Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19537 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19537 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VASTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a LUCCA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE d’APPELLO di CAMPOBASSO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria del Sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Campobasso ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Campobasso il 9 marzo 2022 con la quale gli imputati, dichiarati colpevoli di tutti i reati loro rispettivamente ascritti (furto tentata rapina aggravata per COGNOME e COGNOME e simulazione di reato per tutti tre) veni condannati alla pena di giustizia. Con la sentenza di appello COGNOME e COGNOME sono s assolti dall’ipotesi di simulazione di reato (art.367 c.p., capo c di imputazione conseguente rideterminazione della pena loro irrogata e conferma della sentenza nel resto.
Tutti gli imputati hanno presentato ricorso per Cassazione.
Con due motivi COGNOME deduce il travisamento della prova e la violazione degli artt.189 192 c.p.p. nonché vizio di motivazione, in relazione all’accertamento del fatto ed in partic sulla ritenuta inattendibilità dell’alibi e sull’identificazione dell’imputato da parte del
offese; con distinto ricorso COGNOME e COGNOME deducono tutti i vizi motivazionali (man contraddittorietà e manifesta illogicità) in relazione alla insufficienza del riconosc dell’imputato quale autore del reato da parte delle persone offese e in relazione contraddittorietà motivazionale insita nell’aver condannato per il reato ex art. 367 c.p. l’im mandano al tempo stesso assolti i coimputati.
Con memoria inviata per PEC il AVV_NOTAIO ha chiesto che i ricorsi vengano rigettati.
I motivi sono privi di specificità, risolvendosi nella pedissequa riproposizione dei moti appello, pur a fronte di una motivazione della sentenza di secondo grado adeguatamente formulata ed anzi particolarmente solida.
Quanto alle censure articolate (travisamento del fatto, erroneità del riconoscimento) occor considerare, in particolare, che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una n valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di me attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una div ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilit fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01; in senso conforme, Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271702-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275100-01).
Una particolare attenzione merita il tema del travisamento, denunciato dal COGNOME i relazione all’alibi fornito.
Ritiene la Corte che il vizio venga erroneamente evocato in merito alla valutazione significato probatorio della documentazione prodotta in giudizio, attestante la attività lavo dell’imputato all’epoca del fatto. Essa dimostrerebbe, in tesi difensiva, l’alibi fo momento del fatto, l’imputato si trovava a lavorare in luogo distante dal iocus commissi delicti). Occorre ricordare, tuttavia, che il vizio di ‘travisamento della prova’ chiama in causa, i generale, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispe quello effettivamente acquisito nel giudizio, nella prospettiva della verifica da parte dell dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova ( n. 25117 del 14/07/2006, COGNOME, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, COGNOME, Rv. 234605). Nel caso del COGNOME e del documento prodotto (busta paga) nulla di tutt questo si è verificato, giacché il giudice (pg.14) ha pienamente considerato il va dimostrativo del documento, circoscrivendolo tuttavia a “ciò che vi risulta, ovvero che all’e dei fatti il COGNOME NOME era retribuito per lavoro a tempo indeterminato alle dipende della RAGIONE_SOCIALE, lavoro di pulizia di interni e di giardinaggio, d verosimilmente eseguito in posti sempre diversi, al di fuori di una sede comune del RAGIONE_SOCIALE in questione, in assoluta autonomia e libertà di movimento”. Si tratta di un giud
non manifestamente illogico (l’utente finale del servizio di giardinaggio potendosi trova un’area quanto mai vasta), insindacabile in questa sede e non frutto di travisamento m originato dal corretto confronto con il dato documentale. Né può ritenersi frutto di travisam o viziato da manifesta illogicità, l’ulteriore spunto argomentativo della sentenza in tema di con la svalutazione del contributo conoscitivo che NOME avrebbe potuto fornire confermare l’alibi, alla luce delle congrue motivazioni fornite dalla sentenza (sempre a pg sulla totale inattendibilità di una testimonianza ‘scoperta’ a distanza di 7 anni dal fatt fatto del tutto puntuale, ma insignificante per il teste, nonché contraddetto da pl convergenti risultanze probatorie.
Quanto agli ulteriori motivi dedotti dai due imputati di furto e rapina, essi coin sull’oggetto (inidoneità del rispettivo riconoscimento) ma non si confrontano con le ch conclusioni cui arriva il giudice d’appello nel disarticolare specificamente e puntualment particolare, a pg. 11 e 12 per il COGNOME ed a pg.13 per il COGNOME) le rispettive linee di che erano state già formulate con l’atto di appello. In particolare, in relazione al COGNOME vettura era peraltro stata usata dai rapinatori nella fuga -circostanza questa non contestata confusione, come si spiega decisamente nella motivazione (pg.13), versava non sul riconoscimento ma sul numero della foto dell’album, diverso da quello utilizza nell’immediatezza.
Manifestamente infondato è il motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME, fondato s principio simul stabunt, simul cadent tra due circostanze (l’assoluzione del marito e la conferma della condanna della moglie per il reato di cui all’art.367 c.p.) che tuttavia non st tra di loro in rapporto di presupposizione logica.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la con dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di col nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa del ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così tMciso in Roma, 11 gennaio 2024