Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42868 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42868 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza con cui il Tribunale ha riconosciuto NOME colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 286 del 1998 aggravato ai sensi dei commi 3 lett. a) e d) e 3-ter della medesima disposizione.
Secondo l’accertamento dei giudici del merito, NOME COGNOME ha, in concorso con altre persone, effettuato, in almeno due occasioni, il trasporto o comunque procurato l’ingresso clandestino nel territorio dello Stato di un gruppo composto da 12 – 15 cittadini stranieri irregolari e di un gruppo di 6 indiani priv
di permesso di soggiorno. In particolare, nel corso della stessa giornata, il 24 febbraio 2021, aveva prelevato in Croazia un primo gruppo di stranieri e lo aveva condotto in Italia, dietro la promessa del pagamento di un compenso, ed aveva recuperato nei pressi del confine italo sloveno sei cittadini indiani che aveva trasportato in Italia, sempre dietro compenso.
Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando unico motivo con cui denuncia vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova.
La Corte di appello ha attributo decisiva rilevanza all’annotazione di servizio contenente l’analisi del telefono cellulare sequestrato all’imputato e ad una conversazione telefonica intercorsa tra quest’ultimo ed un complice il 26 gennaio 2021, il cui contenuto, tuttavia, non suffraga in alcun modo l’ipotesi accusatoria.
Nella conversazione in esame, infatti, si parla del progetto di trasportare nel territorio nazionale 12 o 15 clandestini, ma non è dato sapere se tale viaggio sia stato, effettivamente, realizzato il mese successivo nei termini ipotizzati dall’accusa. Le conversazioni dei giorni più vicini a quello di presunta consumazione dei reati contengono dati contraddittori ed equivoci sufficienti soltanto per dimostrare l’effettuazione del solo viaggio relativo ai cittadini indiani mentre nulla dicono sull’ingresso nel territorio nazionale dei 12 o 15 clandestini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le censure, nonostante la formale denuncia di vizi motivazionali o di travisamento della prova, si risolvono, nella sostanza, nella sollecitazione di apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non illogici, dei giudici del merito attraverso una lettura alternativa del significato delle risultanze probatorie, prospettata come più plausibile, e della loro capacità dimostrativa.
Le operazioni richieste sono estranee al presente giudizio.
Come è noto, infatti, la cognizione del giudice di legittimità può estendersi fino alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, ma non può arrivare a censurare il loro “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione merito dell’elemento di prova (da ultimo Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370 – 01).
Tale principio vale anche quando ila denuncia di travisamento riguarda le conversazioni intercettate. E’ pacifico che in sede di legittimità sia possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da
quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018 ) Di Maro Rv. 272558 – 01).
2. Il ricorrente non solo non ha indicato in modo specifico i profili di diversità tra il contesto reale della conversazione intercettata e quella recepita dalla sentenza, ma, anzi, muove dalla premessa che gli interlocutori abbiano effettivamente pronunciato le frasi utilizzate in chiave accusatoria. Lamenta, invece, che la Corte distrettuale abbia erroneamente interpretato le affermazioni dell’imputato come riferite al trasporto in Italia dei “12 – 15 cittadi extracomunitari” oggetto della contestazione e non come mere dichiarazioni programmatiche. Trattasi, tuttavia, di contestazione generica che non si confronta con la spiegazione di segno contraria fornita dalla sn.terze impugnata (pag. 9), che, attraverso l’analitico richiamo ai messaggi estratti dal cellulare dell’imputato dal significato autoevidente, è pervenuta alla conclusione plausibile che l’operazione di trasporto dei cittadini extra comunitari era stata non solo programmata qualche settimana prima ma materialmente eseguita con un viaggio iniziato in Croazia e finito a Trieste proprio il 24 febbraio 2021.
3. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 giugno 2023