Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5151 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5151 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME COGNOME nato in Marocco il 01/07/2003 avverso l’ordinanza del 11/09/2024 del Tribunale di Venezia udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte con cui il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’11 settembre 2024 il Tribunale del riesame di Venezia ha confermato l’ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 2 l. 2 ottobre 1967, n. 895, commessi il 23 luglio 2024.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce violazione di legge perchØ gli accertamenti sulla pistola oggetto di entrambi i capi di imputazione, delegati al Compartimento di Polizia Ferroviaria, sono stati evasi soltanto con una annotazione successiva alla richiesta di misura del pubblico ministero; il giudice per le indagini preliminari, pertanto, non ne ha potuto conoscere, essi sono stati conosciuti dal Tribunale del riesame soltanto perchØ il difensore li ha prodotti nel corso della discussione in udienza camerale.
Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di ricettazione, in quanto non vi Ł prova che la pistola che il ricorrente deteneva fosse provento di furto, atteso che su di essa vi Ł impressa la matricola, talchŁ l’arma potrebbe anche essere stata oggetto di libera vendita tra privati; il Tribunale del riesame ha ritenuto di sanare la carenza di motivazione con l’utilizzo dell’annotazione di polizia sopra citata, da cui risulta che il legittimo proprietario dell’arma aveva sostenuto di non aver piø trovato l’arma nel borsello in cui la teneva in custodia, da questa annotazione, però, emergeva anche che il
proprietario non ne aveva denunciato il furto.
Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, in quanto l’ordinanza impugnata trae le esigenze di cautela da ulteriori reati attribuiti al ricorrente in separato procedimento con ordinanza, che, però, Ł stata annullata dal Tribunale del riesame; l’ordinanza ricava, inoltre, le esigenze cautelari dal possesso di un’arma proveniente da furto, circostanza che però, come detto, non Ł, in realtà, stata accertata.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Il primo motivo Ł infondato, perchØ nel sistema processuale dell’art. 309 cod. proc. pen., nella interpretazione della giurisprudenza di legittimità, il Tribunale del riesame decide sulla base della ‘valutazione delle risultanze processuali già acquisite o degli elementi eventualmente prodotti dalle parti nel corso dell’udienza’ (Sez. 1, Sentenza n. 23869 del 22/04/2016, COGNOME, Rv. 267993).
Infatti, la mancanza di poteri istruttori autonomi del Tribunale, incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale, comporta che la procedura davanti al Tribunale del riesame sia ‘basata essenzialmente sulla iniziativa delle parti, con la conseguenza che esso decide esclusivamente avuto riguardo agli elementi emergenti dagli atti trasmessigli dal P.M. e di quelli eventualmente addotti dalle parti nel corso dell’udienza’ (Sez. 4, Sentenza n. 41151 del 23/03/2004, COGNOME, Rv. 231000).
Pertanto, nel caso in esame, posto che l’annotazione di polizia giudiziaria, che riferisce delle circostanze relative alla sparizione dell’arma dall’abitazione di colui che ne risulta legittimo proprietario, Ł stata prodotta in udienza da una delle parti processuali, essa Ł legittimamente entrata nel patrimonio conoscitivo del Tribunale del riesame ed era, conseguentemente, utilizzabile per la decisione.
Il motivo Ł, pertanto, infondato.
2. Il secondo motivo Ł, invece, manifestamente infondato.
In esso si censura la motivazione della ordinanza impugnata nella parte in cui non ha considerato la possibilità che l’arma rinvenuta in disponibilità del ricorrente potesse essergli pervenuta legittimamente in conseguenza di una libera compravendita tra privati.
Il motivo Ł manifestamente infondato perchŁ introduce un argomento puramente congetturale (ovvero, che l’arma potesse essere stata legittimamente acquistata dal ricorrente) non supportato da alcuna allegazione, che, per il principio di vicinanza della prova, competeva al ricorrente introdurre, in conformità all’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui ‘nell’ordinamento processuale penale, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poichØ Ł l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. “vicinanza della prova”, può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva’ (Sez. 2, Sentenza n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373).
Il terzo motivo Ł infondato.
In esso si deduce che l’ordinanza avrebbe, in modo manifestamente illogico, tratto le esigenze
cautelari anche da altro procedimento penale nei cui confronti Ł stata emessa altra ordinanza cautelare a carico dell’imputato, ordinanza che sarebbe venuta meno nella parte relativa al titolo di reato per cui era stata disposta misura (una rapina).
L’argomento Ł infondato perchŁ l’ordinanza ha, in realtà, ricavato le esigenze cautelari, oltre che dalle caratteristiche del fatto contestato al ricorrente nel procedimento in cui Ł stata emessa la misura (ed, in particolare, dalle modalità di reperimento dell’arma), e dalla resistenza a pubblico ufficiale per cui era stato tratto in arresto il 3 maggio 2024, anche dagli atti di violenza a lui, ed ad alcuni sodali, attribuiti nel procedimento connesso, ed oggetto dell’ulteriore vicenda cautelare riportata negli atti del giudizio di merito, atti di violenza che nell’ordinanza impugnata vengono ritenuti espressione di un tentativo da parte di un gruppo di soggetti, tra cui il ricorrente, di ‘imporre il proprio controllo con violenza nella zona di INDIRIZZO in Verona’
Il ricorso deduce che tali accuse sono in parte cadute davanti al Tribunale del riesame, ma la lettura dell’ordinanza del Tribunale del riesame, prodotta dal difensore del ricorrente in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, permette di comprendere che, in realtà, Ł caduto non il fatto storico contestato al ricorrente, ma soltanto il titolo di reato, perchØ il Tribunale ha ritenuto non provato, nei limiti della valutazione cautelare, il collegamento tra l’aggressione con coltello pacificamente perpetrata dal ricorrente e la sottrazione di un oggetto alla vittima operata nel medesimo frangente da un correo.
La prognosi di sussistenza delle esigenze cautelari impone, infatti, non un giudizio di responsabilità dei fatti storici su cui esse si reggono, ma una valutazione della personalità del singolo soggetto nei cui confronti Ł disposta la misura (Sez. 3, Sentenza n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258), che, pertanto, in modo non illogico Ł stata tratta nell’ordinanza impugnata dall’ulteriore subprocedimento cautelare in cui il ricorrente Ł coinvolto e che ha dato origine alla perquisizione nel corso della cui esecuzione Ł stata rinvenuta la pistola oggetto di questo giudizio.
Nel complesso, il ricorso Ł infondato. Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 15/01/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME