Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20498 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20498 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO avverso l’ordinanza del 20/12/2023 del TRIBUNALE della LIBERTA’ di PALERMO nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME nato a TORRETTA il DATA_NASCITA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co.8 d.l. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Palermo, quale giudice del riesame, ha annullato l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari di Palermo aveva disp l’applicazione della misura cautelare massima nei confronti di NOME COGNOME, accusato di aver partecipato alla associazione per delinquere di stampo mafioso denominata ‘RAGIONE_SOCIALE‘ quanto meno dal 1997.
Il sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo presentato ricorso lamentando tutti i vizi motivazionali (carenza, contraddittorietà e manif illogicità) nonché travisamento della prova.
Si lamenta non solo la svalorizzazione da parte del Tribunale di numerosi elementi fattual che erano stati ritenuti dal g.i.p. dimostrativi derintraneità” dell’imputato rispe associazione, ma anche il fatto che il Tribunale abbia ignorato almeno tre circostanz inequivocabilmente dimostrative della partecipazione malavitosa dell’imputato.
Invertendo l’ordine logico ed ignorando i tre fattori di per sé dimostrativi della partecip il Tribunale ha commesso una manifesta illogicità poiché anziché utilizzare gli elementi ulter come conferma della tesi partecipativa, li ha svalutati.
Hanno inviato memorie per PEC sia il AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO che il difensore dell’imputato AVV_NOTAIO, chiedendo rispettivamente il rigett l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivo manifestamente infondato e inconducente.
In primo luogo, si sostiene senza offrire alcuna spiegazione, la manifesta e irrimedia illogicità delle valutazioni espresse dal tribunale palermitano in ordine ai cinque indizi dal riesame insufficienti a dimostrare la partecipazione dell’indagato alla famiglia mafio COGNOME.
In secondo luogo, si evidenzia e si lamenta la totale omissione, nel corpo del provvedimen impugnato, del contenuto di alcune conversazioni intercettate che sarebbero dimostrative dell partecipazione all’associazione. Il tribunale, si sostiene nel ricorso, avrebbe dovuto porr elementi a base del giudizio di gravità indiziaria, ed utilizzare gli ulteriori aspetti a c conferma.
Il ragionamento proposto dal AVV_NOTAIO di Palermo non conduce alla soluzione prospettata.
Il ricorrente deduce il vizio di travisamento della prova in cui sarebbe in,.£orsa l’ord impugnata omettendo di valutare una parte del materiale probatorio posto a carico dell’imputato. Giova, al riguardo, rammentare che il vizio dedotto – che si risolve nella om valutazione di una prova esistente agli atti (travisamento per omissione)- desumibile dal te del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorren è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativ dell’elemento ignorato, ferma restando l’intangibilità della valutazione nel merito del ri probatorio (Sez.5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv.277758 -01; Sez.6, n. 5146 del 16/1/2014, COGNOME Gaudio, Rv. 258774-01). Infatti, il vizio di travisamento della prova chiama in causa, in generale, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispe quello effettivamente acquisito nel giudizio. In tal caso, non si tratta di reinterpre elementi di prova omessi dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare s elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, COGNOME, Rv. 23821 Invero il vizio dedotto vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del “significante”, ma non “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione dell’elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, COGNOME, Rv. 234167; Sez. 5, n 36764 del 24/05/2006, COGNOME, Rv. 234605). Per tale ragione, ai fini della deducibilit Cassazione dei vizio di travisamento della prova è necessario che il ricorrente prospett
decisività dell’omissione nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica. Il ri per Cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illlogicità del motivazione per l’omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, p l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente pre considerazione dalla motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante ma deve invece (i) identificare l’atto processuale c fa riferimento, (ii) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto em che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza, (iii) dare la prova verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, e infine (iv) indicare le ragi cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’im argomentativo del provvedimento impugnato (Sez.3, n.2039 del 2/2/2018, Papini, Rv 274816; Sez.6, n. 45036 del 2/12/2010, Damiano, Rv.249035-01).
Nel caso concreto, non risulta nemmeno tentata la dimostrazione della incompatibilità degl elementi asseritamente omessi con la ricostruzione adottata in sentenza né l’indicazione dell ragioni per cui essi, in termini di decisività, inficino e compromettano la tenuta logic motivazione.
In particolare, non può che essere censurata la scelta di omettere, al di là della st enunciazione della “manifesta ed irrimediabile illogicità”, qualsivoglia considerazione in me al contenuto argomentativo della ordinanza del riesame, quasi che i profili critici motivazione dovessero essere autoevidenti e non oggetto di dimostrazione.
A mero titolo di esempio, si sarebbe dovuto dimostrare per quale ragione una conversazione come quella riportata a pg.4 tra COGNOME e COGNOME, dal carattere tutto recriminator ed ipotetico, che si riferisce ad episodi di oltre dieci anni prima (come si apprende andand leggere la pg.17 dell’ordinanza del GIP, allegata al ricorso), possa essere dimostrativa un’attualità associativa che è tutta da dimostrare non sulla base di formule standardizzate, m come oramai chiarito da questa Corte, nel suo più elevato consesso (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021 Modaffari Rv. 281889 – 02), per mezzo della verifica dell’applicabilità della reg prescelta al caso concreto al fine di raggiungere l’alto grado di probabilità logica spiegazione causale ipotizzata permettendo il superamento del dubbio ragionevole, pur nell’ambito del vaglio indiziario proprio della fase cautelare in corso (Sez. 1, n. 05/01/1999, Cabib, Rv. 212579-01, nella quale si afferma che la valutazione del giudice non deve uniformarsi a teoremi ed astrazioni, ma deve fondarsi sul rigoroso vaglio dell’effett grado di inferenza delle massime di esperienza e deve, soprattutto, stabilire la pi rispondenza alle specifiche e peculiari risultanze probatorie che, sul piano giudizia rappresentano l’imprescindibile e determinante strumento per la ricostruzione dei fatti criminalità organizzata; nello stesso sostanziale senso, cfr., Sez. 5, n. 47574 del 07/10/20 Falco, Rv. 268403-01; Sez. 2, n. 21102 del 09/06/2006, Sessa, Rv. 234665-01).
Per tali ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, 21 marzo 2024 li GLYPHsigliere r” latore
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