Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32578 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32578 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
dalla parte civile COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2024 della Corte d’appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai fini civili, innanzi al giudice civile competente.
udito il difensore della parte civile AVV_NOTAIO, che ha concluso associandosi alle conclusioni del Procuratore generale e, dopo aver esposto nei dettagli i motivi di ricorso, ne ha chiesto l’accoglimento come da conclusioni e nota spese depositate in udienza.
udito il difensore di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso della parte civile.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato la sentenza di condCOGNOME pronunciata dal Tribunale di Messina assolvendo gli im, putati COGNOME NOME e COGNOME NOME dal reato di cui agli artt. 81, 110, 624,
625 n.4) e 61 n.11) cod. pen. per non aver commesso il fatto e revocando le statuizioni civili.
La parte civile NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con unico motivo, per manifesta illogicità della motivazione derivante dall’erronea valutazione di prove quali la deposizione dell’amministratore delegato, ossia lo stesso COGNOME, le dichiarazioni confessorie rese dagli imputati e le videoimmagini, da cui si evince la introduzione impropria della Fiat Panda nel magazzino.
Il fatto era stato così ricostruito nella sentenza di primo grado: l’amministratore delegato della RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, a seguito di verifica contabile, aveva riscontrato l’ammanco di un quantitativo di lastre in alluminio utilizzate per la stampa del giornale, prelevate indebitamente dalla sede della società; dalle immagini del sistema di videosorveglianza era emerso che le lastre in alluminio erano state sottratte dagli imputati utilizzando il veicolo Fiat Panda verde con il quale, il 25 agosto 2017, l’imputato COGNOME era entrato all’interno del magazzino adibito al deposito delle lastre, asportando in concorso con l’imputato COGNOME lastre in alluminio prelevate con l’ausilio di un muletto aziendale e collocate sopr a il sedile abbassato dell’autovettura. Il furto era stato ritenuto aggravato dall’abuso di prestazione d’opera, sussistendo un rapporto materiale degli imputati con le lastre derivante dal rapporto di lavoro instaurato con la società editrice, nonché dalla destrezza, in quanto la condotta era apparsa connotata da abilità e idonea a eludere la sorveglianza sulle lastre sottratte in quanto il vetro posteriore dell’autovettura Fiat Panda era stato coperto con cartone al fine di non rendere visibili le lastre collocate all’interno del veicolo.
La difesa degli imputati ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.
All’odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 d.l. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d. lgs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso che il vizio di manifesta illogicità della motivazione deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi , dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074 – 01; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794 – 01). A tal riguardo, deve tuttora escludersi la possibilità di «un’analisi orientata a esaminare in modo separato e atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati e a fornire risposte circoscritte ai diversi atti e ai motivi a essi relativi» (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, COGNOME, Rv. 239789 01), e la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099 – 01).
La mancata rispondenza delle considerazioni svolte nella motivazione alle acquisizioni processuali può, peraltro, essere dedotta quale motivo di ricorso a condizione che comporti il cosiddetto travisamento della prova e purché siano indicate in maniera specifica e inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne siano effettuati una monca individuazione o un esame parcellizzato. E il ricorso che, in applicazione della formulazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., intenda far valere il vizio di «travisamento della prova» deve indicare quale sia l’informazione inesistente o l’omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica.
Sotto tale profilo, la censura difetta di specificità.
2. La Corte di appello, considerate ininfluenti sul giudizio le eccezioni di natura processuale sollevate dagli appellanti, ha ritenuto fondati nel merito gli appelli, considerando che le dichiarazioni confessorie degli imputati non fossero riferibili alle lastre ‘nuove’ oggetto di contesta zione e che la prova dichiarativa non avesse dimostrato con certezza la riconducibilità del furto agli imputati. La Corte
territoriale ha sottolineato come il teste COGNOME avesse chiarito che i dipendenti accedevano al magazzino solo se incaricati in tal senso e che le lastre custodite erano nuove e destinate alla fotoincisione, ma ha anche evidenziato come lo stesso teste avesse riferito che i fotogrammi ripresi dalle videocamere mostravano una Panda che entrava in un magazzino dove non avrebbe dovuto entrare e gli appellanti intenti a utilizzare un muletto per spostare dei pacchi; ha, poi, constatato come l’ammanco di circ a 60 lastre fosse stato accertato tra il 24 e il 25 agosto, quale premessa dell’incarico dato a NOME NOME e COGNOME NOME di sistemare il magazzino nel quale si trovavano cartoni e altro materiale, mentre in data 25 agosto, a seguito di un ulteriore controllo, era stata accertata la mancanza di altri 14 pacchi di lastre di stampa. Al contempo, il sistema di videosorveglianza aveva consentito di verificare che il dipendente NOME, terminata l’attività di sistemazione, si era posto alla guida dell’auto Fiat Panda, entrando a marcia indietro in un deposito ove si era intrattenuto con il COGNOME, uscendone poco dopo e dirigendosi verso l’area esterna della RAGIONE_SOCIALE del Sud per poi rientrare all’interno dell’area di pertinenza della società dopo pochi minuti .
Considerato che la prova dichiarativa aveva dimostrato che l’auto era stata ripresa con i sedili in posizione regolare e che le riprese non avevano rilevato la copertura del vetro posteriore dell’auto, in ipotesi accusatoria funzionale a occultare il materiale trafugato, il giudice di appello ha rimarcato come la mancanza di un pacco da 60 lastre fosse stata riscontrata già il 24 agosto 2017 e che, a seguito di un inventario effettuato il giorno successivo, l’ammanco ammontava a circa 900 lastre per un peso complessivo di kg.250, avvolte in pacchi da 60 lastre, sottolineando come il lavoro svolto dagli imputati il 25 agosto 2017 fosse proprio quello di spostare le lastre e sistemarle nel magazzino, anche utilizzando il muletto. Ne ha tratto la logica conclusione della mancanza di elementi concreti a supporto dell’ipotesi secondo la quale l’ammanco di 14 pacchi contenenti 60 lastre ciascuno verificatosi il 25 agosto 2017 fosse addebitabile agli imputati, sia perché l’utilizzo del muletto all’interno del magazz ino ubicato al piano terra era giustificato dalle mansioni e dalla natura dell’incarico ricevuto dai superiori, sia perché erano rimaste del tutto prive di riscontro la sottrazione di 14 pacchi di lastre e la relativa collocazione nell’abitacolo della Fiat Panda, sia perché la perquisizione effettuata nell’immediatezza nei locali della ditta RAGIONE_SOCIALE, dove secondo l’accusa il materiale sarebbe stato portato, aveva dato esito negativo, sia perché l’autovettura si era allontanata dai locali aziendali s olo per pochi minuti, insufficienti a raggiungere dalla sede della RAGIONE_SOCIALE del Sud la via dove è la predetta ditta RAGIONE_SOCIALE. La Corte territoriale ha, altresì, evidenziato la contraddittorietà delle prove inerenti all’ubicazione dei locali oggetto delle ri prese, atteso che, secondo il teste COGNOME, la Fiat Panda era stata ripresa mentre
entrava nel magazzino a piano terra e il deposito delle lastre si trovava al primo piano, non accessibile a veicoli, in contrasto con la deposizione di altri testimoni che avevano riferito dell’ingresso dell’auto nel magazzino in cui erano collocate le lastre.
Sulla base di tali emergenze istruttorie, i giudici di appello hanno ritenuto inverosimile che, a fronte di un primo ammanco di una sola confezione di lastre riscontrato il 24 agosto 2017, il giorno dopo fosse stata scoperta la scomparsa di 14 confezioni contenenti ciascuna 60 esemplari, attribuita agli appellanti solo perché presenti nelle ore in cui si sarebbe verificata tale sottrazione, prestandosi tale ricostruzione alla lettura alternativa secondo la quale la verifica del 24 agosto 2017 non fosse stata condotta in modo completo ed esaustivo, tanto da consigliare un riordino dei locali, eseguito il 25 agosto, così da consentire l’accertamento di un ammanco più consistente di quello accertato il giorno precedente.
A fronte di tale apparato argomentativo, il motivo di censura risulta tendente a sollecitare questa Corte a rivalutare le prove, è aspecifico con riguardo al travisamento delle prove e propone, sotto l’egida della manifesta illogicità , una lettura alternativa del compendio istruttorio.
Nel ricorso si è, in primo luogo, ribadito che gli imputati avevano confessato di aver sottratto il materiale dal magazzino sociale, senza confrontarsi con la motivazione resa dalla Corte territoriale circa la non corrispondenza tra l’accusa e il contenuto delle dichiarazioni confessorie.
La difesa contesta che la perquisizione presso la ditta RAGIONE_SOCIALE sia avvenuta nell’immediatezza del fatto, essendo stata invece effettuata solo due mesi dopo, e a tal fine allega la comunicazione della notizia di reato del 12 ottobre 2017, senza tuttavia considerare che tale elemento non appare dotato di decisività, neppure allegata, ove lo si confronti con il complesso degli argomenti svolti a sostegno della decisione.
Con riguardo, in particolare, alla qualità e alla quantità delle lastre asseritamente sottratte, il ricorrente si limita a menzionare il capo di imputazione senza specifico confronto con la motivazione della sentenza assolutoria, che si fonda piuttosto sul la descrizione dei beni sottratti fornita dall’amministratore delegato della società e che confronta tale descrizione con quella dei beni che gli imputati hanno dichiarato di aver asportato.
Nel ricorso viene, inoltre, confrontata la dichiarazione resa dall’imputato COGNOME a proposito del prelievo di lastre ‘usate’ con quella resa dall’imputato COGNOME, il quale avrebbe fatto riferimento a lastre ‘in disuso’ ma, a ben vedere, con tali argomenti si propone una rilettura delle risultanze istruttorie senza evidenziare alcuna manifesta illogicità nel ragionamento svolto dalla Corte territoriale,
tendendo a parcellizzare argomenti che invece, ove considerati nel loro complesso, risultano fornire una logica e congrua indicazione dell’ iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire all’assoluzione.
Per tali ragioni il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Alla inammissibilità segue la condCOGNOME del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condCOGNOME il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 23/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME