Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46104 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46104 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 21/07/1986
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento all’affermazione di responsabilità per il reato di tentata rapina ascritto all’odierno ricorrente, consentito in questa sede, poiché, pur avendo formalmente lamentato un vizio motivazionale, invero, ha censurato una decisione sbagliata perché fondata su una valutazione sbagliata del materiale probatorio, senza prospettare una pertinen individuazione di specifici travisamenti, tendendo così ad ottenere una divers lettura diversa=betturac-dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle font prova, marcorpsentitt=111zaegge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze processuali quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica dell pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparat argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che, in particolare, giova ribadire come il travisamento della prova, introdott quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca motivazione dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, costituisce lo strumento pe saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i f sulla base dei quali si fonda il ragionamento, e non il mezzo per valutare nel meri la prova, dovendosi considerare che non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti vers ed interpretazioni dei fatti e l’indagine sull’attendibilità dei testimoni, controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di meri che, nella sentenza qui impugnata, appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 de 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362);
che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devol insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giunge al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a talune risultanze processuali, piuttosto che ad altre, ovvero alla fondatezza attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazi apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Supre che, nel caso di specie, il giudice di merito, con motivazione esente da viz logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particol pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussiste ;
ritenuto, infine, che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di legge per non avere la Corte territoriale provveduto ad una congrua riduzione dell’entità della pena, a seguito della dichiarata assoluzione del ricorrente con riferimento al reato di cui al capo d) dell’imputazione, risulta manifestamente infondato, poiché come emerge chiaramente dalla lettura della sentenza impugnata, i giudici di appello, contrariamente a quanto contestato, hanno proceduto ad una rimodulazione in favor delle pena rispetto a quella fissata dal giudice di prime cure;
che, tra l’altro, deve sottolinearsi come la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per quanto attiene alla pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.