Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41890 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41890 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PISTOIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre per l’annullamento della sentenza del 21 novembre 2023 della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza del 11 ottobre 2021 del Tribunale di Firenze, pronunciata a seguito di giudizio ordinario e da lei impugnata, l’ha assolta dal reato di cui al capo 16, perché il fatto non sussiste, confermando nel resto la condanna per i residui reati di cui ai capi 14 e 15 e rideterminando la pena nella misura di un anno e tre mesi di reclusione.
1.1.Con il primo motivo deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 in conseguenza del travisamento del contenuto degli atti transattivi intervenuti 11 gennaio 2016 tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE la cui funzione non era affatto quella di annullare contabilmente il debito di quest’ultima verso la prima bensì di riconoscerlo e di regolarne l’adempimento mediante il versamento, entro il 31 dicembre 2016, di una somma (euro 612.240,00 per ogni atto) a saldo e stralcio di ogni importo dovuto.
1.2.Con il secondo motivo deduce il difetto di motivazione assoluta in relazione all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 con particolare riferimento alla valenza degli atti transattivi del 1 gennaio 2016 oggetto dei motivi aggiunti di appello. Manca, afferma, qualsiasi indagine e, di conseguenza, qualsiasi prova della restituzione all’utilizzatore finale (la RAGIONE_SOCIALE) delle somme pagate alla RAGIONE_SOCIALE a fronte delle fatture da quest’ultima emesse nei confronti della prima. In mancanza di tale prova, afferma, non si può ritenere che le fatture siano state emesse per prestazioni inesistenti.
1.3.Con il terzo motivo deduce la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte di appello qualifica come cartiera la RAGIONE_SOCIALE ritenuta, per converso, dal primo Giudice, come società che effettuava (ed era in grado di effettuare) lavori in sub appalto. Dunque, la motivazione è contraddittoria perché dà per provato un fatto smentito dallo stesso Tribunale e perché assume la fittizietà delle fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE nel cantiere di Milano benché manchi qualsiasi indagine della polizia giudiziaria.
1.4.Con il quarto motivo deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato escluso per quello rubricato al capo 16 ma confermato per quelli di cui ai capi 14 e 15 benché il soggetto emittente le fatture fosse lo stesso, la RAGIONE_SOCIALE, società amministrata da COGNOME, amministratore anche della RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile.
3.La ricorrente risponde del reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 rubricato ai residui capi 14 e 15 dell’editto accusatorio, essendo stata assolta, in primo grado, dal medesimo reato contestato al capo 17 e, in appello, da quello di cui al capo 16.
Le si imputa, in particolare, quale amministratrice unica della società RAGIONE_SOCIALE, di avere indicato, nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto per gli anni di imposta 2012/2013 ed al fine di evaderle, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE per prestazioni inesistenti.
Secondo i giudici di merito la RAGIONE_SOCIALE, società legalmente rappresentata dal compagno della ricorrente, NOME COGNOME (ricorrente che a sua volta deteneva il 9 5 % del capitale sociale), riceveva fatture per operazioni inesistenti da società/imprese cartiere con sede in Puglia (i cui legali rappresentanti/titolari erano legati al COGNOME) ed emetteva a sua volta fatture per operazioni inesistenti nei confronti della RAGIONE_SOCIALE ingenerando la falsa apparenza di una prestazione di assistenza o consulenza diversa da quella svolta. L’intera operazione seguiva uno schema di azione e fatturazione ben preciso per effetto del quale si verificava un doppio passaggio dalla cartiera iniziale a una società intermedia (la RAGIONE_SOCIALE) che faceva lavori edili in subappalto ma aveva anche interesse a ricevere e ad emettere fatture false per abbattere il valore dell’imponibile fino all’utilizzatrice finale, la RAGIONE_SOCIALE.
Nel disattendere i rilievi difensivi, la Corte di appello ha fatto specifico riferimento a prove documentali (atti transattivi e contratti intercorsi tre le due società, NOME e NOME, atti allegati al PVC, esiti delle perquisizioni) e dichiarative delle quali dà ampiamente conto alle pagine 10-15 della sentenza impugnata.
4.11 primo motivo deduce il travisamento degli atti transattivi ed è inammissibile perché manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità.
4.1.E’ estraneo all’ambito applicativo dell’art. 606, comnna 1, lett. e), cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per “brani” né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente
al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio, così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, COGNOME, n.m. sul punto, in motivazione).
4.2.Peraltro, il travisamento (rectius, la contraddittorietà estrinseca della motivazione con “atti del processo specificamente indicati”) è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 – 01; Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 271635 – 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, COGNOME, Rv. 257499).
4.3.11 travisamento della prova consiste, pertanto, in un errore percettivo (e non valutativo) tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell’affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Il vizio rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento stesso così come illustrate nel provvedimento impugNOME, una diversità tale da non reggere all’urto del controgiudizio logico sulla tenuta del sillogismo. Il vizio è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile. Come ben spiegato da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, COGNOME, non massimata sul punto, il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore “revocatorio”, per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato).
4.4.Come ulteriormente ben spiegato da Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME Welton, Rv. 283370 – 01, il vizio di “contraddittorietà processuale” (o “travisamento della prova”) vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova: «il vizio di “travisamento della prova” (o di
contraddittorietà processuale come lo qualifica la dottrina più attenta) chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l’utilizzazione di una prova sulla base di un’erronea ricostruzione del relativo “significante” (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l’utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). In questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Invero il vizio di “contraddittorietà processuale” vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, COGNOME, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, COGNOME, Rv. 234605). L’elemento travisato deve assumere portata decisiva».
4.5.Inoltre, poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l’errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell’appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d “doppia conforme”, il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, COGNOME, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, COGNOME, Rv. 258438). Tale insegnamento è oggi espressamente codificato dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che onera l’appellante di indicare in modo specifico le prove delle quali viene dedotta l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o erronea valutazione.
4.6.Infine, quando viene dedotto il travisamento della prova è onere del ricorrente, in virtù del principio di “autosufficienza del ricorso”, suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il “fumus” del vizio dedotto non emerga
all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell’11/04/2017, COGNOME, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, COGNOME, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). Non è sufficiente riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell’atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall’indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedere ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, COGNOME, Rv. 263601; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, COGNOME, Rv. 260994, secondo cui la condizione della specifica indicazione degli “altri atti del processo”, con riferimento ai quali, l’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l’integrale riproduzione dell’atto nel testo del ricorso, l’allegazione in copia, l’individuazione precisa dell’atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combiNOME disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.). E’ necessario, pertanto: a) identificare l’atto processuale omesso o travisato; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugNOME (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
4.7.In conclusione: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l’indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugNOME, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa riconnposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incrinninatrice applicata; b) l’esame può avere ad oggetto direttamente la prova (ed il suo contenuto) quando se ne deduce il travisamento, purché l’atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali; c) non è consentito, in caso di cd. “doppia conforme”, dedurre il travisamento della prova mediante la pura e semplice riproposizione delle medesime questioni fattuali già devolute in appello sopratutto quando, come nel
caso di specie, la censura riguardi il medesimo compendio probatorio non avendo la Corte territoriale attinto a prove diverse da quelle scrutinate in primo grado.
4.8.Non è dunque ammesso, in sede di legittimità, proporre un’interlocuzione diretta con la Suprema Corte in ordine al contenuto delle prove già ampiamente scrutinate in sede di merito sollecitandone l’esame e proponendole quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione; in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento della prova. Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento – come detto – per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento.
4.9.0rbene, nel caso di specie, il ricorrente di fatto deduce in modo non corretto il travisamento del contenuto degli atti transattivi sia perché, in realtà, ne sollecita una diversa interpretazione (deducendo, in tal modo, un errore sul significato e non sul significante della prova), sia perché non allega le transazioni, sia perché, trattandosi di “doppia conforme” pronuncia di condanna, non deduce l’uso esclusivo di tali prove da parte del Giudice qui impugNOME, né spiega la natura decisiva della prova avuto riguardo alla ratio decidendi nella sua complessità.
