Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1078 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1078 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PATERNO’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni nei confronti dell’imputato NOME, aver cagionato lesioni personali guaribili in 25 giorni a NOME NOME, lanciandogli una se Fatto del 28 Maggio 2014.
1. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’imputato tramite il difensore di fiduc lamentando, con unico motivo, vizio di motivazione illogica anche per travisamento della prova. I giudici del merito avrebbero errato nell’individuare la persona offesa in COGNOME NOME e non nel padre di costui, COGNOME NOME. La difesa cita la testimonianza del COGNOMEie COGNOME GLYPH nell’immediatezza e sul luogo del fatto, che, nel corso del giudizio, avev raccontato che sia il figlio che il padre gli riferirono che la sedia lanciata dall’imputat colpito il secondo. I Giudici di merito avevano giustificato la discrasia nella relazione di s ( acquisita agli atti) e nella deposizione testimoniale con un errore compiuto dall’operante ricostruire l’evento; giustificazione che il ricorrente ritiene incongrua, poiché il tes riferito in entrambi i momenti all’anziano sig. NOMENOME riferendosi, quindi al padre.
1.1. Per altro verso la motivazione sarebbe illogica quanto alla valutazione del certifi medico attestante la frattura dell’omero, documento considerato dirirnente, poiché riferit NOME COGNOME COGNOME di contenuto compatibile con la descrizione del fatto offerta dalla perso offesa. La difesa evidenzia l’assenza nel referto di tumefazioni o abrasioni, che sareb incompatibile con le conseguenze del lancio della sedia dal primo piano, e quindi, l’illogici motivazione. Si censura, altresì, la spiegazione data in sentenza riguardo alla distanza di giorni tra la data del fatto e quella del certificato medico, avendo i Giudici opinato, esperire alcun accertamento di carattere scientifico, che NOME COGNOME avesse ritenuto natura passeggera la difficoltà a muovere il braccio ed il dolore, quest’ultimo curabile analgesici.
Con requisitoria scritta a norma dell’art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procu generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l’inammissibilità.
La difesa della parte civile ha depositato conclusioni e note spese, puntualizzando che persona assistita è ammessa al gratuito patrocinio. La difesa dell’imputato ha depositato conclusioni insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto propone censure versate in fatto e finalizzate a valoriz una interpretazione alternativa delle prove assunte nel giudizio di merito.
1.La difesa deduce il vizio di travisamento della prova dichiarativa del teste COGNOME COGNOME nell’immediatezza del fatto e della relazione di servizio a sua firma, element quali si desume che la persona colpita dalla sedia era NOME COGNOME COGNOME non il figlio, att parte civile.
E’ necessario allora ricordare che secondo la costante esegesi di questa Corte regolatrice si realizza il vizio di travisamento della prova dichiarativa quando ci si riferisca ad un og definito e non opinabile, tale da evidenziare in modo palese e non controvertibile la chia difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudic abbia inopinatamente tratto, con esclusione peraltro del detto vizio, laddove si faccia questio di un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cass. pen. sez. 5^, 93387/2013 Rv. 255087. Massime precedenti Conformi: N. 15556 del 2008 Rv. 239533, N. 46451 del 2009 Rv. 245611, N. 14732 del 2011 Rv. 250133).
1.1. Nel caso in esame è pacifico che COGNOME aveva dichiarato nel corso del dibattimento di essere stato colpito dalla sedia lanciata dal giudicabile e la Corte territori collegato, in modo logicamente ineccepibile, la frattura subita dalla parte civile al c infertogli con la sedia, valorizzando, altresì, razionalmente il contenuto del certificato me attestante la frattura all’omero destro, giudicato coerente con la dinamica dell’episo raccontata dalla persona offesa. La testimonianza del COGNOMEiere COGNOME subito dopo l’episodio ma non presente ad esso, e la relazione di servizio, alla luce del delineato quad probatorio, sono state ritenute, con ragionamento plausibile, frutto di un errore dovuto a concitazione del momento in cui l’operante era COGNOME.
Resta,escluso,pertanto, il dedotto travisamento della prova testimoniale, che i Giudici appello hanno semplicemente giudicato non utile alla ricostruzione del fatto per le ragio accennate ma che hanno bene inteso nel suo significato.
1.2. Per altro verso è stata data una spiegazione non illogica anche del ritardo col qua NOME COGNOME COGNOME era recato in Ospedale, come da questi riferito in udienza, avendo dichiarat di aver sottovalutato le conseguenze dell’impatto con l’oggetto caduto dall’alto.
Priva di ogni senso critico la lamentela della difesa, che ha ipotizzato la necessità d accertamento oggettivo e scientifico sul punto mentre la giustificazione resa si è razionalment imperniata sulla chiara testimonianza della persona offesa, che aveva fornito una spiegazione logica al ritardo col quale era andato a farsi curare.
1.3. Va, infine, osservato che il motivo di ricorso è fondato su una Ipotesi in astratto inverosimile, avendo fatto riferimento ad una diversa origine della frattura subita da Gent NOME verificatasi nel periodo tra il 28 Maggio ed il 3 Giugno ed usata strumentalmente dall parte civile per lucrare il risarcimento del danno nei confronti del’innputato; tuttav affermazione resta nel campo delle mere congetture, in quanto completamente sganciata da ogni concreta acquisizione processuale ed è già stata giudicata poco plausibile dalla Corte territoriale.
Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissi ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
in favore della cassa delle ammende. L’imputato deve essere condannato, inoltre, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ch sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizi dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidat dalla Corte di Appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt 82 e 83 dpr115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Deciso il 25.10.2022