Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31040 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31040 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 11/10/1977
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato – riconoscendo il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellar giudiziale – la pronuncia di primo grado, con la quale COGNOME NOME era stata rite responsabile del reato di cui all’art. 494 cod. pen.;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore;
che la ricorrente ha articolato alcune censure che sono all’evidenza dirette a ottener un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale ( particolare, sul giudizio di attendibilità della persona offesa) e una pronuncia su una dive ricostruzione dei fatti, al di fuori dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopi evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che il vizio di travisamento della prova viene invocato dalla ricorrente in maniera del tutto impro atteso che le deduzioni del ricorrente non rientrano effettivamente nelle tre figure di patolo della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiv (travisamento per omissione); l’utilizzazione di una prova sulla base di un’erronea ricostruzio del relativo “significante” (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l’utilizzazione prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione); che, nel caso di travisamento della prova, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di me fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano; che il vizio vede circoscri cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento giudice del dato probatorio nei termini di una “fotografia”, neutra e a-valutativa, “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 28337; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, COGNOME, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, COGNOME, Rv. 234605); che, con specifico riferimento alle deduzioni indicate come «travisamento delle risultanze probatorie», va rilevato che la ricorrente, in realtà, contesta il «significante» di singole specifiche prove, ma la ricostruzione dei fatti operat giudici di merito, sulla base delle complessive risultanze istruttorie; che, con specifico riferi alle deduzioni indicate come «travisamento delle per invenzione», va rilevato che la ricorrente in realtà, finisce per contestare l’attendibilità della persona offesa; che, peraltro, nelle ip cosiddetta “doppia conforme”, come quella in esame, «il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 60 comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con spec deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdot come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269217); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore
DEPOSITATA
Il Prfente