Travisamento della prova: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
Quando è possibile contestare una sentenza sostenendo che il giudice ha interpretato male le prove? La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso basato sul vizio di travisamento della prova, confermando che tale motivo di impugnazione non può essere utilizzato per richiedere una semplice rivalutazione dei fatti.
Il caso analizzato riguarda un soggetto condannato in primo e secondo grado per reati di falso, legati al tentativo di ottenere documentazione utilizzando generalità non veritiere. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando, appunto, un presunto travisamento della prova che avrebbe viziato la motivazione della sentenza di condanna.
I Fatti del Caso: Il Tentativo di Ottenere Documenti con False Generalità
La vicenda processuale trae origine dalla condanna di un individuo per una serie di reati contro la fede pubblica, tra cui la falsa attestazione a un pubblico ufficiale e l’uso di atto falso. In sostanza, l’imputato aveva avviato una pratica per il rilascio di un passaporto fornendo dati anagrafici falsi. Sebbene il documento finale non fosse mai stato materialmente rilasciato, le corti di merito avevano ritenuto la sua condotta penalmente rilevante, basandosi sulle prove raccolte. In particolare, era stato accertato che l’imputato era in possesso di una ricevuta, attestante l’avanzamento della pratica, che riportava il nominativo falso.
L’Appello in Cassazione e il concetto di Travisamento della Prova
Di fronte alla Suprema Corte, la difesa ha sostenuto che i giudici di appello avessero commesso un errore nella valutazione delle prove, incorrendo in un travisamento della prova. Secondo la tesi difensiva, la motivazione della sentenza di condanna era viziata perché fondata su una lettura distorta degli elementi probatori. Tuttavia, la Cassazione ha respinto questa argomentazione, giudicando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
La Decisione della Corte: Quando il Travisamento della Prova non sussiste
La Corte ha stabilito che il motivo di ricorso era palesemente infondato perché non si confrontava adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse correttamente evidenziato che la pratica era stata completata e che l’imputato era in possesso di una ricevuta con il nominativo falso. Questo elemento, secondo la Corte, era già sufficiente a integrare il reato.
Le Motivazioni
La motivazione principale della decisione risiede nella distinzione tra il travisamento della prova e una mera richiesta di nuova valutazione del merito. Il travisamento si verifica solo quando il giudice afferma l’esistenza di un fatto la cui verità è inoppugnabilmente esclusa dal contenuto di una prova, o al contrario ne nega l’esistenza quando essa risulta incontrovertibilmente dalla prova stessa. Nel caso di specie, invece, il ricorrente si limitava a offrire una diversa interpretazione delle prove, senza dimostrare un’evidente e macroscopica distorsione del loro contenuto oggettivo. La Cassazione ha inoltre specificato che la circostanza del mancato rilascio materiale del passaporto era del tutto irrilevante ai fini della configurabilità dei reati contestati, poiché la condotta penalmente rilevante si era già perfezionata con le false dichiarazioni e il possesso della ricevuta.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il vizio di travisamento della prova è uno strumento eccezionale, che può essere fatto valere solo in presenza di un errore percettivo del giudice palese e decisivo. In assenza di tale errore, il ricorso che si limita a contestare l’interpretazione delle prove data dal giudice di merito è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Cosa si intende per ‘travisamento della prova’ in un ricorso?
Si intende un vizio della sentenza che si verifica quando il giudice basa la sua decisione su una prova che, nel suo contenuto oggettivo, afferma qualcosa di palesemente diverso da quanto riportato dal giudice in motivazione.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. L’appellante non ha adeguatamente contestato le ragioni della sentenza precedente, la quale si basava sul fatto accertato che l’imputato possedeva una ricevuta con un nome falso, elemento sufficiente per la condanna.
Il fatto che il passaporto non sia stato effettivamente rilasciato ha avuto importanza per la decisione?
No, la Corte di Cassazione ha considerato questa circostanza del tutto irrilevante. I reati contestati si erano già perfezionati con le false attestazioni e le azioni compiute per avviare la pratica, indipendentemente dal suo esito finale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24957 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24957 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SCAFATI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna per i reati di cui agli artt. 497 bis, 495 e 477-482 cod. pen.
Considerato che l’unico motivo con cui il ricorrente deduce il travisamento della prova che si sarebbe tradotto in un difetto di motivazione è manifestamente infondato non confrontandosi con la sentenza impugnata: contrariamente a quanto affermato nel ricorso la sentenza afferma che la pratica era stata completata e l’imputato era in possesso di una ricevuta con il nominativo falso (p.5 della sentenza di primo grado); la circostanza che il passaporto non sia stato rilasciato risulta del tutto irrilevante.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2024 icilierestensore GLYPH
Il Presidente