Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40085 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40085 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILAZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte d’appello di Messina Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, emessa in data 4 aprile 2025, la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, resa in regime di rito abbreviato il 6 febbraio 2024, che aveva condanNOME COGNOME NOME, insieme con il coimputato COGNOME, a pena di giustizia perché ritenuto responsabile, in concorso con altri, del reato di cui agli artt. 110, 61 comma 1, n.2 e 494 cod.pen. (capo A). Con la medesima sentenza è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti dei medesimi coimputati per il reato
di cui agli artt. 110 e 640 c.p. (capo B) perché estinto per intervenuta remissione di querela.
Il Tribunale ha ritenuto accertato che gli imputati avessero utilizzato le credenziali anagrafiche di NOME COGNOME NOME al fine di stipulare un contratto con la società RAGIONE_SOCIALE, per la fornitura di energia elettrica relativa all’appartamento di INDIRIZZO, Int. 4, INDIRIZZO 1, Case Popolari, in Milazzo, in cui entrambi gli imputati dimoravano.
In particolare, ha evidenziato che l’imputato, insieme al suindicato COGNOME, è stato individuato come responsabile del furto del documento di identità di COGNOME NOME, avvenuto in data 25/01/2018; dopo qualche mese sono stati forniti a RAGIONE_SOCIALE i dati della predetta COGNOME e, qualche giorno dopo, è stato effettuato un ulteriore contatto con la società attraverso un indirizzo di posta elettronica ‘chiaramente riferibile’ al RAGIONE_SOCIALE COGNOME; sia il COGNOME che il ricorrente sono stati indicati, dalla persona offesa, come residenti nello stesso stabile di nella INDIRIZZO, INDIRIZZO , in cui si trova l’appartamento che aveva beneficiato della fornitura di energia elettrica . Il Tribunale, inoltre, a confutazione dell’assunto difensivo volto ad evidenziare che il COGNOME abitava non nel medesimo appartamento del COGNOME, ma in appartamento diverso sito nel medesimo stabile, ha rilevato che il COGNOME aveva, tuttavia, ‘certamente concorso nella sottrazione dei documenti della La COGNOME, il cui utilizzo illecito ha poi determiNOME la contestazione di cui al capo a)’.
La Corte di Appello di Messina ha, infine, evidenziato che, ai fini della responsabilità, non rileva la residenza formale, bensì il dato dell ‘effettiva dimora di entrambi gli imputati nell ‘appartamento servito dalla fornitura di energia elettrica da parte di RAGIONE_SOCIALE
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato COGNOME NOME, per il tramite del suo difensore di fiducia.
2.1. Con l’ unico motivo denuncia vizio di motivazione in relazione agli artt. 494 cod.pen. e 192 cod.proc.pen. Deduce il travisamento di prova e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al reato contestato, in quanto fondata su un’informazione erronea e inesistente nel processo , essendo rimasto indimostrato, in particolare, che l’imputato abbia dimorato, insieme con COGNOME COGNOME, nell’appartamento sito in INDIRIZZO, Case Popolari, in Milazzo in quanto: nella delega di indagini dei Carabinieri di Milazzo era stato indicato come l’appartamento in questione fosse disabitato e chiuso con un lucchetto esterno, e tale circostanza smentirebbe il dato della dimora effettiva del COGNOME nell’appartamento de quo ; l’affermazione della querelante, secondo cui gli imputati sarebbero stati ‘entrambi residenti’ in detta abitazione, sarebbe stata, a sua volta, sconfessata da altro dato processuale, ovvero dalla scheda
anagrafica del Comune di Milazzo dalla quale si evince che il COGNOME risiede in diverso appartamento, sempre sito in INDIRIZZO, INDIRIZZO Popolari, INDIRIZZO, ma tuttavia indicato come ‘ Int. 2, Piano Terra ‘; sarebbe frutto di travisamento l’affermazione secondo cui il COGNOME è imputato nel procedimento penale n. 964/2018 RGNR, non emergendo tale circostanza dai dati acquisiti ed essendo, piuttosto, emerso, anche attraverso apposita delega di indagini ai carabinieri, che l’unico imputato sia COGNOME COGNOME.
Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.Il ricorso denuncia vizio di manifesta illogicità della motivazione ed in particolare vizio di travisamento di prova in relazione al dato dirimente rappresentato dalla dimora effettiva dell’imputato nell’appartamento interessato dalla illecita fornitura di energia elettrica.
Il procedimento ha tratto origine dalla denuncia presentata da COGNOME NOME con la quale la medesima rappresentava che aveva subito un furto della propria carta d’identità, insieme ad altri documenti, e che gli autori del furto erano stati individuati da parte delle forze di polizia operanti nelle persone dell’odierno ricorrente e del coimputato COGNOME COGNOME; la stessa aggiungeva che, in data 20 settembre 2021, aveva ricevuto una telefonata da parte del legale della ditta RAGIONE_SOCIALE con la quale si comunicava l’esistenza di un insoluto a suo carico, pari ad euro 1.500, relativa alla fornitura di energia elettrica per un’abitazione sita in Milazzo, nella INDIRIZZO, int.4.
La Corte di appello ha ritenuto provato che entrambi gli imputati dimorassero nel suddetto appartamento «in presenza di chiaro riscontro di utilizzo dell’appartamento ubicato in Milazzo alla INDIRIZZO -Case Popolari’ .
L’affermazione della Corte territoriale relativa al ‘fatto che entrambi dimorassero nell’appartamento indicato’ è, tuttavia, essenzialmente legata alla sola dichiarazione effettuata dalla persona offesa nella querela, che ha genericamente indicato sia il ricorrente che il coimputato come residenti nel suddetto immobile oltre che fondata sull’ulteriore dato che entrambi s ono risultati ‘iscritti a mod. 21 dalla Procura della Repubblica di Barcellona P.G. per denunciato furto della borsetta con all’interno i documenti di identità’.
Risulta, tuttavia, obliterato il fatto che il certificato di residenza anagrafica del ricorrente indica un luogo di residenza diverso, in particolare altra unità abitativa sia pure sita nel medesimo stabile. Inoltre, la delega di indagini ai Carabinieri ha riguardato il solo coimputato e non anche l’odierno ricorrente.
2.Il percorso logico valutativo compiuto dalla Corte territoriale risulta, pertanto, poggiato sulla base di una parziale lettura delle evidenze acquisite e sulla mancata valutazione delle circostanze dedotte dalla difesa, e delle correlate argomentazioni, del tutto pretermesse nonostante la loro astratta incidenza a condurre ad un differente epilogo decisorio.
Le superiori considerazioni danno contezza della fondatezza della doglianza difensiva, posta al centro del ricorso, relativa al travisamento della prova in cui i giudici di merito sono caduti in quanto il travisamento di prova- che consiste nell’affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti- si risolve in un errore percettivo (e non valutativo) tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice e rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento. Come ben spiegato da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, COGNOME, n.m. sul punto, il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore “revocatorio”, per omissione, invenzione o falsificazione e nella motivazione si faccia uso di un’informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si ometta la valutazione di una prova decisiva (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).
Nella fattispecie in esame l’argomento logico principale su cui è fondata la decisionerappresentato dalla residenza del ricorrente nell’abi tazione oggetto di fornitura elettrica fraudolentemente conseguita- è legato ad un travisamento, per omissione, delle prove acquisite sul punto, e fornite dalla difesa, stante la mancata indicazione delle ragioni da cui è stato desunto che la residenza effettiva dell’imputato non coincidesse con la sua residenza anagrafica.
In conclusione, pertanto, la sentenza deve essere annullata per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Messina.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Così è deciso, 03/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME