Travisamento della Prova: La Cassazione Sancisce l’Inammissibilità del Ricorso
Quando è possibile contestare una sentenza per un errata valutazione delle prove? Con l’ordinanza n. 18290 del 2024, la Corte di Cassazione torna sul tema del travisamento della prova, chiarendo i rigidi requisiti formali che un ricorso deve rispettare per essere considerato ammissibile. Il caso riguarda un uomo condannato per possesso di un documento d’identità falso, il quale sosteneva di essere all’oscuro della falsità. Analizziamo insieme la decisione della Suprema Corte e le sue importanti implicazioni.
I Fatti del Caso: Un Documento Falso e la Difesa dell’Ignoranza
La vicenda processuale ha origine dalla condanna, confermata in primo grado e in appello, di un cittadino per il reato previsto dall’art. 497-bis, comma 2, del codice penale, ovvero il possesso di un documento di identificazione falso. L’imputato si è sempre difeso sostenendo di non essere a conoscenza della falsità del documento. A suo dire, lo avrebbe ricevuto da un altro soggetto mentre era in fila presso l’ambasciata del suo paese d’origine, ignorandone completamente la non autenticità.
A sostegno della sua tesi, la difesa ha presentato ricorso per cassazione, basandosi su un unico motivo: il travisamento della prova testimoniale.
Il Motivo del Ricorso: il Presunto Travisamento della Prova
Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello, che non avrebbe correttamente valutato la deposizione di un vicebrigadiere. Secondo la difesa, il testimone avrebbe affermato che l’imputato era stato controllato più volte con quel documento senza che nessun agente si fosse mai accorto della falsità. Questo elemento, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto avvalorare la sua versione, dimostrando che la falsificazione non era palese e che, quindi, la sua ignoranza fosse plausibile.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso del tutto inammissibile, spiegandone dettagliatamente le ragioni giuridiche.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso articolando la sua decisione su tre pilastri fondamentali, che rappresentano principi consolidati della procedura penale.
Carenza di Specificità e Autosufficienza del Ricorso
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato deficitario di specificità. La legge (art. 581 c.p.p.) richiede che, quando si denuncia il travisamento della prova, il ricorrente non si limiti a citare uno stralcio della testimonianza, ma ne fornisca l’integrale trascrizione o allegazione. Questo requisito, noto come principio di autosufficienza, è essenziale per permettere alla Corte di Cassazione di valutare la fondatezza della censura senza dover ricercare gli atti nel fascicolo processuale. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a riportare un frammento della deposizione, rendendo impossibile una valutazione completa e, di conseguenza, il ricorso inammissibile.
L’Irrilevanza della Prova e la Conferma del Dolo
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che, anche se la circostanza fosse stata provata (ovvero che il documento fosse sfuggito a controlli precedenti), essa non sarebbe stata comunque decisiva per smontare l’impianto accusatorio. La prova del dolo, cioè della consapevolezza della falsità, non viene meno. Anzi, i giudici di merito avevano già ritenuto provato il cosiddetto ‘dolo eventuale’: l’imputato, ottenendo il documento da un estraneo dietro pagamento di una somma, si era rappresentato la concreta possibilità che fosse falso, accettandone il rischio. Inoltre, un altro elemento a suo sfavore era emerso durante il processo: in una delle occasioni di controllo, l’imputato aveva fornito generalità completamente diverse da quelle riportate sul documento, minando ulteriormente la sua credibilità.
I Limiti della ‘Doppia Conforme’ e l’Insindacabilità del Merito
Infine, la Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio nel merito. Essendo state emesse due sentenze conformi (la cosiddetta ‘doppia conforme’), il potere di riesaminare le prove è fortemente limitato. La richiesta di una nuova valutazione dell’attendibilità della versione dell’imputato non è consentita in sede di legittimità, a meno che la motivazione dei giudici precedenti non sia manifestamente illogica, cosa che in questo caso è stata esclusa.
