Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8613 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8613 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1569/2025
NOME BELMONTE
UP – 10/12/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Avellino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2025 della Corte d’appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto al reato di cui al capo 6bis per prescrizione, l’annullamento con rinvio quanto al reato di cui al capo 6 e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata deliberata il 20 giugno 2025 dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la decisione del Tribunale di Avellino, che aveva condannato NOME COGNOME per il concorso – con NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME – in due furti in abitazione aggravati (capi 6 e 9) e per il concorso nell’utilizzo della carta bancoposta trafugata in occasione del primo dei due misfatti (capo 6bis ), disapplicata la recidiva specifica e reiterata contestata dal pubblico RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova per omissione quanto al ritenuto concorso dell’imputato nei reati di cui ai capi 6) e 6bis ), perché dagli atti non sarebbe emerso alcun contributo del COGNOME nella fase ideativa come in quella esecutiva. Quanto al furto
sub capo 6), la Corte distrettuale ha tratto la prova del concorso morale dell’imputato con gli altri correi dalle insistenti chiamate a lui dirette, benché questa la censura -l’atto di appello avesse tentato di smentire tale assunto, indicando le intercettazioni da cui si evinceva che COGNOME non era riuscito a contattare COGNOME. A seguire, il ricorrente osserva che, nella fase esecutiva, non vi era stato alcun contatto degli altri correi con lui e, successivamente al misfatto, vi erano stati solo tentativi di chiamata o di contatto indiretto, che il ricorrente illustra uno ad uno, per concludere che la ricerca affannosa, da parte di COGNOME, di qualcuno che andasse a prelevarlo, tentando di chiederlo a vari soggetti oltre che al COGNOME, denoterebbe l’inesistenza di un accordo preventivo con l’imputato.
Il ricorrente aggiunge che la circostanza che, alla fine, avesse prelevato i correi non significa che vi fosse stato un accordo preventivo, ma potrebbe avere rilievo, al più, come favoreggiamento personale.
Il ricorso lamenta, poi, un travisamento della prova per invenzione perché la Corte territoriale avrebbe valorizzato in malam partem un semplice controllo avvenuto alle ore 4.30 dell’autovettura condotta da COGNOME con a bordo COGNOME e COGNOME, affermando erroneamente che si era trattato di arresto.
Quanto al reato di cui al capo 6 bis ), la Corte di appello avrebbe errato nel collocare il prelievo illecito il giorno successivo al furto sub 6), attribuendo un valore indiziario errato alla circostanza che COGNOME avesse accompagnato i correi presso uno sportello bancomat, dove COGNOME aveva effettuato un prelievo con la carta trafugata a casa della COGNOME. In realtà il prelievo era avvenuto alle ore 5.11 dello stesso giorno del furto, come si evince dall’informativa finale pag. 59: il ricorrente sostiene la natura demolitoria di questo errore giacché « un conto è un’azione pianificata, altro è una sosta ad uno sportello bancomat durante il tragitto di ritorno ».
2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto alla mancata riqualificazione della condotta di cui al capo 6) in quella di favoreggiamento personale, auspicata dal ricorrente in subordine rispetto alla richiesta di proscioglimento. Si tratta – sostiene la parte – di una condotta che al più aveva fornito un ausilio successivo alla commissione del reato. La Corte di appello, benché sollecitata sul punto dal secondo motivo di appello, non avrebbe risposto.
2.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione quanto al reato di cui al capo 9). Il ricorrente contesta la risposta della Corte territoriale al motivo di appello sull’identificazione dell’imputato sul luogo ed al momento del fatto e lamenta il silenzio della sentenza impugnata sull’esatta collocazione temporale del furto, temi su cui l’appello si sarebbe soffermato e che metterebbero in discussione il collegamento dell’imputato rispetto al reato.
