Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21189 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21189 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a AGRIGENTO il 18/03/1965
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palerm che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 216 L. Fall.;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta il travisamento della pro con riferimento alla distrazione dei beni ammortizzabili – non è deducibile in sede di legit in quanto il vizio di travisamento della prova desumibile dal testo del provvedimento impugna o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo ill la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, f restando il limite del “devolutum” in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità valutazione nel merito del risultato probatorio.
Dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza, risolvendo censure proposte nella mera enucleazione di fatti che non incidono sulla completezza e lineari della sentenza impugnata complessivamente valutata;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che deduce violazione dell’art. 102, com 5 TUIR, con riferimento alle fatture relative ai beni ammortizzabili – è inammissibile, in costituito da mere doglianze in punto di fatto, che si risolvono nella pedissequa reiterazio quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, sicchè e omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggett di ricorso;
Considerato che il terzo motivo – che lamenta travisamento della prova con riferimento alla distrazione delle somme di denaro – è manifestamente infondato perché, come si è già chiarito, tale vizio si configura quando il giudice utilizzi un’informazione inesistente o o valutazione di una prova; e sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il caratt della decisività nella motivazione. Tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto siano ind in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, COGNOME, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, COGNOME, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, COGNOME e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 de 22/01/2010, COGNOME, Rv. 246552).
3.1. Considerato che, invece, il ricorso tende ad ottenere una inammissibile ricostruzio dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincim Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli element
posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giud merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente