Travisamento della prova: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso in Cassazione, in particolare quando si contesta un presunto travisamento della prova. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, condannato per false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, ribadendo un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non è una terza occasione per riesaminare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Il caso: condanna per false dichiarazioni e il ricorso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un uomo per il reato previsto dall’art. 495 del codice penale. La condanna, confermata in appello, veniva impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione.
L’imputato basava il suo ricorso su un unico motivo, sostenendo un ‘travisamento del fatto’ da parte dei giudici di merito. In particolare, egli contestava la valutazione di alcune prove, tra cui la testimonianza di un agente di polizia giudiziaria e i verbali di controllo. Secondo la difesa, tali elementi erano stati erroneamente interpretati per affermare la sua colpevolezza, mentre una diversa lettura avrebbe dovuto portare a un esito differente. L’imputato cercava inoltre di collegare la vicenda a una sua separazione coniugale, producendo un certificato di residenza per giustificare la sua situazione anagrafica.
L’inammissibilità del ricorso e il corretto uso del travisamento della prova
La Corte di Cassazione ha respinto con fermezza le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla netta distinzione tra il vizio di travisamento della prova e una semplice richiesta di rivalutazione del merito della causa.
La differenza tra travisamento e rilettura dei fatti
Il ‘travisamento della prova’ è un vizio specifico che si verifica quando il giudice di merito fonda la sua decisione su una prova che, in realtà, afferma qualcosa di diverso da quanto gli viene attribuito. Si tratta di un errore di percezione, quasi ‘materiale’, sul contenuto oggettivo della prova.
Nel caso di specie, invece, il ricorrente non ha dimostrato un tale errore. Piuttosto, ha proposto una propria interpretazione delle testimonianze e dei verbali, auspicando che la Cassazione la sostituisse a quella, sgradita, dei giudici di appello. Questo tipo di richiesta, che si traduce in un ‘diverso apprezzamento del compendio probatorio’, è preclusa in sede di legittimità.
Le conseguenze dell’inammissibilità
L’evidente infondatezza del ricorso ha comportato serie conseguenze per l’imputato. Oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, la Corte ha ravvisato una ‘colpa’ nell’aver presentato un’impugnazione palesemente inammissibile. Per questa ragione, è stato condannato a versare un’ulteriore somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
Nelle sue motivazioni, la Corte ha sottolineato come i motivi addotti dal ricorrente non contenessero ‘compiute censure di legittimità’. Le argomentazioni relative al certificato di residenza e alla separazione erano state presentate in modo meramente assertivo. Soprattutto, il tentativo di far passare per ‘travisamento’ quella che era una mera rilettura degli atti processuali è stato giudicato un espediente non consentito. I giudici hanno ribadito che il loro ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul fatto, ma di garante della corretta applicazione delle norme procedurali e sostanziali. Proporre una diversa valutazione delle prove significa invadere un campo che non compete alla Cassazione.
Conclusioni: implicazioni pratiche per la difesa
Questa ordinanza serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento tecnico che deve essere utilizzato per denunciare vizi specifici della sentenza impugnata, come violazioni di legge o difetti logici della motivazione. Confondere il travisamento della prova con un dissenso sull’interpretazione data dal giudice di merito non solo porta a una sicura dichiarazione di inammissibilità, ma espone anche al rischio concreto di sanzioni economiche aggiuntive, rendendo la strategia difensiva controproducente.
Quando un motivo di ricorso basato sul ‘travisamento della prova’ viene dichiarato inammissibile?
Quando, invece di dimostrare un errore percettivo del giudice (che ha letto una cosa per un’altra), il ricorrente si limita a proporre una diversa e più favorevole interpretazione del materiale probatorio, chiedendo di fatto un nuovo giudizio sul merito della causa.
Cosa rischia chi presenta un ricorso in Cassazione ritenuto palesemente inammissibile?
Oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, rischia di essere condannato al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver promosso un’impugnazione priva dei presupposti di legge.
Può la Corte di Cassazione riesaminare le testimonianze o i documenti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo logico e coerente, senza travisare il contenuto delle prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8858 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8858 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ORTA NOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 495 cod. pen.;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso non contiene compiute censure di legittimità poiché
fa riferimento alla produzione innanzi alla Corte di appello di un certificato di resid correlando assertivamente la cancellazione d’ufficio dell’imputato dall’anagrafa del Comune di Carapelle alle vicende della sua separazione dalla moglie;
adduce il «travisamento del fatto», assumendo l’erronea valutazione delle dichiarazioni di un teste di polizia giudiziaria (compendiandone il contenuto) e rappresentando assertivamente che egli non avrebbe riferito di aver svolto le verifiche de quibus presso l’indirizzo del ricorrente (bensì presso altro numero civico della stessa via), nonché dei verbali relativi ai controlli com dalla polizia giudiziaria (affermando sempre assertivamente che da essi non si trarrebbe presso quale numero civico sono stati svolti);
e, in tal modo, non ha ritualmente prospettato il travisamento della prova ma perorato un diverso apprezzamento del compendio probatorio, qui non consentito (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. C cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01 – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/11/2023.