Quanto al primo aspetto, la Corte di appello aveva liquidato l’argomento difensivo affermando che la p.g. aveva riconosciuto l’imputato, insieme ai correi, mentre si aggirava nel noccioleto, trascurando che COGNOME fu fermato da solo in auto e che i correi lo stavano chiamando proprio in quel momento, il che escludeva la sua presenza in quel luogo. Quanto al secondo aspetto, la Corte di merito non avrebbe sviscerato il tema dell’esatta datazione del furto – denunziato dalla persona offesa con tre giorni di ritardo rispetto alla presunta data di commissione – il che minerebbe la conclusione dei Giudici di appello circa la presenza dell’imputato nel luogo e al momento del misfatto. Così facendo, la Corte di merito avrebbe violato la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto al diniego della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all’art.114 cod. pen. Anche a voler accedere alla ricostruzione della Corte di merito sul concorso, la statuizione sull’attenuante sarebbe errata perché il ruolo dell’imputato era stato quello di mero autista post fatto.
2.5. Il quinto motivo di ricorso deduce vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche perché la Corte avrebbe travisato elementi decisivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Sono fondati innanzitutto il primo e il secondo motivo di ricorso, che riguardano la conferma del giudizio di penale responsabilità in ordine al furto in abitazione di cui al capo 6) e all’utilizzo indebito della carta bancoposta trafugata in occasione del furto, oggetto dell’imputazione sub capo 6bis ).
A questo riguardo, il Collegio ha verificato che, effettivamente, come lamenta il ricorrente, la Corte di appello non ha dato riscontro ai motivi di appello che riguardavano il coinvolgimento di COGNOME nel reato commesso dai concorrenti ai danni di NOME COGNOME. L’appello, infatti, aveva sottolineato la mancanza di contatti telefonici tra COGNOME e i coimputati anteriori rispetto alla commissione del fatto e le difficoltà di COGNOME e COGNOME di contattarlo, dopo il furto, tanto da richiedere ad altri due soggetti di essere prelevati dopo aver percorso un’ora di cammino a piedi. Si tratta di argomenti di censura che coltivavano la tesi che il prelievo dei coimputati successivamente al furto non avesse valenza dimostrativa di un accordo preventivo tra COGNOME e gli altri che testimoniasse la condivisione, anche operativa, del piano illecito da parte del ricorrente. La Corte territoriale, tuttavia, li ha lasciati inesplorati, enfatizzando in malam partem il solo prelievo
successivo -secondo un percorso argomentativo congetturale e, quindi, manifestamente illogico – e ricavandone la dimostrazione che il ricorrente, piuttosto che offrire solo un contributo successivo agli autori del furto eventualmente rilevante ex art. 378 cod. pen., avesse concordato preventivamente l’azione con questi ultimi.
Egualmente fondata appare la doglianza che concerne il reato di cui al capo 6 bis ), ossia il coinvolgimento dell’imputato nell’indebito utilizzo della carta di credito sottratta in occasione del furto di cui al capo 6), le cui sorti processuali sono intimamente connesse a quelle di quest’ultimo reato.
Una volta illustrate le falle logiche della sentenza impugnata quanto al significato probatorio dell’accompagnamento di COGNOME e COGNOME da parte di COGNOME dopo il furto sub 6), assume un rilievo centrale il travisamento della prova che il ricorrente denunzia con la sua impugnativa. La Corte di appello, infatti, per come è costruita la motivazione, sembra avere evinto la dimostrazione che l’accompagnamento, ad opera di COGNOME, dei correi presso lo sportello bancario ove è avvenuto il prelievo da parte di COGNOME fosse stato attuato nella consapevolezza che si trattava di una sortita finalizzata all’illecito utilizzo del bancoposta anche dal fatto che ciò era avvenuto il giorno successivo al furto, con ciò concretandosi una specifica ed ulteriore disponibilità di COGNOME a rendere possibile la commissione anche di questo reato.
In effetti così non è, perché la produzione del ricorrente a sostegno della denunzia di travisamento della prova dimostra che l’accesso presso lo sportello postamat è avvenuto poco dopo il prelievo dei computati da parte di COGNOME, lungo il percorso di allontanamento dal teatro dell’azione illecita; ciò mina la tenuta della sentenza impugnata perché mette in discussione che l’accompagnamento dei correi da parte del ricorrente presso lo sportello fosse frutto di una volontà scientemente e specificamente diretta a consentire l’indebito utilizzo della carta e che non si trattasse, piuttosto, di una sosta nel percorso seguito per allontanarsi dal luogo del furto. E la decisività del travisamento della prova si ricava dal fatto stesso che la sentenza impugnata non ‘tiene’ neanche valorizzando il concorso nel furto di COGNOME, giacché i contorni della condotta partecipativa del ricorrente rispetto ad esso – come sopra precisato -restano ancora da definire.
Si tratta, dunque, di un travisamento della prova effettivo e decisivo, perché la Corte territoriale ha letto erroneamente un dato probatorio, che ha poi posto al centro della trama argomentativa; questa conclusione corrisponde alla costruzione del vizio in discorso, che si configura quando il Giudice utilizzi un’informazione inesistente o ometta la valutazione di una prova e sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, COGNOME, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del
10/11/2015, COGNOME, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, COGNOME e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, COGNOME, Rv. 246552).
La fondatezza del ricorso impone di dichiarare prescritto il reato di cui all’art. 55 d.lgs 23 del 2007 (fattispecie oggi confluita nell’art. 493ter cod. pen.), che ha un termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi, spirato il 22 maggio 2024, una volta decorso il termine suddetto, dilatato della sospensione legata al rinvio su richiesta della difesa dell’udienza del 19 giugno al 10 ottobre 2018.
Non vi è spazio, invece, per un proscioglimento nel merito, trattandosi, come chiarito, di un mero vizio motivazionale. In presenza di una causa di estinzione del reato, infatti, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu oculi , che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). In questo caso si ravvisa un mero vizio motivazionale, che imporrebbe un rinvio inutile, giacché il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva, sicché di quest’ultima deve prendere atto la Corte di cassazione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).
Anche il terzo motivo di ricorso – che riguarda il concorso di COGNOME nel furto in abitazione datato 5 agosto 2016 di cui al capo 9) – è fondato.
I temi difensivi posti dal ricorrente lamentano l’omessa risposta della Corte territoriale alle doglianze dell’appello secondo le quali non sarebbe affidabile il riconoscimento di COGNOME nel noccioleto adiacente all’abitazione depredata da parte della polizia giudiziaria e non sarebbe stato accertato se tale avvistamento fosse avvenuto il giorno del furto, che non era collocabile temporalmente con certezza, il che deprimerebbe il suo significato indiziario.
Ebbene, il primo aspetto sembra essere stato ben sviscerato in sentenza, laddove la Corte di merito ha ricostruito i fatti come nella sentenza di primo grado, scindendo i due momenti, quello dell’avvistamento di COGNOME NOME COGNOME nel noccioleto con in mano le torce, da quello in cui il ricorrente fu fermato alla guida della propria autovettura ed in cui ebbe a ricevere le chiamate di COGNOME, secondo una sequenza logica credibile, rispetto alla quale il ricorso tenta solo di mettere in discussione il riconoscimento da parte delle forze dell’ordine, secondo una
prospettiva alternativa e soggettivamente orientata che non può trovare spazio nel giudizio di legittimità.
Il problema è un altro, vale a dire quello della mancata risposta, da parte della Corte di merito, al motivo di appello che riguardava la datazione del furto, datazione indispensabile per attribuire rilievo indiziario all’avvistamento nel noccioleto, ma che la sentenza impugnata non risolve. In particolare, l’allora appellante aveva agitato il tema del ritardo nella denunzia di furto, legato al fatto che la persona offesa era al tempo ricoverata e che, quindi, il misfatto, era stato scoperto dopo tre giorni, il che avrebbe impedito di comprendere l’esatta valenza contra reum dell’avvistamento, che poteva non essere avvenuto nel giorno del furto. Rispetto a questo tema critico, la decisione avversata tace, dando così luogo ad una lacuna argomentativa che tocca il cuore del ragionamento indiziario e che, quindi, va colmata in sede di merito.
Il quarto e il quinto motivo – rispettivamente attinenti al diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche – sono assorbiti.
L’annullamento con rinvio quanto ai reati di cui ai capi 6) e 9) impone di ricordare che il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all’esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito, con l’unico limite di non ripetere il percorso logico già censurato (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 – 03, , Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, COGNOME, Rv. 281106 – 01, n.m. sul punto; Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, NOME e altri, Rv. 273628; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, Rv. 271345, COGNOME e altri; Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, NOME e altri, Rv. 263864; Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, COGNOME Rv. 261760; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato di cui al capo 6bis ), in quanto estinto per prescrizione. Annulla nel resto la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso, 10/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME