Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43661 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43661 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA COGNOME NOME nato a LECCO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 19/01/2023 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di
L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’inammissibilità;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, con ordinanza in data 19/1/2023, depositata il 24/1/2023, ha ammesso COGNOME NOME, detenuto in esecuzione della pena di anni trenta, al regime della semilibertà per il restante periodi di pena da scontare.
Nel provvedimento il Tribunale ha dato atto che il detenuto ha scontato più di venti anni di pena, pure non interamente riferibile a reati ex 4 bis ord. pen., e ha raggiunto il quorum dei 2/3 richiesto dall’art. 50 ord. pen.
Nel merito, poi, il Tribunale ha dato atto dei reati commessi, dell’assenza di contatti con la criminalità organizzata, della positiva valutazione effettuata
dall’equipe dell’istituto e dagli accertamenti effettuati quanto all’attività lavorativa offerta allo stesso dalla moglie.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L’Aquila che ha dedotto il seguente motivo.
3.1. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 71 ter e 5C ord. pen. quanto alla manifesta incompletezza e incompatibilità del provvedimento con gli elementi emersi, anche con riferimento al travisamento degli atti. Nel motivo di ricorso l’organo dell’accusa evidenzia che il Tribunale avrebbe effettuato un’istruttoria incompleta e carente. Non avrebbe tenuto in alcuna considerazione che l’offerta di lavoro si riferiva a un’attività che non è idonea in quanto è gestita da una persona, la moglie del detenuto, che ha contatti con?‹ ambienti criminali, –tanto che nella stessa azienda è impiegato anche il padre della stessa, ex ‘ compagno di cella di NOME COGNOME. Sotto altro profilo, pci, il Tribunale non avrebbe tenuto conto di alcuni specifici episodi, uno oggetto cli una sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Urbino, e riferiti nella nota della Questura di Pescara, pure citata nel provvedimento ma travisandone il contenuto per omissione.
In data 16 giugno 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIOCOGNOME ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
In data 28 giugno 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni della difesa nelle quali l’AVV_NOTAIO, associandosi a quanto esposto dal procuratore generale, evidenzia che il riferimento alla nota della Questura di Pescara sarebbe generico, che non sarebbe riscontrabile nessuna delle gravi incoerenze indicate e, da ultimo, che il riferimento alla sentenza del Tribunale di Urbino, allegata al ricorso, sarebbe inconferente in quanto tale provvedimento non è stato acquisito nel procedimento e non c’è stato sul punto alcun contraddittorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Nell’unico motivo di ricorso l’organo dell’accusa deduce il vizio di motivazione in relazione agli artt. 71 ter e 50 ord. pen. quanto alla manifesta incompletezza e incompatibilità del provvedimento con gli elementi emersi, anche con riferimento al travisamento degli atti.
La doglianza è fondata.
1.1. Preliminarmente, considerata la specifica richiesta avanzata dal Procuratore generale nelle conclusioni scritte, si deve rilevare che il ricorso è ammissibile.
Nell’impugnazione è espressamente indicato l’atto che sarebbe stato travisato e ciò, anche se il documento non è stato materialmente allegato, impedisce di ritenere che il ricorso difetti di autosufficienza.
A fronte del riferimento al contenuto e della specifica indicazione e individuazione dell’atto che sarebbe stato travisato posto a fondamento della censura, infatti, non è necessaria la fisica allegazione dello stesso al ricorso poiché, come anche di recente ribadito, il principio della c.d. autosufficienza si traduce nell’onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (in tal senso cfr. Sez. 1, n. 44615 del 30/6/2022, COGNOME, n.m.; Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 280384 – 01; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 – 01; Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019, COGNOME, Rv. 277796 – 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, COGNOME, Rv. 276432 – 01).
Sul punto, d’altro canto, si deve ribadire che “la condizione della specifica indicazione degli “altri atti del processo”, con riferimento ai quali, l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l’integrale riproduzione dell’atto nel testo del ricorso, l’allegazione in copia, l’individuazione precisa dell’atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.” (così Sez. 1, n. 2330E del 18/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263601 – 01; Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 280384 – 01; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, COGNOME, Rv. 260994).
1.2. Il ricorrente rileva che il Tribunale di Sorveglianza avrebbe travisato per omissione il contenuto della nota della Questura di Pescara RAGIONE_SOCIALE Anticrimine del 21 settembre 2022, dalla quale si evincerebbe che a carico del condannato vi sono quattro segnalazioni in ordine ad alcuni episodi di porto di armi e oggetti atti a offendere, falso ideologico, truffa e rissa, commessi da recluso.
Nel provvedimento impugnato, nella quale la nota è citata, non vi è in effetti alcun riferimento a tali episodi.
La mancanza assoluta di considerazione e motivazione in merito ai citati episodi, potenzialmente decisivi in quanto idonei a incidere sulla tenuta logica del ragionamento seguito e dei quali perciò si deve tenere conto ai fini di un giudizio
complessivo circa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di applicazione della misura richiesta, configura un’ipotesi di travisamento per omissione (cfr. Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, COGNOME, Rv. 278457 – 01; Sez. 4, n. 50557 del 07/02/2013, COGNOME, Rv. 257899 – 01).
Per le ragioni esposte, rilevato che sussiste il vizio di motivazione dedotto nel ricorso, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio affinché il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila proceda a un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila.
Così deciso 1’11 luglio 2023.