Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34478 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34478 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Roma, avverso la ordinanza del 05/02/2024 emessa dal Tribunale della libertà di Roma;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentito il AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
sentito l’AVV_NOTAIO, del Foro di Siena, quale sostituto processuale, per delega orale, dell’AVV_NOTAIO, del Foro di Roma che, in difesa di COGNOME, si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’8 febbraio 2024, il Tribunale di Roma ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a NOME COGNOME per il reato ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 descritto nelle imputazioni provvisorie.
Nell’ordinanza si considera che COGNOME – dopo la fuga del soggetto, con cui era stato visto interloquire, il quale, su un ballatoio retrostante l’immobile nel quale si era concentrate le indagini della Polizia giudiziaria, aveva ceduto, in cambio di
banconote, a alcune persone involucri contenenti cocaina e crack – fu osservato prima salire con l’ascensore all’ultimo piano dell’immobile e poi «mentre si chinava in prossimità di un vaso appoggiato a terra e vi lasciava una piccola chiave», che, recuperata, consentì agli agenti di accedere alla tromba dell’ascensore sulla cui struttura metallica era fissato una scatola contenente grammi 126,5 di cocaina e 50 di crack, ripartiti in diversi involucri identici a quello sequestrato all’uo fuggito.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME, si chiede l’annullamento dell’ordinanza, deducendo vizio della motivazione nel ritenere che l’indagato possa essere stato visto riporre in un vaso la chiave che consentiva di accedere al vano dell’ascensore. Si evidenzia che la consulenza tecnica prodotta dalla difesa dimostra che gli agenti della Polizia giudiziaria non possono avere visto COGNOME riporre la chiave nel vaso perché la loro visuale era interrotta da due muri, come desumibile dalla planimetria del pianerottolo (con una forma “a ferro di cavallo”) e dalle fotografie allegate, considerando che, come attestato in atti, il giorno in cui COGNOME fu arrestato in flagranza il vaso era posto «davanti all’ascensore». Per altro verso, si osserva che – stante la semplicità dell’accertamento fotografico sono inconducenti i rilievi del Tribunale circa la mancata indicazione del modello degli strumenti fotografici utilizzati e circa l’ampiezza del cono di visuale perché sebbene questo possa cambiare in base alla sporgenza del soggetto – nel caso specifico il margine di variazione non potrebbe superare un metro per lato.
Nella memoria difensiva successivamente depositata, si indicano incongruenze e contraddizioni nelle dichiarazioni degli agenti della Polizia giudiziaria in occasione della convalida dell’arresto e nel dibattimento, in particolare circa le caratteristiche della chiave e la collocazione del vaso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente osservato che la produzione allegata alla memoria difensiva del 4 giugno 2024 – costituita dal verbale di un’udienza del dibattimento in corso nei confronti dell’imputato, celebrata in data 4 aprile 2024 e, quindi, posteriore alla ordinanza impugnata – è inammissibile perché eventuali elementi sopravvenuti alla chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame non rilevano nel successivo giudizio di legittimità, ma possono farsi valere soltanto con una nuova richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare al giudice competente (fra le altre: Sez. 3, n. 23151 del 2019, COGNOME, Rv. 275982).
L ‘ ordinanza impugnata ha sviluppato diversi rilevi critici – con argomentazioni esenti da manifeste illogicità – circa la precisione dell ‘accertamento svolto dal consulente tecnica di parte della difesa (relativamente allo strumento fotografico, al cono di visuale attribuito agli osservatori e alla stess collocazione del vaso) depositata il 3 febbraio 2024 e ha concluso che «le considerazioni del consulente tecnico di parte non appaiono risolutive ictu °cui/ per affermare che gli operanti non fossero in condizione di osservare i movimenti del prevenuto, imponendo piuttosto un più approfondito vaglio tecnico che, tuttavia, per quanto già affermato, non può essere condotto in questa sede» (p. 5 -6).
Al riguardo, deve ribadirsi che il Tribunale del riesame non ha poteri istruttori circa i fatti oggetto della imputazione provvisoria, perché questi sono incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale de liberate, sicché deve decidere sulla legittimità della misura cautelare basandosi sui dati processuali già acquisiti o eventualmente allegati dalle parti nel corso dell ‘udienza» (fra le altre: Sez. 6, n. 46036 del 2023, Valentino, Rv. 285475).
Su questa base, il Tribunale ha adeguatamente motivato la sua decisione evidenziando che COGNOME fu osservato interloquire con colui che spacciò sostanza stupefacente degli stessi tipi di quelli trovati nel vano dell ‘ ascensore, inoltre suddivisa in involucri identici, e che, dopo appena 20 minuti dal primo intervento della Polizia giudiziaria, egli ritornò nell ‘immobile (pur abitando in altro immobile, seppure sito nella stessa via), tendendo la condotta osservata dagli operanti della Polizia giudiziaria e incongruamente giustificandola con il fatto che stava in compagnia di amici (p. 7).
Pertanto il ricorso è inammissibile e dalla sua inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/06/2024