Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15038 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15038 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MILENA il 17/12/1961
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio limitatamente ai reati prescritti, con rinvio per la rideterminazione pena per quelli non prescritti (capi K, O e P); la declaratoria di inammissibi del ricorso nel resto;
lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME ha insistito nei motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta ha conferma la sentenza del Tribunale di Caltanissetta, emessa il 2 ottobre 2023, che ave condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di aggravata tentata e consumata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e
falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (artt. 640-bis e 483 c pen.).
La vicenda ha ad oggetto una serie di condotte poste in essere dal ricorrente qualità di titolare di omonima azienda agricola o di legale rappresentante di al società, siccome volte all’indebito ottenimento di contributi AGEA per gli ann 2015, 2016 e 2017, inerenti alla coltivazione di fondi agricoli (capi C, D, K, M, O e P della imputazione).
In relazione ad analoghe imputazioni (capi A, B ed L), il Tribunale avev dichiarato l’intervenuta prescrizione.
2. Ricorre per cassazione NOME COGNOME deducendo:
violazione di legge per avere la Corte di appello ritenuto che le tru contestate fossero a consumazione prolungata, così da far decorrere il termin di prescrizione dall’ultima condotta, commessa l’11 agosto 2017 (capi O e P).
Al contrario, ogni singola truffa avrebbe dovuto essere considerata come reat autonomo, dal momento che era stata commessa dal ricorrente (anche con riguardo alle condotte già dichiarate prescritte in primo grado), in due dist qualità GLYPH (quale titolare dell’omonima GLYPH azienda agricola e quale legale rappresentante della società agricola RAGIONE_SOCIALE) e con differenti domande di contributo relative alle diverse annate.
Ne conseguirebbe l’intervenuta prescrizione di tutti i reati contestati;
2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità. La Corte non avrebbe valutato che le domande di contributo ed i fascicoli azienda l agli atti non erano originali, sicché non sarebbe stato possibile accer l’autenticità delle firme e la loro riconducibilità al ricorrente.
Inoltre, non sarebbe stato provato il dolo dei reati, vale a dire la consapevol da parte del ricorrente che il centro di assistenza agricola di riferimento inse dati non corrispondenti alla realtà, circostanza avvalorata dalla prova che il cen di assistenza avesse agito irregolarmente; nel ricorso si sottolinea, ino l’esistenza di precedenti giudiziari a favore dell’imputato e dimostrativi della integrità morale;
violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generic e della sospensione condizionale della pena, non essendosi tenuto conto della modestia dei fatti, del comportamento processuale del ricorrente e della vetust del precedente penale;
violazione di legge per non avere la Corte qualificato le condotte contestate sensi dell’art. 2 legge 23 dicembre 1986 n. 898.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini qui di seguito evidenziati.
Quanto al primo motivo, la Corte di appello ha qualificato le condotte di tru ascritte al ricorrente come ipotesi di truffa a consumazione prolungata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio ed applicabile caso in esame, in tema di frode in danno di enti previdenziali per ricezio indebita di emolumenti periodici, è configurabile il reato di truffa c. consumazione prolungata” quando le erogazioni pubbliche, a versamento rateizzato, siano riconducibili ad un originario ed unico comportamento fraudolento, mentre si configurano plurimi ed autonomi fatti di reato quando, pe il conseguimento delle erogazioni successive alla prima, sia necessario compimento di ulteriori attività fraudolente; ne consegue che, ai fini de prescrizione, nella prima ipotesi, il relativo termine decorre dalla percezi dell’ultima rata di finanziamento, mentre, nella seconda, dalla consumazione de singoli fatti illeciti (Sez. 2, n. 2576 del 17/12/2021, dep. 2022, Cecere, 282436-01; Sez. 2, n. 53667 del 02/12/2016, COGNOME, Rv. 269381-01).
Alla luce di tale principio, ciò che occorre focalizzare, per quanto di odie interesse, non è la natura dell’ente o le modalità di erogazione del finanziamen o contributo, quanto, piuttosto, la circostanza che l’autore del reato abbia o m commesso ulteriori attività fraudolente successive alla prima per conseguire suo risultato.
Nel caso in esame, anche a voler dare per verificata la circostanza che i contrib AGEA non pervenissero in unica soluzione ma a più riprese, è indubbio che l’attività fraudolenta del ricorrente – il quale, peraltro, aveva agito a nome d diverse compagini – avesse riferimento alla singola annualità e che, per og anno, doveva essere rinnovata la condotta illecita, tanto da rendersi necessa una nuova domanda di contributo, secondo quanto è specificato anche nelle singole imputazioni.
Il Tribunale, infatti, aveva correttamente ritenuto che, da una annualità all’a vi fosse soluzione di continuità, sicché aveva dichiarato di non doversi procede in relazione ad alcune condotte illecite che, nella diversa ed erronea prospet adottata dalla Corte di appello, non avrebbero potuto essere ritenute prescri in primo grado.
Ciò comporta – dovendosi escludere la fondatezza del successivo motivo inerente al giudizio di responsabilità, per le ragioni evidenziate nel prosieg l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per quei reati rispetto
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quali è maturato il termine di prescrizione, siccome decorrente dalla data del loro consumazione indicata nelle singole imputazioni in quella del 20 giugno 2016.
In particolare, si fa riferimento ai reati di cui ai capi C, D, K, M ed N della ru con la precisazione, rispetto alle conclusioni adottate dal Procuratore genera che, quanto al reato di cui all’art. 640-bis cod. pen. contestato al capo K, la edittale massima prevista all’epoca di riferimento della condotta contestata ( giugno 2016) – ed alla quale, per questo, occorre fare riferimento per il calc della prescrizione – era di sei anni di reclusione.
Al contrario, il termine di prescrizione dei reati di cui ai capi O e P, consumati agosto del 2017, non era maturato alla data della sentenza di appello e no risulta decorso neanche alla data odierna.
A questo proposito, al termine ordinario di prescrizione, pari a sette anni e mesi considerati gli eventi interruttivi, devono essere aggiunti mesi tre e gi undici per la sospensione dovuta all’applicazione della legge n. 103 del 2017 trattandosi di reati commessi dopo il 3 agosto 2017, secondo quanto è stato stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza Polichetti del dicembre 2024 (RG n. 22932/24), della quale si conosce ad oggi solo l’informazione provvisoria; detto periodo di sospensione è quello intercorrent tra la data di scadenza del deposito della sentenza di primo grado – 1 dicemb 2023 – e la data della sentenza impugnata).
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La Corte di appello ed il Tribunale (cfr. fg. 9 della sentenza di primo grado) han sottolineato che era stato ritrovato nella disponibilità del ricorrente un cont di affitto di terreni indicante dati fasulli poi utilizzato nelle domande di contr
a dimostrazione del fatto che egli fosse consapevole delle dichiarazion fraudolente presentate dai centri di assistenza ai quali si rivolgeva (non uno tre, cfr. fg. 7 della sentenza di primo grado) e che avesse volutamente presenta dichiarazioni non veritiere, integrando i reati di truffa e falso contestatigli.
Tale circostanza, che il ricorso, non a caso, omette, supera ogni altra obiezi difensiva.
3. E’ manifestamente infondato anche il terzo motivo.
La Corte ha giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e beneficio della sospensione condizionale della pena rilevando la gravità dell condotte commesse, nonché la loro reiterazione nel tempo in quanto dimostrativa di una prognosi favorevole di ricaduta nel reato idonea ad escludere ogn beneficio a ciò connesso.
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Con tali argomenti, tratti dal merito del giudizio, il ricorrente non si confron
4. E’ manifestamente infondato il quarto motivo, dal momento che l’avere ritenuto integrata la fattispecie di cui all’art. 640-bis cod. pen., anche att
la commissione di specifici reati di falso ideologico secondo quanto contestat esclude in radice l’applicazione del reato di cui all’art. 2 legge 23 dicembre 1
n. 898, che contiene una espressa clausola di riserva in tal senso.
Valga, in proposito, il principio di diritto secondo cui, il reato previsto dal legge 23 dicembre 1986 n. 898 – che punisce l’indebito conseguimento di
contributi comunitari mediante la mera esposizione di dati o notizie falsi – d ritenersi di carattere sussidiario rispetto a quello di truffa aggravata. Ne cons
che esso è configurabile solo quando il soggetto si sia limitato semplicemente a una esposizione menzognera di dati e notizie, e non anche quando alle false
dichiarazioni si accompagnino diversi ed ulteriori artefici o raggiri qual esempio la formazione e l’utilizzazione di falsi documenti – che integrano, invec
il delitto di cui all’art. 640-bis cod. pen; vedi sent. Corte Cost. n. 25/94 (
n. 7280 del 03/06/1997, Milano, Rv. 208570-01).
5. Al parziale accoglimento del primo motivo di ricorso ed alla declaratoria d inammissibilità dei restanti motivi, consegue la conferma del giudizio responsabilità per i reati di tentata truffa aggravata e falso ideologico di capi O e P, con consequenziale rinvio al giudice di merito per la so determinazione della pena relativa a tali reati, alla quale non può procedersi questa sede avuto riguardo alla statuizione adottata sul punto in primo grado (f 15 della sentenza del Tribunale) e stante la necessità di valutazioni di precluse nel giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai ca C, D, K, M) ed N), perché estinti per prescrizione e rinvia ad altra sezione d Corte di appello di Caltanissetta per la determinazione della pena in relazione reati di cui ai capi O e P.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione responsabilità per i capi O e P.
Cosi deciso, il 13/03/2025