Travisamento Parziale: Quando la Mascherina Diventa un’Aggravante
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta due temi di grande rilevanza pratica: la configurabilità dell’aggravante del travisamento parziale e i requisiti di ammissibilità del ricorso. Il caso riguarda una rapina in cui l’uso di una semplice mascherina per coprire parzialmente il volto è stato ritenuto sufficiente a integrare l’aggravante, rendendo più difficile il riconoscimento. Analizziamo la decisione per comprenderne le implicazioni.
I Fatti del Caso: La Rapina e l’Identificazione
Il procedimento nasce da una condanna per rapina emessa dalla Corte d’Appello. L’imputata, per contestare la sua colpevolezza, presentava ricorso in Cassazione. L’identificazione della ricorrente non si basava su un singolo elemento, ma su un quadro probatorio composito e concordante. Gli elementi chiave includevano:
* Il riconoscimento effettuato dalla persona offesa.
* Il confronto con le immagini di videosorveglianza, che riprendevano non solo il momento del reato ma anche il successivo prelievo di denaro con il bancomat sottratto.
* Il collegamento certo tra l’imputata e l’autovettura utilizzata per compiere la rapina.
Nonostante questo quadro, la difesa contestava la ricostruzione dei fatti e, in particolare, la sussistenza dell’aggravante legata all’uso della mascherina.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti: uno di carattere procedurale e l’altro di carattere sostanziale. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato aspecifico. In secondo luogo, la Corte ha confermato la correttezza della valutazione dei giudici di merito riguardo all’aggravante del travisamento. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’Aspecificità del Ricorso e il Travisamento Parziale
Le motivazioni della Corte sono chiare e si articolano su due fronti.
Sul piano processuale, il ricorso è stato ritenuto inammissibile per aspecificità, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. La ricorrente, infatti, si era limitata a riproporre le stesse questioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata. Questo comportamento processuale equivale a chiedere alla Cassazione un nuovo giudizio di merito, non consentito in sede di legittimità.
Sul piano sostanziale, la Corte ha ribadito un principio consolidato in giurisprudenza: per l’integrazione dell’aggravante del travisamento, non è necessaria una copertura totale del volto. È sufficiente una pur mera alterazione dell’aspetto che sia funzionale a ostacolare o rendere più difficoltoso il riconoscimento del responsabile. La mascherina, pur lasciando scoperti gli occhi, è stata considerata uno strumento idoneo a questo scopo, rendendo la decisione della Corte d’Appello immune da vizi logico-giuridici. La Corte ha richiamato numerosi precedenti conformi, relativi a casi di travisamento mediante casco non integrale, berretto con visiera e occhiali scuri.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni. La prima è di natura processuale: un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica puntuale e argomentata alla decisione che si impugna, non potendosi limitare a una sterile riproposizione dei motivi d’appello. La seconda, di natura penale sostanziale, conferma che qualsiasi mezzo idoneo a rendere più difficile il riconoscimento, anche se attua un travisamento parziale, configura l’aggravante prevista dalla legge. Questo principio assume particolare rilevanza in un’epoca in cui l’uso di mascherine è diventato comune, chiarendo che il loro impiego per fini illeciti viene sanzionato più gravemente.
Coprirsi parzialmente il volto durante un reato costituisce sempre un’aggravante?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, anche un travisamento parziale del volto, come quello realizzato con una mascherina, è sufficiente a integrare l’aggravante, poiché è funzionale a rendere più difficoltoso il riconoscimento del responsabile. Non è necessaria una copertura integrale del viso.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per aspecificità?
Un ricorso è considerato aspecifico, e quindi inammissibile, quando si limita a riproporre le stesse questioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza formulare una critica autonoma, specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Quali elementi sono stati decisivi per l’identificazione dell’imputata in questo caso?
L’identificazione si è basata su un insieme di prove concordanti, valutate unitariamente: il riconoscimento da parte della persona offesa, il confronto con le immagini delle telecamere di videosorveglianza (sia durante la rapina che durante un successivo prelievo con il bancomat rubato) e il collegamento accertato tra l’imputata e l’auto usata per commettere il reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9303 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9303 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 10/09/1995
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
Ritenuto che la ricorrente, evocando censure in fatto non proponibili in questa limitata a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudic esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è st modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione, così cadendo nel v aspecificità, a norma dell’art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
Considerato in particolare che risulta congrua e privi di vizi logico-giuridi intangibile in questa sede di legittimità – la motivazione in punto di i dell’imputata, espressa in termini assai più ampi di quelli richiamati nel rico appello, invero, evidenziano gli esiti concordanti, in un’ottica valutativa unitari emergenze a carico: riconoscimento da parte della PO, il confronto con le immagini dal sistema di videosorveglianza in momenti diversi e anche all’atto di prelevare bancomat compendio della rapina per cui si procede, il sicuro collegamento tra l’autovettura usata dagli autori per portarsi sul luogo del reato);
che anche il solo parziale travisamento integra comunque la contestata circostanziale, dato che la pur incompleta copertura del volto mediante la m funzionale al compimento dell’azione delittuosa, rendendo difficoltoso il riconos responsabile, di modo che è sufficiente una pur mera alterazione (Sez. 2, 03/11/2021, dep. 2022, Perfetti, Rv. 282517-01; Sez. 2, n. 56937 del 20/11/2017, 271667-01, relativa a travisamento mediante casco non integrale; Sez. 6, n. 03/04/2014, COGNOME, Rv. 259766-01; Sez. 2, n. 18858 del 27/04/2011, COGNOME, Rv. 01, relativa a travisamento mediante berretto con visiera e occhiali scuri);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in f Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento d processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febbraio 2025.