Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43285 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43285 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PINGITORE NOME, nato a Feroleto Antico il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2023 del Tribunale di Lamezia Terme dato avviso alle parti;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME, il quale, dopo avere argomentato la ritenuta ammissibilità del ricorso, ha chiesto che venga fissata l’udienza pubblica per la discussione dello stesso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano difetto della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 633 cod. pen. ascritto all’odierno ricorrente per essere la Corte territorial incorsa in vizio di travisamento della prova, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, pur formalmente censurando un travisamento della prova, prospettano, in vero, solo una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, senza tenere in considerazione la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto
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tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260);
che, in particolare, deve sottolinearsi, in primis, come il travisamento della prova, introdotto quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittoriet estrinseca della motivazione dalla legge 20 Febbraio 2006, n. 46, non costituisce il mezzo attraverso cui la Corte di cassazione possa valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento; e, in secundis, come ai fini della configurabilità del vizio del travisamento della prova sia necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto chiaro e definito, tale da evidenziare la palese non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto; va escluso, pertanto, che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, COGNOME Presti, Rv. 264481, non massimata sul punto; Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, COGNOME, Rv. 274478; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271702; Sez. 5, n. 9338 del 1212/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087). Detto vizio, inoltre, può avere rilievo solo quando l’errore sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l’essenziale forza dimostrativa del dato processuale (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, COGNOME., Rv. 278457; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258774. Sul travisamento della prova in caso di “doppia conforme, da ultimo, Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665). Corte di Cassazione – copia non ufficiale che il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare se il senso probatorio attribuito dal ricorrente in contrasto con quello eletto nel provvedimento impugnato, presenti una verosimiglianza non immediatamente smentibile e non imponga, per il suo apprezzamento, ulteriori valutazioni in relazione al contenuto complessivo dell’esame del dichiarante. Tale ipotesi non ricorre nella specie, dovendo ribadirsi il consolidato principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti e l’indagine sull’attendibilità testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella sentenza qui impugnata, appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Infatti, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero
convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza o attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte suprema;
che, in conclusione, a fronte di una motivazione esente dai contestati vizi logici, con cui la Corte territoriale ha compiutamente e congruamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza del reato e della dichiarazione di responsabilità, deve osservarsi come il ricorrente non si sia in vero confrontato con l’effettivo contenuto di tale motivazione, contestando in che termini la stessa non contenga la confutazione delle censure proposte in appello, dovendosi, in proposito, quindi, ribadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024.