Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7618 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7618 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a Verona il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2025 della Corte d’appello di Venezia.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo (a) il rigetto del ricorso presentato da ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in qualità di responsabile civile, (b) l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia sulle richieste della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in qualità di parte civile, in ordine ai capi 1) e 2), con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia perché ne valuti l’ammissibilità e il fondamento, (c) il rigetto nel resto del ricorso presentato da ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in qualità di parte civile.
AVV_NOTAIO, del foro di Verona, difensore della parte civile NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso del responsabile civile ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese.
AVV_NOTAIO del Foro di Firenze, in qualità di sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO, difensore della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ sia nella veste di parte civile che di responsabile civile ha chiesto l’accoglimento di entrambi i ricorsi ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese.
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO del foro di Verona, difensore dell’imputato non ricorrente COGNOME NOME ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona emessa il 26 marzo 2024 appellata sia dall’imputato NOME COGNOME che da ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (quale responsabile civile, limitatamente alla posizione della parte civile NOME COGNOME, e quale parte civile su tutti i punti della decisione):
accoglieva il concordato intervenuto tra le parti in ordine al reato di truffa descritto al capo 2) e revocava le statuizioni civili in favore di COGNOME NOME;
dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato descritto al capo 1) perché lo stesso era estinto per prescrizione (identificando il termine ultimo di prescrizione nel 23 maggio 2024 successivo alla sentenza di primo grado risalente al 26 marzo 2024);
confermava la condanna di NOME COGNOME in solido con il responsabile civile ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ al risarcimento dei danni partiti da NOME COGNOME, parte civile in relazione al capo 1), disponendo che il risarcimento fosse definito in separato giudizio, riconoscendo una provvisionale di euro trentamila;
confermava la assoluzione del COGNOME per la truffa descritta al capo 3) in ipotesi consumata dal COGNOME ai danni della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ che aveva corrisposto al COGNOME le provvigioni sulla base di false rendicontazioni.
La ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ricorreva per Cassazione in qualità di ‘ responsabile civile ‘ contestando la legittimità della condanna in solido al risarcimento del danno per la truffa descritta al capo 2); nel dettaglio la ricorrente deduceva:
2.1.violazione di legge (art. 640 cod. pen., art. 538 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: mancherebbe un’adeguata risposta ai motivi di appello; la Corte nella sentenza impugnata avrebbe riprodotto pedissequamente la motivazione del Tribunale non apportando alcun autonomo contributo argomentativo per
confutare le doglianze difensive; si deduceva, inoltre, che sarebbero state confuse le doglianze avanzate con l’appello in veste di parte civile con quelle avanzate come responsabile civile;
2.2. violazione (art. 120 cod. proc. pen.) di legge e vizio di motivazione in ordine alla tempestività della querela sporta dal NOME: il querelante avrebbe avuto contezza della perpetrazione della truffa tramite la visione dei documenti che, già in data 31 maggio 2017, avrebbero dato conto del fatto che la somma nella disponibilità della anziana madre del NOME era molto inferiore rispetto a quella comunicata dal COGNOME; pertanto non sarebbe credibile che il NOME avesse avuto consapevolezza della truffa solo con la consultazione della documentazione inviata dalla banca il 23 febbraio del 2019.
La querela, presentata il 20 giugno 2019, sarebbe pertanto tardiva;
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell’aggravante della minorata difesa: l ‘ età avanzata della persona offesa non sarebbe da sola sufficiente a ritenere configurata l’aggravante ; l’ ipotetica inesperienza dimostrata nel campo degli investimenti non avrebbe potuto essere considerata ai fini del riconoscimento dello stato di; a ciò si aggiungeva che non sarebbe stato effettuato un concreto accertamento delle capacità cognitive dell ‘ offesa;
2.4. violazione di legge (art. 538 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla condanna della RAGIONE_SOCIALE in solido con il COGNOME a risarcire la parte civile NOME; la prescrizione sarebbe maturata prima della della sentenza di primo grado, pronunciata il 23 marzo 2024 dato che non si verserebbe in un caso di truffa a consumazione prolungata; sul punto si deduceva (a) che dopo la sottoscrizione del contratto, risalente al 2009, non sarebbe emerso alcun riscontro probatorio circa la persistenza di versamenti o di una attività fraudolenta generativa di una prolungata deminutio patrimonii; (b) che l’ultimo danno documentato risalirebbe ad un’epoca antecedente al novembre 2014; (c) che nel capo di imputazione era stata contestata la continuazione, emergenza incompatibile con la configurazione di un ‘ unica truffa a consumazione prolungata.
Ricorreva per cassazione ‘RAGIONE_SOCIALE‘ anche in qualità di ‘parte civile’ , che deduceva:
3.1. violazione di legge (art. 538 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle pretese risarcitorie avanzate in relazione alla condanna di NOME COGNOME per le truffe descritte ai capi 1) e 2): sarebbe stato travisato per omissione il dato – allegato anche con l’atto d’appello relativo alla ‘costituzione di parte civile’ della ricorrente per tutti e tre i capi di
imputazione; sarebbe pertanto illegittimo il mancato vaglio della richiesta della parte civile di risarcimento del ‘danno all’immagine’ che la società ricorrente avrebbe patito con riguardo ai capi 1) e 2) ed del danno patrimoniale patito in relazione alla surroga della Banca al COGNOME nel risarcimento dello COGNOME, offeso del reato descritto al capo 2);
3.2. violazione di legge (art. 640bis cod. proc. pen., art. 538 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla conferma dell’assoluzione di NOME COGNOME per la truffa contestata al capo 3): la condotta del COGNOME non avrebbe colpito solo gli investitori ma avrebbe anche cagionato un danno alla società ricorrente; le false rendicontazioni avrebbero, infatti, consentito a COGNOME di lucrare elevate provvigioni calcolate in modo automatico, come sarebbe emerso dall’istruttoria dibattimentale ed, in particolare, dalle dichiarazioni del testimone COGNOME; la falsa documentazione predisposta dal COGNOME sarebbe, dunque, il presupposto per la richiesta di provvigioni e la falsità delle stesse integrerebbe l’attività decettiva necessaria per integrare la truffa; si deduceva inoltre (a) che non vi sarebbe alcuna culpa in vigilando dell’istituto bancario, (b) che, anche nel caso in cui si volesse ritenere che non fosse stata la RAGIONE_SOCIALE a ‘patire’ il raggiro ma solo l’investitore, la truffa sussisterebbe e la RAGIONE_SOCIALE ne sarebbe stata danneggiata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso proposto da ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in qualità di responsabile civile è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
1.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la adeguatezza della motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità civile del RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE per la truffa contestata al capo 1) ai danni del NOME non supera la soglia di ammissibilità in quanto aspecifico.
Il Collegio in materia ribadisce che s econdo l’orientamento della Corte di cassazione, che il collegio condivide, per l’appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581 comma primo lett. c) e 591 comma primo lett. c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell’impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l’atto individui il “punto” che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 6, n. 13261 del 6.2.2003, Valle, Rv 227195; Sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, COGNOME, Rv. 241477; Sez . 6, n. 32227 del 16/07/2010, T. Rv.
248037, S e z . 6, n. 800 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528). Peraltro, in materia, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito che l’ appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822).
Nel caso in esame, contrariamente a quanto genericamente dedotto, la Corte di appello ha fornito una esaustiva e dettagliata motivazione in ordine a tutte le doglianze avanzate con la prima impugnazione dal responsabile civile.
1.2. Il terzo motivo di ricorso, che si ritiene di esaminare prima del secondo p er rispettare l’ ordine logico delle questioni, con il quale si contesta la sussistenza dell’aggravante della minorata difesa, è infondato.
In materia il Collegio riafferma che ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 5), cod. pen., l’età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza, dovendosi valutare, invece, la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità della vittima dalla quale l’agente trae consapevolmente vantaggio (Sez. 2, n. 16017 del 14/03/2023, Leone, Rv. 284523 -01; Sez. 2, n. 47186 22/10/2019, COGNOME, Rv. 277780 -01; Sez. 2, n. 35997 del 23/09/2010, COGNOME, Rv. 248163 – 01; Sez. 3, n. 552 del 1/12/2022, dep. 2023, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 42522 del 29/09/2022, COGNOME, non mass.).
