Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8021 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8021 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Foggia il 21/08/1986 avverso la sentenza del 08/05/2024 della Corte Militare Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Sostituto Procuratore generale militare, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore, avv. COGNOME che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in preambolo, la Corte militare di appello di Roma, in riforma di quella del Tribunale militare in data 8 maggio 2024, ha dichiarato NOME COGNOME, caporal maggiore capo E. I. in servizio al presso il 21° Reggimento Artiglieria terrestre “Trieste” Foggia Nucleo, responsabile del reato di truffa militare pluriaggravata continuata contestatogli perchØ, mediante artifici e raggiri costituiti dall’avere contratto, in data 23 giugno 2014, matrimonio simulato con NOME COGNOME induceva in errore l’amministrazione di appartenenza, così ottenendo, quale indebito arricchimento, con correlato danno per l’amministrazione, la detrazione fiscale per il coniuge conseguita a seguito di richiesta in data 4 settembre 2014.
Per l’effetto, concesse le circostanze attenuanti generiche e dichiarate le stesse prevalenti sulle contestate aggravanti, unificati i reati per continuazione, l’ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione militare, con la rimozione dal grado, la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna.
La Corte ha dichiarato estinti per prescrizione gli altri fatti oggetto di contestazione.
1.1. Secondo l’ipotesi accusatoria COGNOME aveva contratto matrimonio, nel giugno 2014 con NOME COGNOME al solo scopo di ottenere una serie di vantaggi legati al compimento di tale atto. Segnatamente, aveva presentato all’Amministrazione di appartenenza istanza per ottenere vari benefici, quali la licenza matrimoniale di quindici giorni (monetizzata in oltre 900,00 euro), la detrazione fiscale per il coniuge a carico, la rideterminazione dell’ assegno per il nucleo familiare;
egli aveva effettivamente conseguito tali benefici per tutto il periodo dal 1 luglio 2014 al 31 agosto 2018, senza mai comunicare l’intervenuta declaratoria di nullità per simulazione del matrimonio, dichiarata con sentenza in data 22 maggio 2018, così conseguendo un ingiusto profitto (originariamente ammontante a oltre 4.000,00), con pari danno per l’amministrazione militare.
1.2. Il Tribunale aveva assolto l’imputato valorizzando la ricostruzione alternativa da questi fornita nel corso del proprio esame, secondo cui egli avrebbe agito in perfetta buona fede, come dimostrato dalle seguenti circostanze: i) il lungo fidanzamento con NOME COGNOME che aveva preceduto il matrimonio; ii) l’essersi, a fronte ai sopravvenuti problemi matrimoniali, rivolto a un avvocato che gli aveva suggerito che la strada piø veloce da percorrere per lo scioglimento del vincolo matrimoniale era il ricorso per simulazione. Il legale aveva confermato l’accaduto, assumendosi ogni responsabilità per l’iniziativa presa, tant’Ł che, per gli stessi fatti, la Procura ordinaria di Foggia, attribuendo credito alla sua versione alternativa, aveva richiesto l’archiviazione nei suoi riguardi; iii) l’avere, dopo la pronuncia del Tribunale civile sull’annullamento, provveduto a consegnare la sentenza in busta chiusa nelle mani del commilitone COGNOME per l’annotazione e l’inserimento nel protocollo informatico Adhoc .
Il Tribunale riteneva che le propalazioni dell’imputato fossero corroborate: i) dalle deposizioni dei commilitoni, che avevano riferito di averlo visto frequentare NOME COGNOME come fidanzata già ben prima del 2014; ii) dalla documentazione dimostrativa dell’organizzazione della celebrazione del matrimonio come fatto reale e non simulato; iii) dal parere dell’avvocato che aveva assistito l’imputato nella causa per simulazione che si era assunto la responsabilità del parere fornito all’imputato.
SicchØ reputava non adeguatamente provata, oltre che priva d’incidenza sulla configurabilità del reato contestato, la tesi della Pubblica accusa secondo la quale l’imputato aveva omesso di comunicare al Comando di appartenenza l’avvenuta pubblicazione della sentenza dichiarativa della simulazione del proprio matrimonio, poichØ l’affermazione dell’imputato di avervi provveduto aveva trovato un sia pur parziale conforto sia nelle dichiarazioni del collega COGNOME sia nel dato, attestato documentarmene dalla difesa, della prassi della Fureria del Corpo militare a non provvedere in maniera tempestiva all’inserimento delle variazioni matricolare dei propri dipendenti.
1.3. La Corte di appello, su impugnazione del Pubblico ministero, dopo aver proceduto alla rinnovazione dibattimentale consistita nell’ascolto dei testi COGNOME, COGNOME, COGNOME COGNOME e COGNOME ha invece ritenuto l’assunto accusatorio fondato, osservando tuttavia che tutte le condotte, fatta eccezione di quella consistente nella richiesta per la detrazione fiscale prevista per il coniuge a carico a seguito di domanda presentata il 4 settembre 2014, si erano estinte per prescrizione.
A ragione della decisione ha posto, in primo luogo l’accertamento nel processo civile della natura simulata del matrimonio contratto dall’imputato, siccome finalizzato specificamente alla fruizione dei benefici di carattere amministrativo e di posizione, alcuni dei quali economicamente apprezzabili, spettanti all’imputato solo in presenza del vincolo coniugale. Ha sul punto rilevato che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, cod., cod. proc. pen., la sentenza irrevocabile del giudice civile che aveva deciso la questione della natura simulata del matrimonio (questione sullo stato di famiglia) aveva efficacia di giudicato nel procedimento penale, sicchØ nessun’altra ricostruzione di segno contrario avrebbe potuto superare detta efficacia.
La Corte di appello militare ha, poi, valutato il merito della decisione del Giudice di primo grado e – dichiarando esplicitamente di attenersi al principio secondo il quale la condanna per la prima volta in appello necessita della cd. “motivazione rafforzata” – ha ritenuto che una corretta e piø approfondita lettura del materiale istruttorio, anche alla luce di quello acquisito in esito alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, conduceva alla sicura affermazione della responsabilità
dell’imputato per le condotte contestate.
Ha, in particolare, osservato l’assenza di qualsiasi riscontro della tesi alternativa dell’imputato che, anzi, era stata recisamente smentita sotto piø profili.
A tal proposito ha rilevato che la compiuta lettura delle dichiarazioni rese dai commilitoni evidenziava come nessuno di costoro fosse stato informato o avesse preso parte al matrimonio, che in realtà pochi avevano effettiva conoscenza della signora COGNOME e dei rapporti intercorrenti con l’imputato, osservando che, comunque, l’esistenza di un legame sentimentale costituiva elemento neutro rispetto all’effettiva volontà di assumere un vincolo matrimoniale. Ha, altresì, osservato che la documentazione prodotta dall’imputato, asseritamente atta a dimostrare l’effettiva organizzazione del matrimonio quale fatto reale, non appariva per nulla dimostrativa di tale evento, non essendovi prova che ai preparativi avesse fatto poi seguito l’effettivo matrimonio.
E’ stato, invece, valorizzato in chiave accusatoria il tenore del parere reso per iscritto in favore dell’imputato, in data 3 maggio 2022, dall’avvocato che ebbe ad assisterlo nella causa di annullamento del matrimonio, nella cui lettura il Tribunale era incorso in un evidente travisamento: in esso il professionista dava atto di avere prospettato al COGNOME l’opzione della separazione consensuale ovvero del ricorso per simulazione «sulla scorta delle evidenze fattuali riferite dal cliente», ritenendo che potessero sussistere i presupposti di legge per tale ultima ipotesi «in quanto non era decorso il termine di un anno dalla celebrazione del matrimonio, non avevano mai convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione stessa, il tutto sulla premessa che gli stessi sposi avevano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti». E, d’altro canto – si Ł osservato nella sentenza impugnata – la declaratoria della natura simulata del matrimonio era fondata sulle dichiarazioni consapevoli, circostanziate e convergenti rese dagli allora coniugi, in cui costoro ammettevano la fittizietà del coniugio, siccome posto in essere al solo fine di consentire all’imputato di poter fruire tutte le agevolazioni di carattere amministrativo ed economico contestate in imputazione.
A conferma, il Giudice di appello ha attribuito rilevanza alla condotta omissiva attuata dall’imputato che, per tutto l’intervallo successivo alla celebrazione del matrimonio e fino a settembre 2021, non aveva rappresentato all’amministrazione militare la sua natura simulata e neppure l’intervenuta sentenza di annullamento, emessa il 22 maggio 2018 e divenuta irrevocabile il 16 novembre 2021. Sul punto sono state valorizzate le dichiarazioni dei militari ascoltati nel corso del giudizio di secondo grado, chiamati in causa direttamente dall’imputato o, comunque, coinvolti nella vicenda in esame per le specifiche funzioni da ciascuno svolte, che avevano concordemente negato di avere mai saputo della simulazione e del conseguente annullamento del matrimonio prima di settembre del 2021.
La Corte di appello si Ł fatta, infine, carico di avversare l’assunto difensivo, fatto proprio da quello dal Giudice di primo grado, secondo cui le variazioni matricolari non erano aggiornate tempestivamente dalla fureria, essendovi in atti la prova esattamente contraria proprio con riferimento a richieste dell’imputato, realmente evase.
1.4. Come anticipato, la Corte di appello, pur riconoscendo provato l’assunto accusatorio, ha rilevato come la maggior parte degli episodi contestati fossero prescritti.
Non così l’indebita fruizione della detrazione fiscale per il coniuge, conseguita dall’imputato a seguito di specifica domanda dallo stesso presentata il 4 settembre 2014 e che si Ł protratta fino al 31 agosto 2018.
Ciò in quanto si Ł ritenuta configurabile un’ipotesi di truffa a consumazione prolungata, per il decorso dei cui termini di prescrizione occorreva avere riguardo non già alla data di realizzazione del fatto tipico, consistito nell’artificio o nel raggiro, ma quello della data fino alla quale si Ł protratta la situazione antigiuridica e, dunque, nel caso di specie fino al 31 agosto 2018.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME con rituale ministero difensivo dell’avv. NOME COGNOME articolando due motivi, unitariamente esposti, e segnatamente la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato di truffa militare.
Sotto un primo profilo, lamenta la violazione del divieto di bis in idem , poichØ il fatto posto a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale era già stato fatto oggetto di un procedimento penale per il reato di truffa, archiviato dalla Procura ordinaria di Foggia per intervenuta prescrizione, che non aveva inquadrato la condotta nella categoria dogmatica dei reati cosiddetti a consumazione prolungata.
Il riferimento contenuto nell’art. 649 cod. proc. pen. ai provvedimenti irrevocabili andrebbe, giusta la tesi del ricorrente, necessariamente esteso a quelli definitivi come l’archiviazione, «al fine di evitare un’intollerabile degenerazione processuale come quella accaduta nel caso concreto».
Sotto altro profilo, avversa l’affermazione della Corte militare di appello secondo cui la sentenza civile farebbe stato nel processo penale. Il Giudice di appello sul punto ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, cod. proc. pen., la sentenza irrevocabile del giudice civile che aveva deciso la questione della natura simulata del matrimonio (questione sullo stato di famiglia) aveva efficacia di giudicato nel procedimento penale, sicchØ nessun’altra ricostruzione di segno contrario avrebbe potuto superare detta efficacia. E, tuttavia, secondo il ricorrente, questa affermazione dovrebbe essere limitata alla natura simulata del rapporto di coniugio e non potrebbe estendersi alla prova della sussistenza in capo al ricorrente dell’elemento soggettivo del delitto di truffa militare.
Si lamenta, infine, l’assenza di motivazione rafforzata, perchØ la rinnovazione dibattimentale disposta d’ufficio dalla Corte militare di appello non avrebbe offerto alla sentenza impugnata la necessaria forza persuasiva superiore.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ fondata la censura con la quale il ricorrente lamenta l’inquadramento della condotta nella categoria dogmatica dei reati a c.d. consumazione prolungata, essendo le altre doglianze inammissibili.
Muovendo da quella, logicamente preliminare, riguardante la dedotta carenza di motivazione c.d. rafforzata per il caso di overturning sfavorevole, osserva il Collegio come si tratti di motivo manifestamente infondato, in quanto generico.
La Corte di appello Ł pervenuta alla riforma della decisione assolutoria, in primo luogo assolvendo gli oneri procedurali imposti per il caso del ribaltamento in appello del giudizio liberatorio di primo grado, chiamando a deporre,ai sensi dell’articolo 603 comma 3bis cod. proc. pen., numerosi testi, così arricchendo la piattaforma probatoria.
Inoltre, la sentenza impugnata, a confutazione della generalizzata enfatizzazione operata nella sentenza di primo grado delle dichiarazioni dell’imputato, ha chiarito – con motivazione priva di aporie razionali – come la lettura delle prove già assunte sia errata e parziale.
Con tali argomenti, dettagliatamente sunteggiati in parte narrativa, il ricorrente non si confronta, limitandosi a lamentare assertivamente il mancato ossequio al principio della necessità di una motivazione che fornisca al ragionamento del Giudice di secondo grado che, per la prima volta,
affermi la responsabilità penale, di una forza persuasiva superiore, di cui la sentenza impugnata, per quanto detto, Ł dotata.
Nel contesto di tale ampio apparato argomentativo, dimostrativo della concreta insussistenza dei presupposti per fruire dei benefici dei quali si tratta, privo di decisività Ł il richiamo della sentenza impugnata alla vincolatività della decisione civile: ciò che rende superfluo affrontare, in generale, il tema del se il giudicato civile sul carattere simulato del matrimonio imponga, agli effetti della responsabilità penale, di ritenere tale presupposto esistente, quantomeno dal punto di vista dell’elemento psicologico del reato attribuito al ricorrente.
E’ manifestamente infondato anche il motivo che addebita al Giudice di appello il mancato rilievo del precedente giudizio di archiviazione, essendo pacifico che, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, a fronte di un decreto di archiviazione, non possa venire in rilievo il principio del bis in idem, trattandosi di provvedimento non suscettibile di esecuzione o di divenire l’irrevocabile.
Gli artt. 649 e 669 cod. proc. pen., infatti, individuano tale violazione solo con riferimento all’avvenuta emissione di sentenze o decreti penali di condanna. Il tenore letterale di queste disposizioni impone di escludere che un decreto di archiviazione possa costituire un provvedimento equiparabile alla sentenza o al decreto penale di condanna, con riferimento al rispetto del divieto di un secondo giudizio stabilito dall’art. 649 cod. proc. pen. e che possa sollevarsi questione di litispendenza tra un decreto di archiviazione e una sentenza o un decreto penale di condanna, salvo il caso della preclusione all’esercizio dell’azione penale derivante dalla violazione dell’art. 414 cod. proc. pen.
Questa Corte ha, infatti, piø volte affermato, sia pure solo con riferimento alla rilevanza del decreto di archiviazione in caso di richiesta di estradizione, che «il principio del ne bis in idem europeo … opera nel diritto interno solo in presenza di un provvedimento definitorio del giudizio con efficacia di giudicato, quale non Ł il decreto di archiviazione emesso dall’autorità giudiziaria straniera…» (Sez. 2, n. 51221 del 15/06/2018, Rv.275064; vedi anche Sez. 6, n. 6241 del 29/01/2020, Rv. 278709).
Come anticipato, Ł invece fondata la censura sulla configurata ipotesi di truffa a consumazione prolungata nella condotta dell’imputato quanto all’indebita detrazione fiscale per il coniuge, conseguita nel 2014 e ritenuta consumata fino al 2018, data dell’ultima fruizione del beneficio.
E’ ben vero che, secondo quanto previso dall’art. 7, comma b) del d.l. 13 maggio 2011 n. 70 (che ha abolito l’obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi alle detrazioni per familiari a carico) che il dipendente, una volta comunicato al sostituto d’imposta il codice fiscale dei soggetti fiscalmente a carico e le condizioni di spettanza, non ha l’obbligo di confermare annualmente detti dati per poter usufruire del beneficio. E, tuttavia, la doverosa rinnovazione della dichiarazione dei redditi annuale quanto al perdurare dei presupposti per detto beneficio costituisce certamente un comportamento positivo del contribuente.
COGNOME dunque, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata ha fatto richiesta della detrazione fiscale nel 2014, ma ne ha beneficiato fino al 2018, indicando annualmente il relativo dato nella dichiarazione dei redditi.
Deve in proposito osservarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la truffa cosiddetta a consumazione prolungata (enucleata dalla giurisprudenza con riferimento alla frode strumentale al conseguimento di erogazioni pubbliche il cui versamento Ł rateizzato e che si consuma al momento della percezione dell’ultima rata di finanziamento),
necessita che tutte le erogazioni siano riconducibili all’originario e unico comportamento fraudolento (ancorchØ di carattere omissivo: Sez. 2, n. 4150 del 07/11/2018 – dep. 28/01/2019, COGNOME COGNOME), mentre quando per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima, Ł necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente, devono ritenersi integrati altrettanti ed autonomi fatti di reato (Sez. 5, n. 32050 del 11/06/2014, COGNOME, Rv. 260496; Sez. 2, n. 6864 del 11/02/2015, COGNOME, Rv. 262601; n. 53667 del 02/12/2016, COGNOME, Rv. 269381; Sez. 2, n. 23185 del 02/05/2019, COGNOME, Rv. 27578401; Sez. 2, n. 3442 del 27/11/2019 – dep. 28/01/2020, COGNOME).
Nel caso che ci occupa, dunque, avuto riguardo alla circostanza che le indebite percezioni hanno fatto seguito a singoli atti illeciti (costituiti dalle dichiarazioni dei redditi annualmente presentate), non si versa dunque nell’ipotesi di truffac.d. aconsumazioneprolungata, che ricorre quando la percezione dei singoli emolumenti sia riconducibile a un originario e unico comportamento fraudolento con la conseguenza che il momento dellaconsumazionedel reato, dal quale far decorrere il termine iniziale di maturazione della prescrizione, Ł quello in cui cessa la situazione d’illegittimità (Sez. 2, n. 2576 del 17/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282436; Sez. 2, n. 57287 del 30/11/2017, COGNOME, Rv. 272250), bensì si configurano plurimi e autonomi fatti di reato, poichØ per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima, Ł necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente.
La distinzione assume rilevanza ai fini della prescrizione, poichØ nella prima delle due ipotesi, il relativo termine decorre dalla percezione dell’ultima rata, mentre, nella seconda, dalla consumazione dei singoli fatti illeciti.
E’ necessario, dunque, nel caso di specie procedere all’individuazione dell’epoca di commissione delle singole condotte truffaldine per verificare l’eventuale estinzione per prescrizione; operazione che non può svolgere il Collegio, ma che dev’essere demandata al Giudice di merito.
Sulla scorta dei cennati rilievi, la sentenza dev’essere annullata, con rinvio alla Corte di appello militare di Roma per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello militare di Roma.
Così Ł deciso, 15/11/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
EVA TOSCANI