L’aggravante del travisamento nella rapina: basta un lieve camuffamento
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna a fare luce su due importanti aspetti del diritto penale: i requisiti formali per l’accesso al giudizio di legittimità e la corretta interpretazione dell’aggravante del travisamento nel reato di rapina. La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibili i ricorsi di due imputati, ha ribadito principi consolidati di fondamentale importanza pratica, sia per gli operatori del diritto che per i cittadini.
I Fatti Processuali
Due soggetti venivano condannati in primo grado e in appello per il reato di rapina aggravata. Avverso la sentenza della Corte d’Appello, entrambi proponevano ricorso per Cassazione. Il primo imputato presentava il ricorso personalmente, senza l’assistenza di un difensore abilitato. Il secondo, invece, pur avvalendosi di un legale, contestava la sua responsabilità a titolo di concorso nel reato e il riconoscimento dell’aggravante del travisamento, sostenendo che le motivazioni dei giudici di merito fossero viziate.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per il primo ricorrente, la decisione si è fondata su un vizio procedurale insuperabile: la legge, a seguito della riforma del 2017, impone che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. La presentazione personale del ricorso, pertanto, non è consentita.
Per il secondo ricorrente, i motivi sono stati ritenuti in parte aspecifici e in parte manifestamente infondati. La Corte ha stabilito che le doglianze sulla responsabilità concorsuale erano una mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello e miravano a una rivalutazione dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità. Sulla questione del travisamento, la Corte ha confermato la correttezza della decisione impugnata.
Le Motivazioni: la disciplina del travisamento
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni relative al secondo ricorso, in particolare sull’aggravante del travisamento prevista dall’art. 628, comma terzo, n. 1, del codice penale. I giudici di legittimità hanno riaffermato un principio di diritto consolidato: per la sussistenza di tale aggravante, è sufficiente qualsiasi alterazione dell’aspetto esteriore dell’autore del reato, anche se lieve e ottenuta con mezzi rudimentali.
L’elemento cruciale non è che il riconoscimento sia stato effettivamente impedito, ma che il camuffamento fosse idoneo a renderlo più difficoltoso. Pertanto, il fatto che un testimone oculare sia comunque riuscito a riconoscere il colpevole non esclude l’applicazione dell’aggravante. La valutazione deve essere fatta ex ante, considerando la potenziale efficacia del mascheramento nel complicare l’identificazione.
La Corte ha sottolineato come la ricostruzione operata dai giudici di merito fosse logica, completa e immune da vizi, basata su apprezzamenti di fatto non sindacabili in sede di Cassazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre due importanti lezioni. La prima, di carattere processuale, è un monito sulla necessità di rispettare scrupolosamente le forme previste per l’impugnazione in Cassazione, affidandosi sempre a un difensore specializzato. La seconda, di natura sostanziale, chiarisce la portata applicativa dell’aggravante del travisamento. La decisione conferma che la legge intende punire più severamente non solo chi si rende irriconoscibile, ma anche chi semplicemente tenta di ostacolare la propria identificazione, aumentando l’allarme sociale e la difficoltà delle indagini. Un semplice cappuccio calato sul volto o un paio di occhiali da sole indossati in un contesto anomalo possono essere sufficienti a integrare questa circostanza aggravante.
È possibile presentare personalmente un ricorso in Cassazione in materia penale?
No, a seguito della modifica dell’art. 613 del codice di procedura penale, il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa si intende per aggravante del travisamento in una rapina?
Si intende qualsiasi alterazione, anche lieve e rudimentale, dell’aspetto esteriore di una persona che sia idonea a rendere più difficoltoso il suo riconoscimento durante la commissione del reato.
Se la vittima o un testimone riconosce il rapinatore nonostante il suo camuffamento, l’aggravante del travisamento viene esclusa?
No, l’aggravante non viene esclusa. Ciò che rileva è l’idoneità del travisamento a rendere difficoltoso il riconoscimento, non l’effettivo risultato. Il fatto che il colpevole sia stato comunque riconosciuto è irrilevante ai fini della configurabilità della circostanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12897 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12897 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
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ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il 22/10/2003 NOME COGNOME nato il 05/06/2004
avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
I
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME; rilevato che l’impugnazione proposta da NOME COGNOME è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, COGNOME, Rv. 27288501; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, COGNOME, Rv. 271780-01; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010-01);
rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente NOME COGNOME lamenta violazione dell’art. 110 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità concorsuale del ricorrente nella commissione del reato di cui all’art. 628 cod. pen., è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la responsabilità concorsuale del ricorrente in ordine ai contestati reati (vedi pagg. 4-5 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui NOME COGNOME lamenta vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., è manifestamente infondato. I giudici di appello, con percorso argomentativo esente da vizi logici e giuridici (vedi pagg. da 5 a 7 della sentenza impugnata), hanno dato seguito al principio di diritto secondo cui ogni alterazione, anche lieve e conseguita con accorgimenti rudimentale, dell’aspetto esteriore dell’autore della rapina è idonea a perfezionare la circostanza aggravante del travisamento purché sia idonea a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa, a nulla rilevando l’effettivo riconoscimento da parte del testimone oculare (Sez. 2, n. 56937 del
20/11/2017, Ger ‘a, Rv. 271667 – 01; da ultimo Sez. 2, n. 11283 del 03/02/2023, Gallone, non massimata);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La Presidente
Così deciso, in data 07 marzo 2025 Il