza preliminare e non già, come riportato in sentenza, quale giudice per le indagini preliminari.
3.Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, deduce violazione degli artt. 168bis cod. pen. e 464-bis cod. proc. pen. nonchØ manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata ammissione alla messa alla prova.
La difesa reitera l’eccezione con cui era stata affermata la nullità della sentenza di primo grado conseguente al rigetto della richiesta di ammissione alla messa alla prova tempestivamente avanzata dal ricorrente in assenza di motivi ostativi.
I giudici di merito, con motivazioni apodittiche e congetturali, avrebbero erroneamente
rigettato la richiesta esclusivamente in considerazione di una prognosi negativa in ordina alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati, senza peraltro compiere una valutazione del quadro complessivo e della personalità dell’imputato.
Il ricorrente deduce che la Corte territoriale si sarebbe sostanzialmente limitata a ribadire le argomentazioni del primo giudice, senza svolgere un effettivo confronto critico con gli elementi prospettati dalla difesa a sostegno della richiesta di ammissione all’istituto della messa alla prova.
In particolare, si lamenta l’omessa valutazione: del ruolo secondario ascritto all’XXXXX, circoscritto alla sola fase esecutiva della contestata truffa; dello stato di disoccupazione che avrebbe indotto l’XXXXX a delinquere al fine di provvedere al mantenimento dei figli e del padre malato; della mancata contestazione della recidiva e dell’assenza di precedenti ostativi; della immediata e spontanea restituzione del profitto del reato al momento dell’arresto con conseguente elisione delle conseguenze dannose; della resipiscenza e del pentimento manifestati dal ricorrente; della fattiva collaborazione, estrinsecatasi nelle dichiarazioni confessorie rese sin dalla prima fase delle indagini, nel rispetto delle prescrizioni conseguenti all’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari e nella partecipazione attiva al processo; della formalizzazione di offerta reale nei confronti delle due persone offese con conseguente integrale risarcimento del danno; della mancata costituzione di parte civile delle vittime nonchØ dell’avvio di una stabile attività lavorativa, indicata quale indice di distacco dalle logiche criminali sottese alle condotte oggetto di giudizio.
Si assume, altresì, che sia stata ingiustamente valorizzata in senso sfavorevole la mancata indicazione, da parte del ricorrente, dei nominativi dei complici, ritenendosi invece irrilevante tale condotta omissiva in quanto sorretta dall’esigenza di tutelare l’incolumità dei propri familiari, ‘che già erano stati minacciati a fronte di questa eventualità’ (vedi pag. 8 del ricorso).
NOMEXX, con il terzo motivo di ricorso, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 640, comma secondo, cod. pen. conseguente alla mancata esclusione della circostanza aggravante della rappresentazione alla persona offesa di un pericolo immaginario nonchØ carenza di motivazione in ordine al motivo di appello con cui era stato chiesto il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
A giudizio della difesa, i giudici di merito avrebbero ritenuto sussistente l’aggravante del pericolo immaginario con argomentazioni illogiche ed ingiuste nonchØ del tutto smentite dalle risultanze processuali.
La Corte territoriale, inoltre, non avrebbe argomentato in alcun modo in ordine alla richiesta di applicazione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. fondata sul ritenuto ruolo minimale svolto dal ricorrente, il quale si sarebbe limitato a recuperare il denaro così realizzando il solo segmento finale delle condotte truffaldine, senza partecipare alla messa in opera degli artifici e raggiri in danno delle persone offese.
Il ricorrente sarebbe, quindi, l’ultimo anello della catena causale che si occupava esclusivamente di recuperare i soldi presso le abitazioni delle vittime, ne conseguirebbe – a dire della difesa- che il reato si sarebbe realizzato comunque anche senza l’apporto causale dell’imputato, soggetto sicuramente esterno all’associazione che organizzava le truffe.
I giudici di merito avrebbero, pertanto, dovuto riconoscere la sussistenza dell’invocata attenuante ed escludere l’aggravante del pericolo immaginario e, di conseguenza, pronunciare sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. stante la sopravvenuta remissione di querela da parte delle persone offese.
Il ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 62 n. 6 cod. pen. nonchØ carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno.
¨ stato, in proposito, affermato che il ricorrente fin dal primo momento avrebbe restituito spontaneamente la refurtiva per poi attivarsi al fine di risarcire le persone offese in aggiunta alla già menzionata restituzione.
In particolare, l’offerta reale presentata del ricorrente veniva ritenuta congrua ed accettata dalla persona offesa NOME e rifiutata dalla persona offesa NUMERO_CARTA sul presupposto del sopravvenuto disinteresse dello stesso alla vicenda processuale e della scelta -comune alla XXXXXX- di non costituirsi parte civile nel processo a carico dell’imputato.
Il ricorrente, con il quinto motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. nonchØ carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte territoriale, limitandosi ad affermarne la sub-valenza rispetto alla gravità del fatto attribuito al ricorrrente, non avrebbe adeguatamente valutato gli elementi ritenuti idonei dalla difesa a condurre alla concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena in misura pari al minimo edittale (contributo marginale alla realizzazione delle truffe,spontanea ed immediata restituzione delle somme provento del reato, ammissione di responsabilità in relazione a fatti non ancora a conoscenza degli inquirenti, atteggiamento collaborativo tenuto nel corso dell’intero procedimento, rispetto delle prescrizioni connesse all’esecuzione degli arresti domiciliari, sincero pentimento manifestato dall’imputato, risarcimento del danno subito dalle persone offese di entità tale da esser ritenuto congruo da queste ultime, inizio di un percorso lavorativo stabile attraverso il quale provvedere al mantenimento del nucleo familiare).
I giudici di appello avrebbero erroneamente valorizzato la condanna riportata dal ricorrente per diversi fatti giudicati dall’autorità giudiziaria bresciana senza tenere conto del fatto che con tale sentenza sarebbe stata determinata una pena inferiore a quella oggetto di giudizio nonostante la contestazione del piø grave reato di rapina.
La motivazione sarebbe, in conclusione, inidonea a far comprendere per quali ragioni il primo giudice abbia deciso di partire da una pena piø alta del minimo edittale con conseguente carenza di motivazione sul punto.
7. Il difensore del ricorrente, in data 26 novembre 2025, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Va, preliminarmente, evidenziato che il ricorso Ł stato trattato con le forme del contraddittorio scritto stante la mancata presentazione nei termini di legge di apposita richiesta di trattazione orale, istanza che era stata preannunciata in sede di impugnazione (vedi pag. 25 del ricorso datato 25 luglio 2025: ‘ con ogni riserva di depositare l’istanza di discussione orale del ricorso per Cassazione nei termini di legge secondo la normativa che sarà adottata ed in vigore ‘) ma che non ha avuto seguito alcuno.
Deve essere, in proposito, affermato che la richiesta di trattazione orale non può essere formulata dal difensore solo nell’atto di ricorso, essendo a tale scopo richiesta la tempestiva trasmissione di apposita istanza alla cancelleria della Corte di Cassazione (vedi in termini analoghi Sez. 2, n. 41144 del 18/11/2025, Minei, Rv. 289008 – 01 in tema di giudizio di
appello).
Il tenore letterale della disposizione, unitamente alla sua ratio legis , impone di ritenere necessaria la presentazione di un’istanza autonoma e separata. Tale previsione risponde all’esigenza di assicurare un’ordinata e funzionale organizzazione dell’udienza, consentendo al giudice di programmare l’attività processuale in modo coerente con le richieste delle parti.
Al contempo, la prescrizione in esame tutela anche il diritto di difesa poichØ permette al difensore di valutare consapevolmente la possibilità di partecipare all’udienza solo dopo che questa sia stata effettivamente fissata, circostanza che, per definizione, non Ł conosciuta al momento della proposizione dell’impugnazione.
Ne consegue che la richiesta inserita nell’atto di ricorso non può ritenersi idonea a surrogare l’istanza da proporsi con atto distinto atteso che una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto sia con il dato normativo sia con la finalità sottesa alla disciplina in esame.
Peraltro, nel caso di specie, lo stesso difensore ha proceduto al deposito di conclusioni scritte in data 25 novembre 2025 (vedi mail inviata in tale data dall’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO: ‘ si trasmette memoria difensiva nella trattazione cartolare scritta del ricorso per Cassazione in favore del Sig. NOMEXX ‘).
2.Il primo motivo di ricorso Ł generico e dedotto in carenza di interesse.
La difesa, infatti, si Ł limitata a dedurre la carenza di motivazione in relazione al motivo di appello con cui era stata prospettata l’erroneità della decisione nella parte in cui il giudicante Ł indicato quale giudice per le indagini preliminari anzichØ quale giudice dell’udienza preliminare, senza tuttavia allegare quale concreto vantaggio il ricorrente conseguirebbe dall’annullamento della sentenza sul punto.
2.1. In via preliminare, il Collegio ribadisce che, oltre alla legittimazione astratta alla proposizione del ricorso per cassazione, deve sempre sussistere un effettivo interesse all’impugnazione, requisito necessario per tutte le impugnazioni, previsto dalle norme di carattere generale del libro IX e nel Titolo I sulle «disposizioni generali». L’interesse richiesto dall’art. 568, comma quarto, cod. proc. pen. deve essere attuale e concreto, dovendo tendere a rimuovere l’effettivo pregiudizio che la parte assume di aver patito per effetto del provvedimento impugnato; esso, pertanto, deve permanere sino al momento della decisione e ricorre soltanto se il gravame sia idoneo a determinare, mediante l’eliminazione dell’atto pregiudizievole, una situazione immediata piø favorevole rispetto a quella esistente.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare va apprezzata in prospettiva utilitaristica: da un lato, nella finalità negativa di rimuovere una condizione di svantaggio processuale derivante dalla decisione dall’altro in quella positiva di conseguire un esito piø favorevole rispetto a quello oggetto di doglianza purchØ logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, COGNOME, Rv. 269199 – 01; Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, COGNOME, Rv. 282542 – 01; da ultimo Sez. 4, n. 26834 del 36/06/2025, COGNOME, non massimata). Ne consegue che non Ł sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, un mero ed astratto interesse alla correttezza teorica della decisione censurata, quando esso sia privo di incidenza sulla concreta posizione processuale del proponente.
2.2. Tali caratteristiche difettano nel caso di specie, poichØ il ricorrente non conseguirebbe alcuna utilità dall’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla diversa denominazione del giudice che l’ha pronunciata. In particolare, nØ l’atto di appello nØ il ricorso per cassazione -a prescindere dalle argomentazioni svolte a sostegno del
proscioglimento nel merito- esplicitano quale specifica e concreta utilità deriverebbe dall’annullamento della decisione di primo grado in punto di denominazione del giudice procedente.
Ne deriva che, in assenza di una puntuale allegazione di un interesse concreto all’impugnazione, deve ritenersi integrata la causa di inammissibilità del primo motivo del ricorso proposto dall’imputato per difetto di interesse ad impugnare ai sensi dell’art. 568, comma quarto, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 35989 del 01/07/2015, COGNOME, Rv. 26560401; Sez. 4, n. 18343 del 05/02/2019, COGNOME, Rv. 275760-01 e successivamente, in senso conforme, fra le sentenze non massimate: Sez. 4, n. 24763 del 13/01/2022, COGNOME; Sez. 2, n. 46009 del 17/11/2021, COGNOME; Sez. 7, n. 19224 del 14/04/2021, COGNOME; Sez. 6, n. 15539 del 23/03/2021, COGNOME; Sez. 2, n. 11568 del 03/02/2021, COGNOME).
3.Il secondo motivo di impugnazione Ł al contempo manifestamente infondato e non consentito in sede di legittimità.
3.1. I giudici di appello, con motivazione ampia e aderente alle risultanze processuali, hanno puntualmente indicato gli elementi posti a fondamento della prognosi negativa circa l’applicabilità dell’istituto della messa alla prova, richiamando -come fisiologico in presenza di doppia conforme- le argomentazioni già sviluppate dal giudice di primo grado e facendole proprie mediante autonoma valutazione.
I rilievi svolti dalla Corte territoriale in ordine alla mancanza dei presupposti per disporre la messa alla prova si appalesano corretti, in quanto coerenti con la ratio dell’istituto e conformi alla giurisprudenza di questa Corte. Essi, inoltre, si sottraggono al sindacato di legittimità sul piano del merito, atteso che l’accertamento dei presupposti dell’ammissione alla messa alla prova Ł rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, chiamato a verificare la concreta possibilità di rieducazione e di reinserimento sociale del soggetto.
In tale prospettiva, la sospensione del processo con messa alla prova presuppone, da parte dell’imputato, non già una mera adesione formale al programma, bensì una effettiva rimeditazione critica del passato e una reale disponibilità a un percorso di responsabilizzazione e di costruttivo reinserimento, tali da consentire la formulazione di un giudizio prognostico favorevole sulla capacità di astenersi dal reiterare condotte devianti sulla scorta di una pluralità di indicatori, relativi sia alle caratteristiche del reato sia alla personalità del reo, giudizio che resta insindacabile in questa sede ove logicamente argomentato e congruamente motivato (Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022, COGNOME NOME, Rv. 283883-01; Sez. 3, n. 31846 del 01/’04/2025, COGNOME, non massimata).
La concessione del beneficio della sospensione del processo con messa alla prova presuppone, pertanto, un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione dell’imputato per la cui formulazione non può prescindersi dal tipo di reato commesso, dalle modalità di attuazione dello stesso e dai motivi a delinquere, al fine di valutare se il fatto contestato debba considerarsi un episodio del tutto occasionale e non, invece, rivelatore di un sistema di vita, che faccia escludere un giudizio positivo sull’evoluzione della personalità del ricorrente verso modelli socialmente adeguati.
Nel caso di specie, la Corte territoriale, con percorso argomentativo esente da contraddizioni e vizi logici, ha fondato la prognosi negativa su due profili ritenuti dirimenti: da un lato, la particolare gravità delle condotte delittuose, valorizzata quale indice di una evidente pericolosità criminale del ricorrente; dall’altro, la mancanza di qualsiasi segno di resipiscenza o, comunque, di rimeditazione critica delle condotte poste in essere (vedi pag. 3 della sentenza di primo grado e pagg. 2 e 3 della sentenza oggetto di ricorso). Tali elementi, alla luce dell’orientamento sopra richiamato -che il Collegio condivide e ribadisce-
risultano idonei a sorreggere il rigetto dell’istanza di messa alla prova con conseguente manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso.
4.Il terzo motivo Ł in parte manifestamente infondato ed in parte fondato.
4.1. I giudici di merito, con motivazione puntuale, coerente sul piano logico e pienamente aderente alle emergenze istruttorie, hanno fatto corretta applicazione del principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui integra gli estremi della c.d. truffa vessatoria la condotta di chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, prospetti alla persona offesa un pericolo inesistente, asseritamente proveniente da terzi, ancorchØ riferito a un evento in astratto legittimo (quale, ad esempio, l’imminente esecuzione di una misura cautelare in realtà insussistente), offrendo poi la propria intermediazione per scongiurarlo ovvero per assicurare l’impunità in cambio di denaro.
La giurisprudenza di legittimità ravvisa, infatti, la truffa c.d. vessatoria allorchØ il pregiudizio venga prospettato come possibile ed eventuale e comunque non direttamente o indirettamente riconducibile all’agente, sicchØ la persona offesa non risulta coartata nella propria autodeterminazione ma compie l’atto di disposizione patrimoniale per effetto dello stato di errore in cui Ł stata indotta dalla prospettazione di un pericolo immaginario (Sez. 2 n. 46084 del 21/10/2015, Rv. 265362 – 01; Sez. 2 n. 24624 del 17/07/2020, COGNOME, Rv. 279492 – 01).
Coerentemente, Ł stata ritenuta sussistente la fattispecie della c.d. truffa vessatoria nella condotta di chi, per ottenere un ingiusto profitto, rappresenti falsamente alla vittima un pericolo immaginario proveniente da terzi -quale la possibile revoca della pensione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE– e si proponga di adoperarsi per evitarne le conseguenze in cambio di denaro (Sez. 2, n. 28390 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256459-01, Sez. 2, n. 762 del 21/11/2024, Guerra, non massimata) ovvero prospetti l’imminente esecuzione di una misura cautelare, in realtà insussistente, offrendo la propria opera per assicurare l’impunità dietro corresponsione di somme (Sez. 2, n. 27363 del 04/04/2012, COGNOME, Rv. 253313-01; Sez. 2, n. 10858 del 14/02/2025, COGNOME, non massimata).
NØ merita diversa valutazione la censura nella parte in cui la difesa ritiene non applicabile l’aggravante in questione in quanto il ricorrente sarebbe coinvolto solo nella fase successiva alla prospettazione del pericolo immaginario; i giudici di appello, infatti, hanno correttamente confutato l’affermazione difensiva correttamente affermando che la circostanza di cui all’art. 640 cod. pen. ha natura oggettiva ed Ł integrata dalla ricorrenza di situazioni idonee a ingenerare un pericolo immaginario tale da determinare l’induzione in errore della persona offesa, evenienza certamente riscontrabile nel caso in esame (vedi pag. 3 della sentenza oggetto di ricorso). Ne consegue che non Ł richiesta la consapevolezza di tale condizione in capo a ciascun concorrente nella commissione del reato con conseguente manifesta infondatezza della doglianza difensiva.
4.2. La sentenza di appello Ł, invece, priva di qualunque valutazione in ordine al motivo di impugnazione con cui l’appellante aveva espressamente evidenziato la sussistenza di elementi favorevoli al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
La Corte di merito non ha argomentato in alcun modo in ordine agli elementi che avrebbero consentito di accogliere o rigettare la richiesta di applicazione dell’invocata attenuante nØ i motivi del rigetto dell’istanza difensiva sono desumibili dal complessivo percorso argomentativo posto a fondamento della decisione.
La carenza assoluta di motivazione sul punto comporta l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna affinchØ la Corte territoriale possa, attraverso l’analisi delle risultanze processuali, valutare se sia riconoscibile
o meno la circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
5.Il quarto motivo Ł aspecifico.
Entrambi i giudici di merito, con motivazione coerente con le risultanze processuali e priva di aporie logiche o giuridiche, hanno concordemente ritenuto non congrue le somme offerte dall’imputato a titolo risarcitorio (accettata dalla persona offesa NOME rifiutata dalla persona offesa NOME, la quale ha manifestato il proprio disinteresse alla vicenda), reputandole inadeguate rispetto alla consistenza dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese, anziane vittime delle condotte truffaldine. ¨ stato, in particolare, correttamente valorizzato il rilevante pregiudizio morale connesso alla sofferenza derivante dall’idea che la libertà di un prossimo congiunto fosse posta a rischio perchØ coinvolto in una vicenda tragica. (vedi pag. 8 della sentenza di primo grado e pag. 4 della sentenza impugnata).
Occorre, sul punto, ribadire che la verifica dell’integralità del risarcimento rilevante ai fini dell’art. 62, n. 6, cod. pen. costituisce apprezzamento riservato al giudice, indipendentemente dalle dichiarazioni della persona offesa -la quale, come nel caso di specie, può anche rinunciare al ristoro- e a prescindere da eventuali accordi tra le parti ove non risultino effettivamente satisfattivi (Sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022, Bojic, Rv. 28422401). Ciò in quanto la concessione o il diniego dell’attenuante non Ł rimessa alla disponibilità delle parti ma Ł subordinata ai presupposti legali (volontarietà ed integrale riparazione anteriormente al giudizio di primo grado) la cui sussistenza deve essere accertata dal giudice.
Il Collegio intende, pertanto, dare continuità al principio secondo cui il giudice conserva sempre un margine di discrezionalità nel valutare la congruità delle condotte risarcitorie o riparatorie, a prescindere da attestazioni di soddisfazione provenienti dalle parti private o da intese transattive intervenute tra le stesse, al fine di garantire tutela alle parti deboli che potrebbero essere indotte ad accettare il componimento della controversia per effetto di indebite pressioni extra processuali (Sez. 2, n. 53023 del 23/11/2016, Casti, Rv. 268714-01; Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368 – 02).
L’attenuante in esame Ł, infatti, soggettiva quanto agli effetti, ai sensi dell’art. 70 cod. pen., ma non quanto al contenuto, che ha natura oggettiva; ne consegue che, nel conflitto di interessi tra autore del reato e vittima, la prevalenza dell’interesse di quest’ultima all’integralità della riparazione non consente di attribuire rilievo sostitutivo a pur significative manifestazioni di ravvedimento.
La ratio dell’istituto non si esaurisce, infatti, nel soddisfacimento dell’interesse economico della persona offesa ma risiede nella valenza del risarcimento antecedente al giudizio quale indice concreto di ravvedimento e, quindi, di minore pericolosità sociale; pertanto, esso deve essere totale ed effettivo, non potendo essere surrogato da un ristoro soltanto parziale, quale quello ritenuto offerto dall’imputato all’esito di una valutazione complessiva, non illogica, del danno prodotto alle persone offese.
¨, d’altronde, pacifico che, quando l’art. 62, n. 6, cod. pen. richiede la riparazione integrale del danno, intende affermare che l’attenuante Ł configurabile solo ove il colpevole abbia risarcito sia il danno patrimoniale sia il danno non patrimoniale (Sez. 2, n. 12607 del 13/02/2015, COGNOME, Rv. 262771 – 01; Sez. 2, n. 17346 del 28/03/2024, COGNOME, Rv. 286329 – 01).
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata risulta articolata e completa nell’esplicitare le ragioni per cui il risarcimento effettuato dal prevenuto non possa ritenersi comprensivo dell’intera gamma dei danni scaturiti dall’azione criminosa; la struttura
argomentativa adottata, conforme ai canoni della logica e priva di contraddizioni interne, non offre pertanto spazio a censure in questa sede di legittimità.
6.Il quinto motivo non Ł consentito in sede di legittimità.
6.1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale concessione del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese, cioŁ, tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una piø incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena.
I giudici di merito si sono correttamente conformati a tale principio di diritto valorizzando, ai fini del diniego delle invocate attenuanti generiche, la gravità delle condotte poste in essere dall’XXXXX nonchØ l’assenza di univoci profili di meritevolezza (vedi pag. 8 della sentenza di primo grado e pag. 5 della sentenza impugnata).
La Corte distrettuale ha, inoltre, dato seguito al principio di diritto che esclude il riconoscimento delle attenuanti generiche in presenza di un atteggiamento confessorio dell’imputato, quando la posizione di quest’ultimo appaia già ampiamente compromessa e la sua collaborazione non arrechi un contributo decisivo alla ricostruzione dei fatti (Sez. 1, n. 42208 del 21/03/2017, Fondino, Rv. 271224 – 01; da ultimo Sez. 1, n. 11975 del 06/12/2024, COGNOME, non massimata).
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche Ł fondato, quindi, su motivazione esente da manifesta illogicità e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità. Tale giudizio costituisce, infatti, esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo e non censurabile in sede di legittimità se fondato, come nel caso di specie, su una motivazione esente da illogicità manifeste (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, COGNOME, Rv. 282693 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02).
6.2. La Corte territoriale ha ritenuto congrua la pena base per il reato di truffa in danno di NOME determinata dal primo giudice in anni tre di reclusione, reputandola proporzionata alla particolare natura dei fatti e alle condotte ascritte al ricorrente (vedi pag. 8 della sentenza di primo grado e pag. 5 della sentenza impugnata).
A sostegno di tale giudizio i giudici di merito hanno valorizzato, in primo luogo, la gravità del pregiudizio arrecato alle persone offese, consistito nella sottrazione di beni di apprezzabile valore non solo economico, ma anche affettivo. ¨ stata, inoltre, richiamata la significativa inclinazione a delinquere del ricorrente, desumendola dai numerosi precedenti penali e, in particolare, dalla condanna riportata per il delitto di rapina aggravata commesso con modalità sovrapponibili a quelle oggetto del presente procedimento in data 23 febbraio 2024, ossia il giorno antecedente i fatti qui in scrutinio.
Sono state, inoltre, evidenziate le modalità esecutive dell’azione, ritenute indicative di una professionalità delinquenziale (in quanto implicanti il coinvolgimento di almeno un complice e richiedenti una preventiva organizzazione dei mezzi) nonchØ la sostanziale assenza di collaborazione del ricorrente, ritenuta ostativa all’approfondimento delle indagini e, segnatamente, all’individuazione dei complici.
Ciò premesso deve essere ribadito il principio di diritto secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, nell’osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., Ł sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell’imputato. Ne
discende che Ł inammissibile la censura che, come nel caso di specie, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142-01; Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, COGNOME, non massimata), vizi non ravvisabili nel caso oggetto di scrutinio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così Ł deciso, 14/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.