In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte d’appello non riteneva sussistente la vulnerabilità della anziana madre del NOME ‘ esclusivamente ‘ sulla base della sua età avanzata ma effettuava una valutazione completa ed approfondita di tutte le emergenze processuali, mettendo in evidenza che la donna pur essendo capace di rapportarsi con gli altri negli impegni ordinari della vita quotidiana non riusciva ad orientarsi nel campo della finanza e degli investimenti, soprattutto quelli ‘ ad alto rischio ‘ , che il COGNOME, a sua insaputa, o comunque rassicurandola e millantando inesistenti ed ingenti guadagni, effettuava a suo nome fino a due giorni dopo il decesso (pag. 23 della sentenza impugnata).
Veniva puntualmente rilevato che la descrizione dell’anziana come una donna dal carattere forte e deciso ma non istruita (aveva solo la terza media) e senza conoscenze specifiche in materia di investimenti ad alto rischio contrastava con la profilatura effettuata dal COGNOME, che la classificava come
cliente con un ‘ profilo profilo di rischio dinamico evolutivo ‘, presupposto necessario per potere effettuare gli investimenti. A ciò si aggiungeva, come puntualmente rilevato dalla Corte di merito, che l’anziana era ricoverata in casa di riposo, dove veniva contattata periodicamente dal COGNOME, mentre la domiciliazione relativa ai suoi investimenti avveniva – in modo inconsueto presso la banca, sicché l’unico che forniva alla donna notizie sugli investimenti era proprio il COGNOME (pag. 23 della sentenza impugnata). L’accettazione di tale anomala domiciliazione conferma la vulnerabilità della persona offesa ampiamente dimostrata dalle due sentenze conformi di merito con motivazione che non si presta a censure.
Al riconoscimento della aggravante segue la procedibilità ex ufficio della truffa
1.3. Il riconoscimento della procedibilità ex officio della truffa contestata al capo 1) consente di ritenere assorbite le doglianze in ordine la tempestività della querela proposte con il secondo motivo di ricorso.
1.4. Non merita accoglimento neanche il quarto motivo di ricorso con il quale si contesta che la prescrizione sarebbe maturata prima della pronuncia della sentenza di primo grado il che renderebbe illegittima la condanna le statuizioni civili a favore del COGNOME posta a carico, oltre che del COGNOME, anche della banca ricorrente citata come responsabile civile.
Sul punto il Collegio riafferma che la truffa si configura, di regola, come reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta abbia fatto seguito la deminutio patrimonii della persona offesa, sicché nell’ipotesi di truffa contrattuale il reato si consuma non già quando l’offeso assume, per effetto di artifici o raggiri, l’obbligazione della datio di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l”effettivo conseguimento’ di quel bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato (Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, COGNOME, Rv. 216429 – 01).
Tuttavia, tale schema AVV_NOTAIO è stato oggetto di una interpretazione correttiva nei casi in cui all’azione fraudolenta consegua una deminutio patrimonii che si realizza in modo frazionato e progressivo: in tal caso la truffa è stata considerata ‘a consumazione prolungata’.
Tale tipo di truffa è stata, per lo più, riconosciuta quando ad un”unica ed iniziale’ azione decettiva sia seguito il percepimento a scaglioni del profitto (in tema di truffa agli enti previdenziali: Sez. 2, n. 2576 del 17/12/2021, dep. 2022, Cecere, Rv. 282436 -01; Sez. 2, n. 53667 del 02/12/2016, COGNOME, Rv. 269381 – 01).
In particolare, lo schema della truffa a consumazione prolungata è stato
applicato anche al caso dell’intermediario finanziario che, senza autorizzazione, percepisca denaro da investire in operazioni di trading mobiliare quando, a fronte di un accordo iniziale, il cliente effettui periodici versamenti di somme scaglionate nel tempo (c.d. piani di accumulo) (Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019, dep. 2020, Bonometti, Rv. 277814 – 01).
Si tratta di un caso sovrapponibile a quello in esame, in cui è emerso che l’azione fraudolenta si è protratta nel tempo non solo perché al primo investimento ne seguivano degli altri, ma anche perché la condotta decettiva posta in essere dal COGNOME è stata costante, reiterata e funzionale a convincere l’anziana offesa sia della redditività degli investimenti già effettuati sia ad effettuarne degli ulteriori.
In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte territoriale ha correttamente inquadrato la condotta posta in essere del COGNOME come truffa a consumazione prolungata; emergeva infatti che il COGNOME si recava dall’anziana madre del NOME con regolarità e che, al primo versamento, ne seguivano degli altri con cadenza periodica, essendo stato attivato un rapporto di consulenza costante e prolungato.
La Corte di appello ha puntualmente rilevato che tra i compiti del COGNOME vi era anche quello di mantenere il cliente nel tempo di informarlo dell’andamento dei suoi investimenti (il NOME ha confermato che il COGNOME si recava dall’anziana madre anche in casa di riposo quasi ogni settimana); dalle prove testimoniali e dalla documentazione raccolta era emerso infatti che la condotta fraudolenta si era protratta almeno fino al 23 novembre del 2013 a fronte di un contratto iniziale sottoscritto nel 2009; pertanto, il periodo di prescrizione era maturato solo il 23 maggio 2024 ovvero in un periodo successivo alla pronuncia della sentenza il primo grado (pag. 13 della sentenza impugnata).
Si rileva, da ultimo, che il fatto che nel capo di imputazione sia indicato l’art. 81 cod. pen. non osta alla qualificazione della condotta come reato a consumazione prolungata, dato che è sempre rimessa al giudice la qualificazione giuridica, ed il corretto inquadramento, del fatto contestato dal pubblico ministero.
Anche in questo caso la motivazione della sentenza impugnata non si presta ad alcuna censura.
1.4. In conclusione, il Collegio ri getta il ricorso di ‘RAGIONE_SOCIALE‘ quale responsabile civile, che condanna al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile NOME COGNOME nel giudizio di legittimità, che, tenuto conto dei parametri vigenti, liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge.
Il ricorso della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ è fondato nei termini che di seguito si specificheranno.
2.1. Non sono fondate le doglianze proposte con il secondo motivo di ricorso in ordine alla conferma della assoluzione per il reato descritto al capo 3). Le stesse si risolvono, infatti, nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività non compresa nel perimetro che circoscrive la competenza del Giudice di legittimità.
In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di ‘merito’ in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate -o indicate – in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965).
Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto e con motivazione che non si presta a censure, la Corte di appello ha puntualmente rilevato, confermando le valutazioni del Tribunale, che, sebbene la banca ricorrente avesse patito un danno economico generato dalle condotte del COGNOME, consistente nel pagamento per anni di provvigioni maggiorate, tuttavia tale danno era stato generato dalla omissione di controlli imputabile alla stessa banca.
In sintesi, la Corte di merito ha ritenuto, da un lato, accertata la culpa in vigilando della RAGIONE_SOCIALE, e, dall’altro, assente la prova degli artifici e raggiri in ipotesi posti in essere dal COGNOME nei confronti dell’istituto di credito secondo la sequenza causale descritta nel capo 3) (pag. 34 della sentenza impugnata).
I Giudici dell’appello hanno ritenuto, infatti, che la banca avesse risarcito i clienti per una scelta imprenditoriale, e che, dunque, non potesse ritenersi pregiudicata dalle condotte fraudolente poste in essere dal COGNOME ai danni dei privati investitori; a sostegno di tale valutazione la Corte rilevava che nessuno dei testimoni sentiti aveva fornito elementi sulla base dei quali poter ritenere provato che l’imputato avesse presentato false rendicontazioni e che, sul punto, non era stato prodotto alcun documento da parte della banca (pag. 34 della sentenza impugnata)
Si tratta di una motivazione logica, coerente con le emergenze processuali che conferma la valutazione del primo giudice e che non si presta ad alcuna censura in questa sede.
2.2. E’, invece, fondato il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la omessa motivazione in ordine alla richiesta di risarcimento, quantomeno del
danno all’immagine , avanzata della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nella sua qualità di parte civile in relazione alle condotte descritte ai capi 1) e 2).
La Corte di appello, nonostante abbia riconosciuto la costituzione di parte civile della RAGIONE_SOCIALE sia nel dispositivo che in motivazione (pag. 9) non ha effettuato alcuna valutazione in ordine a tali richieste risarcitorie: sul punto la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per il giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti RAGIONE_SOCIALE.
P. Q. M.
In parziale accoglimento del ricorso di ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in qualità di parte civile, annulla la sentenza impugnata agli effetti civili limitatamente ai capi 1) e 2) con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette il regolamento delle spese tra le parti RAGIONE_SOCIALE; rigetta nel resto il ricorso. Rigetta il ricorso di ‘RAGIONE_SOCIALE‘ quale responsabile civile, che condanna al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile NOME COGNOME nel giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3686, oltre accessori di legge.
Così deciso, il giorno 11 febbraio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME