Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9814 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9814 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME; si dà atto che il ricorso è trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 novembre 2022 la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata Sassari, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Sassari in data 14.12.20 ha dichiarato nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di truffa aggravata ex art. 61, comma 1 n.7, cod.pen., conferma, invece, delle statuizioni civili decise in favore della parte civile.
Avverso la suddetta decisione COGNOME NOME, a mezzo dei propri difensori, propone ricors per cassazione formulando due distinti motivi con cui si chiede l’annullamento della senten impugnata e la conseguente revoca delle statuizioni civili.
2.1 Con il primo motivo eccepisce ex art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b), cod. proc. pen. della motivazione per contraddittorietà e per travisamento della prova con riguardo a dichiarazioni rese dalla persona offesa COGNOME NOME all’udienza del 20.11.2015 davanti Tribunale di Sassari, parte delle quali non sarebbero state per nulla prese in considerazione giudici di appello; lamenta, altresì, la violazione di legge in relazione all’art. 640 cod assenza sia della condotta di artifici e raggiri sia dell’elemento soggettivo, in quanto la p offesa sarebbe stata perfettamente a conoscenza che gli assegni postdatati ricevuti dai frat COGNOME la firma degli imputati anziché quella del padre deceduto, titolare del co corrente, per cui non può configurare alcun raggiro in danno di chi era ben consapevole del condotte ascritte agli imputati.
2.2. Con il secondo motivo si duole della violazione di legge con riferimento agli artt. 12 pen. e 85, comma 1, del D.Igs. n.150 del 2022, per tardività della querela, trattandosi di non più procedibile d’ufficio a seguito della modifica apportata dalla c.d. legge Cartabia essendo stata presentata querela entro il termine del 30 marzo 2023, come previsto in quest casi dalla norma transitoria. Il ricorrente, altresì, precisa che la querela presentata a suo precisamente in data 2 agosto 2011, era comunque tardiva perché riferita a fatti di reato, d era a conoscenza la persona offesa, risalenti al gennaio 2011, o al massimo, ai primi di febbr 2011.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge o per manifestamente infondati.
Con riguardo al primo motivo di ricorso, in cui si contesta la ricostruzione giuridica d operata dalla Corte di appello che, ad avviso del ricorrente, avrebbe compiuto un travisament della prova omettendo di considerare una parte delle dichiarazioni testimoniali della pers offesa NOME COGNOME COGNOMElegale rappresentate della RAGIONE_SOCIALE), si ritiene che e inammissibile perché non consentito dalla legge, atteso che – a fronte di una motivazio esente da profili di illogicità o di contraddittorietà – si limita a proporre mere doglianz tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, est sindacato di legittimità. Deve, al riguardo, essere preliminarmente evidenziato che la sente di appello oggetto di ricorso in relazione al reato di truffa aggravata costituisce, qu giudizio sulla consumazione del reato contestato, una c.d. doppia conforme della decisione
primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia parametro del richiamo da parte della sentenza d’appello a quella del Tribunale di Sassari, l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi c nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 – 01). V altresì, evidenziato che la modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto dell 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a q già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valuta alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisame della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rile sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile íctu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica ev senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 dei 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217 – 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099 – 01; Sez. 4 n.35683 del 10/07/2007, Rv. 237652).
Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in un’ipotesi travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, la Corte di appel fornito adeguate risposte ai motivi di ricorso. In conclusione, la difesa – più travisamento della prova – si duole del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, in modo congruo ed esaustivo hanno ritenuto la configurabilità del delitto di cui agli artt 61 n.7, cod. pen., in forza di un articolato compendio probatorio compiutamente descritto ne due sentenze di merito. Emerge, infatti, con chiarezza dalla sentenza impugnata che i frat NOME e NOME COGNOME hanno posto in essere gli artifici e raggiri necessari per integr reato contestato, consistiti nel fatto di aver continuato a richiedere la fornitura di gom RAGIONE_SOCIALE, nonché ad emettere assegni bancari a nome del padre nella pien consapevolezza che questi era deceduto, omettendo di darne comunicazione alla RAGIONE_SOCIALE, e nella piena consapevolezza che la banca, ovviamente informata dell’avvenuto decesso del padre, non avrebbe provveduto a pagare le somme portate dagli assegni per la conseguita fornitura. Del resto gli stralci di dichiarazioni dibattimentali del COGNOMECOGNOME riportat motivo di ricorso, non dimostrano affatto che la persona offesa fosse a conoscenza della mort del titolare del conto corrente su cui erano tratti gli assegni post datati, come, invece, r poter evincere il ricorrente in base ad una sua personale chiave interpretativa della c testimonianza.
A fronte di motivazioni scevre da contraddizioni o illogicità si ribadisce, pertanto, giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiorm plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal g
merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, COGNOME, Rv. 280601 – 01; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482 01).
Con riguardo al secondo motivo relativo all’assenza di una tempestiva querela, si osserva che nel caso di specie la querela fu presentata in data 2 agosto 2011, e la sua eventuale no tempestività, come eccepita dal ricorrente, non avrebbe in ogni caso rilievo giuridico dato all’epoca il reato di truffa aggravata era perseguibile d’ufficio (in questi termini Cass., n.50672 del 10/11/2023, Rv.285691-01). In ogni caso, quanto alla questione circa l’improcedibilità sopravvenuta per i delitti divenuti procedibili a querela solo a seguito de riforma Cartabia, il Collegio intende ribadire il principio espresso dalla sentenza della Supr Corte, Sez.3, n.27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844-01, la cui massima afferma: “La costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità originariamente perseguibili d’ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell’ent vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma “Cartabia”), posto che la volontà pun della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione”. La presenza in giudizio della parte civile equivale, in ogni caso, a tempestiva proposizione di querela, per cui il moti ricorso è manifestamente infondato.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibil Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di col determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugn 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore de Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023
Il Consiglier estensore