Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20891 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20891 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Sondrio aveva condannato NOME per il reato di cui agli ar 479 e 476, comma 2, cod. pen.;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che l’unico motivo di ricorso è versato in fatto, avendo il ricorrente articolato cens che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di er applicazione della legge penale, sono all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello (Sez. U, n. 6402 del 30/04/19 Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, COGNOME);
che egli, in realtà, non deduce alcun effettivo travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giud di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un’inammissi rivalutazione dei fatti;
che, in particolare, del tutto improprio risulta il riferimento del ricorrente al travis della prova; che nessuna delle deduzioni del ricorrente rientra effettivamente nelle tre figur patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prov decisiva (travisamento per omissione); l’utilizzazione di una prova sulla base di un’errone ricostruzione del relativo “significante” (cd. travisamento delle risultanze probato l’utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione);
che, nel caso di travisamento della prova, non si tratta di reinterpretare gli element prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti el sussistano; che il vizio vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di un “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, at persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova (cfr 1, n. 25117 del 14/07/2006, COGNOME, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, COGNOME, Rv. 234605);
che l’elemento travisato deve assumere portata decisiva (profilo completamente trascurato dal ricorrente, a fronte di una motivazione che si base su una pluralità di prove, le quali le dichiarazioni rese dal teste COGNOME);
che deve essere ribadito che esule «dai poteri della Corte di cessazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risulta processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME);
che, peraltro, le censure mosse dal ricorrente – in larga parte – sono prive di specific perché meramente reiterative di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confron (cfr. pagine 7 e 8 della sentenza);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 1’8 maggio 2024
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Il Consigliere estensore