Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29577 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29577 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/06/2025
In nome del Popolo Italiano
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 999/2025
NOME COGNOME
CC – 26/06/2025
EGLE PILLA
R.G.N. 15430/2025
NOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
NOME nato in CINA il 02/09/1959
avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE DI APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di rigettare il ricorso.
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 17 gennaio 2025 dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva condannato NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 476, comma 2, e 648 cod. pen.
Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l’imputato, in qualitˆ di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, al fine di trarne profitto, avrebbe acquistato o comunque ricevuto e poi detenuto per la vendita n. 69.300 paia di scarpe recanti marchi e segni distintivi contraffatti; nello specifico quelli riconducibili alla ÒConverse RAGIONE_SOCIALE
Avverso la sentenza della Corte di appello, lÕimputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione.
Contesta la motivazione del provvedimento impugnato, sostenendo che, Çdall’intero carteggio documentale in attiÈ, non emergerebbe Çalcuna prova da cui possa desumersi con assoluta certezza la capacitˆ distintiva del marchio presumibilmente contraffattoÈ. Non si potrebbe, pertanto, Çpervenire a una condanna per il delitto di cui allÕart. 474 cod. pen., che É richiede la contraffazione di un marchio davvero distintivoÈ.
La Corte territoriale, secondo il ricorrente, avrebbe fondato il proprio convincimento su una Çconclusione travisataÈ, essendo ÇpossibileÈ che abbia Çdato per certo un fatto invece riconducibile ad un altro caso giudizialeÉ, cos’ incorrendo nel menzionato travisamento delle risultanze probatorieÈ.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso.
LÕavv. NOME COGNOME COGNOME per la parte civile, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Il ricorso deve essere rigettato.
LÕunico motivo di ricorso è infondato.
La Corte di appello, invero, ha reso una motivazione precisa e coerente, evidenziando che: in atti vi era la prova documentale della registrazione del marchio in questione; la contraffazione del marchio risultava provata dalle dichiarazioni del consulente del pubblico ministero; dalla visione diretta delle foto, si poteva apprezzare direttamente la presenza sulle scarpe in sequestro del marchio contraffatto.
La Corte territoriale, poi, ha posto in rilievo che il marchio in questione presentava chiari elementi distintivi, consistenti Çin elementi decorativi, quali le due strisce nella parte mediana, la punta delimitata da una linea trasversale, il disegno del puntale paracolpi multistrato che delinea motivi decorativi a diamanti e a linee, ÉÈ (cfr. seconda pagina della motivazione della sentenza impugnata).
Deve essere, poi, escluso qualsiasi travisamento di prova, che, in ogni caso, non risulta neppure correttamente dedotto dal ricorrente.
Al riguardo, va ricordato che il vizio di travisamento della prova chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltˆ della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio.
Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l’utilizzazione di una prova sulla base di un’erronea ricostruzione del relativo ÒsignificanteÓ (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l’utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione).
In questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, COGNOME, Rv. 238215). Il vizio in questione, invero, Çvede circoscritta la cognizione del giudice di legittimitˆ alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una ÒfotografiaÓ, neutra e a-valutativa, del ÒsignificanteÓ, ma non del ÒsignificatoÓ, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di provaÈ (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, COGNOME, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, COGNOME, Rv. 234605). L’elemento travisato, infine, deve assumere portata decisiva.
Ebbene, nella specie, il ricorrente non ha dedotto alcuna delle tre ÒpatologieÓ sopra delineate, ma ha, in maniera anche poco lineare, fatto riferimento a conclusioni travisate e a presunti travisamenti Çdelle risultanze probatorieÈ.
Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il ricorrente, altres’, è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, che vanno liquidate complessivamente in euro 1.797,00, oltre accessori di legge.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, lÕimputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1.797,00, oltre accessori di legge.
Cos’ deciso, il 26 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME