Travisamento della Prova: Quando l’Incongruenza non è Decisiva
L’esito di un processo penale dipende dall’attenta valutazione delle prove. Ma cosa succede se la difesa ritiene che il giudice abbia frainteso o ignorato un elemento cruciale? Il concetto di travisamento della prova è centrale in questi casi, ma, come chiarisce una recente ordinanza della Corte di Cassazione, non ogni presunta anomalia è sufficiente a ribaltare una condanna. Questo articolo analizza una decisione che stabilisce i rigidi confini di questo vizio processuale, confermando l’inammissibilità di un ricorso che si fondava su minime incongruenze.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso di un imputato condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per concorso in rapina, ai sensi degli articoli 110 e 628 del codice penale. La difesa ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su un unico motivo: il vizio di travisamento della prova. Nello specifico, si contestava la mancata considerazione di alcune dichiarazioni testimoniali che, a dire del ricorrente, sarebbero state decisive per dimostrare la sua innocenza. L’imputato sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel valutare le prove, ignorando elementi che avrebbero potuto scardinare l’impianto accusatorio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa dei presupposti necessari per far valere con successo il vizio di travisamento della prova, ritenendo che nel caso specifico tali presupposti non fossero affatto presenti.
Le Motivazioni: la soglia del travisamento della prova
La Corte ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: il travisamento della prova è un vizio ravvisabile ed efficace solo quando l’errore del giudice di merito è così grave da disarticolare l’intero ragionamento probatorio. Non è sufficiente evidenziare una semplice discrepanza o un’incongruenza. L’elemento probatorio frainteso o ignorato deve possedere una ‘forza dimostrativa essenziale’, tale da rendere la motivazione della sentenza palesemente illogica.
Nel caso in esame, i giudici hanno osservato che le censure mosse dal ricorrente si limitavano a enucleare ‘minime incongruenze’ che non incidevano in alcun modo sulla completezza e sulla linearità logica della sentenza impugnata. La Corte d’Appello, infatti, aveva correttamente motivato la propria decisione basandosi su una valutazione complessiva di tutte le prove disponibili, incluse sia le dichiarazioni volontarie dell’imputato sia le testimonianze raccolte. Di fronte a una motivazione solida e a un quadro probatorio coerente, le presunte omissioni segnalate dal ricorrente perdevano ogni carattere di decisività e rilevanza. La Corte ha inoltre ricordato i limiti del giudizio di legittimità, specialmente in presenza di una ‘doppia conforme’, dove la valutazione del merito probatorio è sostanzialmente intangibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante spunto di riflessione: per contestare efficacemente una sentenza di condanna per travisamento della prova, non basta trovare il ‘pelo nell’uovo’. È necessario dimostrare che la prova ignorata o mal interpretata era l’architrave su cui si reggeva l’intera accusa e che, senza di essa, il castello accusatorio crolla. Le semplici incongruenze, se non sono in grado di minare la coerenza complessiva della motivazione del giudice, non superano il vaglio di ammissibilità della Corte di Cassazione. La decisione riafferma la necessità di un approccio rigoroso e sostanziale nell’impugnazione, scoraggiando ricorsi basati su elementi marginali che non intaccano il nucleo della valutazione probatoria.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte, relative a presunte incongruenze nelle testimonianze, sono state ritenute ‘minime’ e non decisive, ovvero non in grado di compromettere la completezza e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘travisamento della prova’ secondo la Corte?
Secondo la Corte, il travisamento della prova è un errore del giudice che risulta efficace come motivo di ricorso solo se l’elemento probatorio frainteso o ignorato ha una forza dimostrativa tale da disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione della sentenza.
Le incongruenze nelle testimonianze sono sufficienti per annullare una sentenza?
No, sulla base di questa ordinanza, le semplici o ‘minime’ incongruenze nelle testimonianze non sono sufficienti per annullare una sentenza se non possiedono i caratteri di decisività e rilevanza, ovvero se non sono in grado di inficiare la coerenza complessiva della valutazione probatoria effettuata dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30770 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30770 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a GAGLIANO DEL CAPO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il riccirs – o proposto nell’interesse di NOME COGNOME“;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta il vizio di travisamento della prova, relativamente alla mancata considerazione di alcune dichiarazioni rese dai testi e ritenute decisive ai fini dell’affermazione della responsabilità penale dell’imputato per i reati di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen., desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del “devolutum” in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio;
che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza , risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata dove il giudice del merito ha correttamente motivato sulla sussistenza degli elementi costitutivi della condotta criminosa contestata sia a fronte delle dichiarazioni rese volontariamente dall’imputato sia dalle dichiarazioni rese dei testimoni escussi) complessivamente valutata;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.