Travisamento della Prova: Limiti e Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui confini del ricorso per cassazione, in particolare riguardo al concetto di travisamento della prova. La Suprema Corte chiarisce quando una doglianza si traduce in una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito, anziché in una legittima censura di un vizio della sentenza. Questo principio è fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le strategie difensive esperibili.
I Fatti del Caso: Un’Imboscata tra Tifoserie
Due persone vengono condannate per il reato di cui all’art. 6-bis della L. 401/1989, relativo a violenze in occasione di manifestazioni sportive. La Corte d’Appello conferma la loro responsabilità penale sulla base di prove, incluse immagini video, che attestavano la loro partecipazione a un’imboscata tesa ai tifosi della squadra avversaria. Nello specifico, la loro auto era stata parcheggiata in una posizione strategica nel luogo in cui erano stati posizionati fumogeni e dove alcuni minivan della tifoseria rivale erano stati attaccati con bastoni.
I Motivi del Ricorso e il Presunto Travisamento della Prova
I due condannati propongono ricorso per cassazione, articolando diversi motivi, tra cui la violazione di legge e, soprattutto, il travisamento della prova. Sostenevano che i giudici di merito avessero interpretato erroneamente le immagini e le circostanze di fatto, affermando, ad esempio, che la loro sosta in quel luogo non fosse il risultato di un accordo premeditato con altri tifosi. In sostanza, chiedevano alla Suprema Corte di offrire una lettura dei fatti diversa e a loro più favorevole.
La Distinzione tra Fatto e Diritto nel Giudizio di Legittimità
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella netta distinzione tra il giudizio di fatto, riservato ai primi due gradi di giudizio, e il giudizio di legittimità, proprio della Suprema Corte. I ricorrenti, riproponendo le medesime censure già avanzate in appello, cercavano di ottenere una nuova valutazione delle prove, un’operazione preclusa alla Corte di Cassazione. La Corte non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dei giudici di merito, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica o contraddittoria.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Spiega che il vizio di travisamento della prova è configurabile solo in due casi specifici: quando il giudice fonda il proprio convincimento su una prova che non esiste negli atti processuali, oppure quando si basa su un risultato di prova oggettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale. Non rientra in questa casistica, invece, la semplice richiesta di una diversa interpretazione delle risultanze probatorie.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva costruito una motivazione congrua e logica, basata su elementi oggettivi: le immagini acquisite che provavano la presenza dell’auto dei ricorrenti nel luogo e nel momento dell’agguato. Questa presenza è stata ritenuta una prova sufficiente della loro partecipazione alla pianificata realizzazione dei reati contestati. Di conseguenza, non sussisteva alcun travisamento, ma solo un dissenso degli imputati rispetto alla valutazione operata dai giudici.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito. La denuncia di un travisamento della prova non può essere utilizzata come un pretesto per sollecitare una rilettura dei fatti favorevole al ricorrente. Affinché tale vizio possa essere validamente dedotto, è necessario dimostrare un errore percettivo del giudice (la prova non esiste o dice l’esatto contrario), non un errore valutativo. La decisione, pertanto, consolida i limiti del sindacato di legittimità, chiarendo che una motivazione immune da vizi logici evidenti e fondata su prove concrete è incensurabile in sede di Cassazione. I ricorrenti sono stati quindi condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Quando si può denunciare un ‘travisamento della prova’ in Cassazione?
Si può denunciare un travisamento della prova solo quando il giudice di merito ha fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova oggettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale. Non è sufficiente proporre una diversa interpretazione delle prove.
Perché il ricorso dei due tifosi è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di denunciare un vizio di legittimità, i ricorrenti chiedevano alla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione delle prove e dei fatti, un’attività che esula dalle competenze del giudice di legittimità.
Quale prova è stata decisiva per confermare la condanna dei ricorrenti?
La prova decisiva è stata l’incontroversa presenza dell’auto dei ricorrenti nel luogo e nel momento in cui è stata tesa un’imboscata ai tifosi avversari. Questo elemento è stato ritenuto sufficiente a dimostrare la loro partecipazione alla pianificazione e realizzazione dei reati contestati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9549 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9549 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a REGGIO EMILIA il 29/07/1990
COGNOME NOME nato a SCANDIANO il 19/05/1990
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Notari COGNOME COGNOME e COGNOME Marco ricorrono per cassazione avverso ordinanza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata la condanna per il reato di cui all’ art.6 bis L.401/198 e pronunciata sentenza di assoluzione per il reato di cui all’art. 432 cod. pen., deducendo con i primo e il secondo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all’affermazione del responsabilità e travisamento dei fatti come emergono dalla visione delle immagini, con il terzo motivo vizio della motivazione, posto che la sosta nei pressi dei luoghi coinvolti dall’azione violenza non è stata oggetto di precedente accordo con il gruppo di tifosi, con il quarto motiv violazione della regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una divers lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. Inoltre, si rileva che è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vi di travisamento della prova, che ricorre allorquando il giudice di merito abbia fondato il prop convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale, mentre esula dall’area della deducibilità nel giudizi di cassazione il vizio di travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittim reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito e sovrapporre il prop apprezzamento delle risultanze processuali a quello compiuto nei precedenti gradi di giudizio (ex plurimis, Sez.3, n.39729 del 18/06/2009, Rv. 244623; Sez.5, n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215).
Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha affermato – in ragione della visione delle immagi acquisite – la incontroversa presenza dei due ricorrenti, con la propria auto, nel luogo in erano stati posizionati i fumogeni, ove è stata invasa la carreggiata e colpiti con baston quattro mini van in transito, e quindi l’appartenenza dei ricorrenti al gruppo di tifosi che avev teso un’imboscata avverso i tifosi della squadra avversaria, posto che l’auto dei ricorrenti er stata parcheggiata nei pressi di quei luoghi e in quei frangenti, risultando quindi provata la l partecipazione, alla lianificata realizzazione dei reati contestati.
Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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Il Consigliere estensore Così deciso in Roma, il 2024
Il Presidente