5.A non diversi rilievi si espone il secondo motivo che si nutre, anch’esso, di inammissibili richiami al materiale istruttorio per sostenere, oltretutto, la tesi, assolutamente infondata, della insussistenza del delitto per mancanza di prova della retrocessione del denaro corrisposto a fronte della emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
5.1.L’inesistenza delle prestazioni fatturate è stata desunta sulla scorta di prove e argomenti (e dunque di fatti) positivamente indicati dalla Corte di appello (totalmente negletti dalla ricorrente) che non possono essere annullati in base ad un fatto negativo, ad un non-fatto: la mancanza di prova della retrocessione.
5.2.Tanto più che, stando alla lettura della sentenza, in base agli atti transattivi, i debiti maturati dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME erano stati contabilmente annullati e i relativi crediti erano stati ceduti al COGNOME (compagno della ricorrente) che non li aveva mai azionati.
5.3.Vieppiù che l’argomento “retrocessione” in un contesto come quello in esame (rapporti tra due società, ognuna amministrata da persona convivente legata da rapporto affettivo con l’altra) assume un valore relativo, considerato che le somme pagate non sono mai uscite, di fatto, dalla disponibilità e dal dominio dei due legali rappresentanti.
6.11 terzo motivo è generico e manifestamente infondato.
Singolare che, a fronte di una doppia conforme pronuncia di condanna per i medesimi reati di cui ai capi 14 e 15 oggetto di odierna regiudicanda, si utilizzi il ragionamento accusatorio del primo Giudice per stigmatizzare la contraddittorietà della motivazione della sentenza di secondo grado che, in tesi difensiva, avrebbe seguito un percorso autonomo e totalmente diverso. Ignora, invece, la ricorrente che la Corte di appello ha espressamente affermato (non contraddetta sul punto) che il legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, aveva ammesso di aver emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti a favore delle imprese che, come la RAGIONE_SOCIALE, gliene facevano richiesta per abbattere l’imponibile.
7.Anche il quarto motivo è generico.
Ancora una volta, prescindendo completamente dalla ratio decidendi, la ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione avendola la Corte di appello assolta dal reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, rubricato al capo 16, nutrendo il dubbio della consapevolezza dell’imputata della natura fittizia delle prestazioni fatturate dalla società RAGIONE_SOCIALE, anch’essa amministrata dal COGNOME.
Il capo 16 imputa alla ricorrente il delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 per avere, nella qualità di annministratrice unica della società RAGIONE_SOCIALE, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto dovute per l’anno di imposta 2014, indicato nelle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE per prestazioni inesistenti.
La Corte di appello ha assolto l’imputata osservando che: a) l’istruttoria dibattimentale aveva dimostrato la presenza dei dipendenti della RAGIONE_SOCIALE nel cantiere di Milano, INDIRIZZO (luogo di esecuzione dei lavori fatturati); b) non v’era prova di correlazione tra le fatture attive emesse da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME e quelle emesse dalla cartiera RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, fatture che, afferma la Corte di appello, hanno un oggetto ampio (riguardando anche cantieri siti in Reggello e Barletta) mentre quelle emesse da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME fanno riferimento ai SAL relativi al contratto stipulato il 28 febbraio 2024.
Orbene, in disparte la diversità dell’anno di imposta (2014 capo 16, 2012/2013 i capi 14 e 15), è proprio la mancanza di prova del meccanismo del ribaltamento dei costi che ha indotto la Corte di appello ad assolvere l’imputata dal reato di cui al capo 16. Non v’è dunque alcuna contraddizione tra la
condanna e l’assoluzione, decisioni legate da un filo conduttore logicamente ineccepibile e tale da rendere ragionevole il dubbio che anche per l’anno di imposta 2014 (e con un differente interlocutore) si fosse replicato lo stesso meccanismo posto a base delle frodi commesse negli anni passati.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che osta alla rilevazione d’ufficio della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si fissa equitativannente nella misura di C 3.000,00.
Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 04/07/2024.