Le Conclusioni: Requisiti di Ammissibilità e la Prova del Dolo
Questa ordinanza riafferma con forza due principi cardine del nostro sistema processuale. Primo, i motivi di ricorso in Cassazione devono essere formulati con estremo rigore e specificità, specialmente quando si lamenta un travisamento della prova. Secondo, la prova del dolo nei reati di falso può essere desunta anche da elementi logici e circostanziali, come le modalità di acquisizione del documento, che possono dimostrare l’accettazione del rischio della sua falsità da parte dell’agente. La condanna, pertanto, viene pronunciata ‘al di là di ogni ragionevole dubbio’ quando le prove lasciano fuori solo eventualità remote e astratte, non supportate da alcun riscontro processuale.
Quando un motivo di ricorso basato sul travisamento della prova è considerato inammissibile?
È inammissibile se non è specifico, ovvero se non riporta integralmente gli atti processuali che si assumono travisati (come la trascrizione completa di una testimonianza), rendendo così il ricorso non autosufficiente per una valutazione da parte della Corte.
Affermare di non sapere che un documento fosse falso è una difesa sufficiente a escludere il reato?
No. Secondo la Corte, anche se non vi fosse la certezza della falsità, la prova del dolo (almeno in forma ‘eventuale’) può essere dedotta dalle circostanze dell’acquisizione del documento, come l’averlo ottenuto da un estraneo dietro pagamento, accettando così il rischio della sua illegittimità.
La Corte di Cassazione può rivalutare la credibilità delle dichiarazioni di un imputato?
No, la Corte di Cassazione non può procedere a una nuova valutazione delle prove o dell’attendibilità di una versione dei fatti. Il suo compito è verificare la logicità e la coerenza della motivazione delle sentenze precedenti, non sostituire il proprio giudizio a quello dei giudici di merito, specialmente in presenza di una ‘doppia conforme’.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18290 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18290 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 497-bis, comma 2, cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso deduce vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento della prova, rappresentata, nella specie, dalla deposizione del vicebrigadiere COGNOME resa in data 26 febbraio 2019, che aveva fatto riferimento alla circostanza che l’imputato era stato controllato più volte con tale documento e nessuno degli agenti di polizia si era accorto della falsità dello stesso, dal che sarebbe dovuta derivare il riscontro alla versione difensiva dell’imputato medesimo, che riferiva d essere ignaro della falsità, avendo ricevuto il documento da tale NOME NOME mentre era in fila presso l’ambasciata rumena; tanto premesso, deve osservarsi come in primo luogo il dedotto travisamento risulta deficitario di specificità, in quanto il ricorrente si limita a riportare
stralcio di deposizione del teste di polizia giudiziaria: e però, quanto agli stralci di deposizione, in relazione ai contenuti diversi da quelli emergenti dalle sentenze di merito, degli stessi non può questa Corte tener conto, in quanto dedotto il vizio di manifesta illogicità della motivazione richiamando atti specificamente indicati, il ricorso è inammissibile se non contiene la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, COGNOME, Rv. 270071; Sez. 4, Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, COGNOME, Rv. 265053Sez. 3, Sentenza n. 43322 del 02/07/2014, COGNOME, Rv. 260994 Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, COGNOME, Rv. 256723); in secondo luogo occorre ribadire che la censura relativa al travisamento della prova rileva solo ove questo sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); nel caso in esame le censure attaccano profili non decisivi della motivazione, nel senso che quand’anche il documento fosse stato utilizzato in altre occasioni e alcuno degli agenti di polizia si fosse accorto della falsità – circostanza in vero negata in doppia conforme dalle sentenze di merito – non di meno la prova del dolo, se non altro eventuale, della falsità del documento risulterebbe conseguente alle modalità di acquisizione dello stesso, dietro pagamento di una somma in favore di tale NOME; in terzo luogo in una delle occasioni di controllo l’imputato fornì generalità completamente diverse da quelle risultanti dal documento; per altro ciò che si richiede a questa Corte di legittimità non è consentito, in quanto la richiesta di rivalutazione della attendibilità della versione dell’imputato non è consentita in questa sede sia perché l’argomentazione delle sentenze di merito nel senso della inattendibilità è non manifestamente illogica, sia anche perché la regola di giudizio compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio”, impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, come è nel caso in esame, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex multis Sez. 2, n. 2548/15 del 19 dicembre 2014, Pg in proc. Segura, Rv. 262280); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/04/2024