Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12758 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12758 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO sez. DIST. TARANTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Udite le conclusioni del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, che, nel riportarsi ai motivi di ricorso ha insistito per l’accoglimento dello stesso e, subordine, per l’annullamento senza rinvio per difetto di una condizione di procedibilità.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del Tribunale di Taranto in composizione monocratica del 29 giugno 2021 l’imputato COGNOME NOME è stato condannato in concorso con altri per il reato di lesioni aggravate dai futili motivi di cui agli artt. 582, 585 in rela all’art.61 n.1. cod. pen. e per il reato di violenza privata in danno di COGNOME
NOME, alla pena di mesi nove di reclusione nonché al risarcimento in favore della costituita parte civile e al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
La condotta descritta alla imputazione ha ad oggetto l’aggressione, previo accordo per stabilire il luogo dell’agguato, da parte del COGNOME insieme agli altri coimputati (per i quali è stata dichiarata l’estinzione del reato per intervenut prescrizione, a differenza del COGNOME che ha rinunziato alla prescrizione) con calci e pugni in danno del COGNOME provocandogli lesioni personali guaribili in giorni 20.
In particolare nella prospettazione accusatoria mentre il coimputato COGNOME scendeva dall’auto a bordo della quale si trovava unitamente al NOME, consentendo al COGNOME di porsi alla guida, gli altri due coimputati impedivano alla persona offesa di scendere dalla vettura; il COGNOME sferrava calci e pugni al NOME colpendolo al busto e al volto e, mentre scendeva dalla vettura, gli sferrava un calcio al fianco destro.
A seguito di impugnazione dell’imputato, con sentenza del 4 maggio 2022 la Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto ha confermato la pronuncia impugnata nei confronti del ricorrente che aveva rinunciato alla prescrizione, dichiarando altresì estinti per prescrizione i reati nei confronti dei coimputati.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il motivo di ricorso, è stato dedotto vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla valutazione del compendio probatorio.
Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata ha affermato la penale responsabilità del COGNOME ritenendo attendibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa, pur evidenziando la contrapposizione esistente tra questa e gli imputati, nonché l’animosità del COGNOME costituitosi parte civile e i suoi motivi di risentimento nei confronti degli imputati medesimi, dirigenti del sindacato, in cui anche lui aveva ricoperto la carica di dirigente sindacale provinciale.
La Corte territoriale ha fondato la penale responsabilità unicamente sulle dichiarazioni del COGNOME senza alcun riscontro alle stesse e travisando i dati probatori.
Nel corso della istruttoria è emerso che NOME conduceva l’autovettura differentemente da quanto indicato nella contestazione e il percorso da compiere in auto era stato deciso autonomamente dal COGNOME senza alcun suggerimento del COGNOME.
La sentenza impugnata ha travisato il dato riferendo che era stato il coimputato COGNOME ad invitare NOME a raggiungerlo e, salito sull’auto, aveva deciso di spostarsi verso Gandoli.
La prova di un agguato in danno del NOME comportava necessariamente un previo accordo tra i coimputati e il ruolo di “esca” svolto dal COGNOME nei confronti del NOME, ma dalle risultanze istruttorie, questo non è affatto emerso.
Ulteriore travisamento della prova in cui è incorsa la Corte è quello relativo ai tempi e i luoghi in cui NOME ha cercato soccorso dopo il pestaggio.
La Corte territoriale ha affermato che la persona offesa si era recata ad una stazione dei Carabinieri lontana dai luoghi del fatto in INDICOGNOME su consiglio dell’AVV_NOTAIO che il COGNOME aveva immediatamente contattato, non essendo dimostrato che lo stesso fosse a conoscenza di un posto di polizia vicino al luogo in cui si erano verificati i fatti (la caserma dei Carabinieri di Talsano nel immediate vicinanze).
In realtà nella testimonianza resa la persona offesa ha riferito che era a conoscenza di una stazione più vicina e non vi è prova che egli si sia realmente recato alla stazione dei Carabinieri consigliata dal legale, né che i Carabinieri della caserma di INDICOGNOME lo abbiano visto con il volto sanguinante, anche perché nella stessa testimonianza ha riferito che si era limitato a citofonare alla Caserma.
Ulteriore elemento di contraddizione si ravvisa nella intervenuta chiamata al NUMERO_TELEFONO (come risultata dai tabulati) da parte del COGNOME, inconciliabile con la scelta di recarsi al nosocomio di Taranto.
La illogica conclusione della compatibilità del tipo di lesioni riportat (lesione all’emi-bacino laterale sinistro ) con la circostanza che il COGNOME sia stato picchiato in auto seduto al posto del conducente unitamente ad altre incongruenze emerse avrebbero dovuto condurre ad un giudizio di inattendibilità della persona offesa, anche alla luce della narrazione dei testi della difesa che hanno fornito una prova d’alibi al ricorrente descrivendolo impegnato quella sera in una riunione di lavoro con operai in cassa integrazione sino alle 21.30 presso il sindacato allorquando si verificava il pestaggio del COGNOME.
2.2. La difesa del ricorrente ha concluso, in subordine, per la mancanza RAGIONE_SOCIALE condizioni di procedibilità, a seguito della modifica normativa introdotta dal d. Igs. 150/2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.11 motivo è manifestamente infondato.
Il ricorso infatti non si confronta con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una “rilettura” degli elementi di fa posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata
al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944)
1.1. Occorre richiamare le indicazioni fornite da questa Corte in relazione alla corretta interpretazione dell’invocato “travisamento della prova” quale vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte: “In virtù della previsione di cui all’art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., novellata dall’art. 8 della L. 46 del 2006, costituisce vizio denunciabile in cassazione la contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame nonché l’errore cosiddetto revocatorio che cadendo sul significante e non sul significato della prova si traduce nell’utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall’atto istruttorio (cosiddetto travisamento della prova).(Nella specie la S.C. ha rilevato l’assoluta inconciliabilità tra il significante della deposizione testimoni «ogni anno prendeva un compenso da amministratore» e la percezione della corte di merito col porre a base della decisione di condanna – per il reato di bancarotta fraudolenta – la diversa ed anzi contraria affermazione erroneamente attribuita al teste «dalle dichiarazioni del teste … si ricava che l’impu prelevava le somme per i suoi bisogni personali e non tanto come compenso per la sua attività di amministratore»). (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).
Dunque, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di “contraddittorietà processuale” (o “travisamento della prova”) vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione n ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel mer dell’elemento di prova. (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, COGNOME, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, COGNOME, Rv. 234605).
Chiarisce la giurisprudenza richiamata che il vizio di “travisamento della prova”, qualificato dalla dottrina come contraddittorietà processuale, si riferisce alle distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio.
Le patologie della motivazione che sono riconducibili a siffatta categoria possono raggrupparsi in tre tipi:
-la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione);
l’utilizzazione di una prova sulla base di un’erronea ricostruzione del relativo “significante” (travisamento RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie);
-l’utilizzazione di una prova non acquisita al processo (travisamento per invenzione).
Queste categorie non consentono di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se de elementi sussistano.
Appare chiaro che la cognizione del giudice di legittimità si muove in un perimetro definito e circoscritto: la verifica dell’esatta trasposizione n ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persisten divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova.
Grava sul ricorrente, come indicato nella giurisprudenza richiamata, l’onere di inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli atti processuali che intende far valere.
1.2.Nel caso di specie il vizio invocato dal ricorrente è riconducibile al travisamento RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie.
Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte territoriale con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria ha risposto alle specifiche doglianze.
1.2.1. In relazione alla credibilità/attendibilità della persona offesa NOME (p.9), la sentenza impugnata ha chiarito che:
la dinamica dei fatti descritta dalla persona offesa risulta logica e coerente; le aporie nella narrazione si riferiscono ad elementi secondari e non decisivi (precisione sugli orari e rottura di un paio di occhiali non rinvenuti); l’esam dibattimentale, avvenuto a distanza di sei anni dagli accadimenti, giustificava anche in punto di contestazioni effettuate, la non precisione di un ricordo rispetto ad eventi che comunque la persona offesa aveva dichiarato, nella immediatezza dei fatti, essere accaduti;
le contraddizioni evidenziate dalla difesa circa il comportamento tenuto dopo l’aggressione dal COGNOME sono state oggetto di valutazione della Corte territoriale e superate logicamente sia in relazione ai contatti con l’AVV_NOTAIO sia in relazione alla scelta della persona offesa di recarsi in un luogo lontano per i soccorso;
le contraddizioni evidenziate dalla difesa tra la dinamica degli eventi e le lesioni riportate sono state valutate e, logicamente e non contraddittoriamente superate, così come gli altri fatti oggetto di contestazione;
-la narrazione della persona offesa , risulta riscontrata da numerose evidenze probatorie ed in particolare dal contatto telefonico con il legale emergente dal
tabulato telefonico unitamente allo spostamento verso il Comando di INDICOGNOME e al ricovero presso il pronto soccorso; dalle lesioni “indiscutibilmente refertate” e compatibili ” per natura gravità e ubicazione” con la dinamica dei fatti.
La sentenza impugnata ha fornito una risposta completa alle obiezioni difensive anche con riferimento alla approfondita valutazione di attendibilità della persona offesa allorquando la stessa, costituendosi parte civile, risulta portatrice di interessi economici, applicando i criteri della giurisprudenza di questa Corte secondo i quali: “La deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell’imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regol probatorie di cui all’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. (Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Rv. 279070).
1.2.2. Quanto alla cd. “prova d’alibi”, la sentenza impugnata ha egualmente motivato in maniera logica e non contraddittoria, senza alcun travisamento nei termini sopra illustrati, ( p.11) richiamando, condividendole, le argomentazioni della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva evidenziato il contrasto esistente tra le dichiarazioni del COGNOME, che aveva riferito di essersi allontanato da sindacato intorno alle 21.00 senza menzionare il teste COGNOME, e le dichiarazioni rese da quest’ultimo secondo le quali era rimasto con il COGNOME sino alle 21.45 (orario di chiusura di un verbale di assemblea che, la Corte territoriale, afferma non essere mai stato prodotto).
Le argomentazioni esposte consentono di ritenere immune da vizi la sentenza impugnata che appare conforme ai principi espressi da questa Corte.
Quanto alla richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto RAGIONE_SOCIALE condizioni di procedibilità alla luce dell’entrata in vigo del D.Ivo 150/2020 (cd. Riforma Cartabia), occorre operare un duplice ordine di considerazioni.
3.1. Con riferimento al reato di lesioni, le stesse risultano aggravate dalla circostanza dei futili motivi in relazione alla quale, anche a seguito della novell legislativa, il reato continua ad essere perseguibile di ufficio (art.1 comma primo lett.B) n.2. D.Ivo150/2020).
3.2. Quanto al reato di violenza privata, divenuto perseguibile a querela a (z seguito della novella legislativa (art.1 comma primo lett. E) D.Ivo150/2020), pottbov richiamarsi i principi espressi dalle S.U. di questa Corte (con riferimento ai reat divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed a giudizi pendenti in sede di legittimità, ma applicabile a siffatto mutamento legislativo) secondo i quali, poiché in presenza di ricorso inammissibile non può affermarsi che il procedimento sia “pendente”, è da escludersi che la sopravvenienza della procedibilità a querela possa essere ritenuta idonea ad operare come una ipotesi di aboliti° criminis, capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso. (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551). Di conseguenza l’inammissibilità del ricorso, non consente di valutare la sopravvenuta perseguibilità della fattispecie incriminatrice a querela.
4.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Consegue altresì, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, determinata, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma 10 febbraio 2023
Il GLYPH siglipestensore