Travisamento Rapina: Quando Occhiali da Sole e Cappello Integrano l’Aggravante?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8196/2025, si è pronunciata su un interessante caso relativo al reato di rapina, offrendo chiarimenti cruciali su due aspetti fondamentali: l’integrazione della circostanza aggravante del travisamento rapina e i requisiti per il riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno. La decisione sottolinea come anche un mascheramento rudimentale possa essere sufficiente ad aggravare il reato e ribadisce la necessità di un risarcimento completo per ottenere una riduzione di pena.
I Fatti di Causa
Due individui venivano condannati nei gradi di merito per il reato di rapina. Avverso la sentenza della Corte d’Appello, entrambi proponevano ricorso per Cassazione, sollevando diverse doglianze. Uno dei ricorrenti, in particolare, contestava la sussistenza della circostanza aggravante dell’aver agito travisati, sostenendo che l’indossare semplici occhiali da sole e un cappello non costituisse un vero e proprio travisamento. Lo stesso imputato lamentava il mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno, nonostante avesse versato una somma di 500 euro a una delle persone offese. Il secondo ricorrente, invece, contestava la mancata concessione delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio complessivamente ritenuto eccessivo.
L’aggravante del travisamento rapina e le altre doglianze
Il cuore della questione giuridica verteva sulla definizione di “travisamento” ai fini dell’applicazione dell’aggravante. La difesa sosteneva una tesi restrittiva, secondo cui solo un mascheramento elaborato e completo potesse configurare tale circostanza. Per quanto riguarda l’attenuante del risarcimento, si puntava a valorizzare il gesto riparatorio, seppur parziale, compiuto dall’imputato.
L’altro coimputato si affidava a censure più generiche, lamentando una presunta ingiustizia nella determinazione della pena e nella negazione di un beneficio, le attenuanti generiche, che avrebbe potuto mitigarla.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, ritenendoli manifestamente infondati. Analizziamo le ragioni punto per punto.
Per quanto riguarda il travisamento rapina, i giudici di legittimità hanno respinto categoricamente la tesi difensiva. Richiamando un proprio consolidato precedente (Cass. n. 18858/2011), la Corte ha ribadito un principio di diritto fondamentale: per la sussistenza dell’aggravante del travisamento è sufficiente “una lieve alterazione dell’aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa“. Nel caso di specie, indossare occhiali da sole con lenti scure e un cappello con visiera è stato ritenuto un mezzo pienamente idoneo a ostacolare l’identificazione, integrando così l’aggravante contestata.
Sul fronte dell’attenuante del risarcimento del danno (art. 62 n. 6 c.p.), la Corte ha precisato che la riparazione deve essere integrale. Il versamento di una somma a una sola delle persone offese, senza peraltro la restituzione volontaria della refurtiva, costituisce un risarcimento meramente parziale e, come tale, insufficiente a integrare la circostanza attenuante.
Infine, riguardo al ricorso del secondo imputato, la Cassazione ha ricordato che la concessione delle attenuanti generiche e la graduazione della pena rientrano nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale discrezionalità, se esercitata con una motivazione logica e non palesemente contraddittoria, come nel caso esaminato, non è sindacabile in sede di legittimità. Il giudice non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che ponga a fondamento della sua decisione gli elementi ritenuti più rilevanti.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, consolida un’interpretazione estensiva della nozione di travisamento, chiarendo che non sono necessari complessi mascheramenti per far scattare l’aggravante: qualsiasi accorgimento che renda più difficile il riconoscimento dell’autore del reato è sufficiente. In secondo luogo, ribadisce il rigore necessario per l’applicazione dell’attenuante del risarcimento del danno, che richiede una riparazione totale e non un semplice gesto simbolico o parziale. La decisione, infine, conferma l’ampio potere discrezionale del giudice di merito nella valutazione delle circostanze e nella commisurazione della pena, limitando il controllo della Cassazione ai soli vizi di legittimità e di manifesta illogicità della motivazione.
Indossare occhiali da sole e un cappello durante una rapina costituisce l’aggravante del travisamento?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che per l’aggravante del travisamento rapina è sufficiente una lieve alterazione dell’aspetto esteriore, anche con mezzi rudimentali come occhiali scuri e un cappello con visiera, purché sia idonea a rendere più difficoltoso il riconoscimento della persona.
Il risarcimento parziale del danno a una sola delle vittime è sufficiente per ottenere l’attenuante?
No. Secondo la sentenza, il risarcimento deve essere integrale. Il pagamento effettuato a favore di una sola delle persone offese, senza la restituzione volontaria del provento della rapina, è considerato solo parziale e non sufficiente per il riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 62 n. 6 del codice penale.
Il giudice è obbligato a motivare nel dettaglio perché nega le attenuanti generiche?
No, non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento a favore o sfavore. È sufficiente che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi per la sua valutazione, come ha fatto la Corte d’Appello nel caso di specie, esercitando la sua discrezionalità in modo adeguato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8196 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8196 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a PALERMO il 09/05/1968 COGNOME NOME nato a PALERMO il 27/10/1988
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME
considerato che nel ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME si deducono:
vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta circostanza aggravante dell’avere, ai fini della consumazione del reato di rapina oggetto di contestazione al capo 1 della rubrica delle imputazioni, agito travisati;
violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. nonostante che l’imputato abbia versato la somma di 500,00 euro a titolo di integrale risarcimento nei confronti della persona offesa NOME COGNOME
considerato che nel ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche e, più, in generale al trattamento sanzionatorio al trattamento sanzionatorio riservato allo stesso;
considerato che il primo motivo di ricorso formulato nell’interesse del COGNOME è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale risposto alla doglianza difensiva evidenziando che gli imputati indossavano occhiali da sole con lenti scure e un cappello con visiera ed avendo questa Corte di legittimità chiarito che «Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina è sufficiente una lieve alterazione dell’aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa. (Fattispecie in cui l’aggravante è stata riconosciuta in relazione al travisamento realizzato indossando un cappello con visiera ed un paio di occhiali scuri) (Sez. 2, n. 18858 del 27/04/2011, COGNOME, Rv. 250114 – 01);
che il secondo motivo di ricorso formulato nell’interesse del Mistretta è manifestamente infondato essendo riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello che ha evidenziato che ci si trova solo in presenza di un risarcimento parziale in quanto effettuato nei confronti di una sola delle persone offese e che non vi è stata restituzione volontaria del provento della rapina;
che l’unico articolato motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’Augello che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; a ciò si aggiunge che secondo l’indiriz consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che nella specie l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, quanto a ciascuno di essi, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 febbraio 2025.