Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10367 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10367 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COPERTINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo manifesta illogicità della motivazione (con travisamento della prova) in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all’art. 189, co. 6 e 7, cod. strada, con particolare riferimento alla ritenuta in tendibilità della teste COGNOME NOME e al travisamento della dichiarazione testimoniale del Maresciallo COGNOME.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno motivatamente confutato la tesi difensiva, riproposta tout court, ritenuta inidonea a superare gli argomenti esposti dal tribunale per giungere ad identificare nel COGNOME l’autore del reato, benché tale soggetto avesse il volto coperto da un casco e benché il sistema di video-sorveglianza di un vicino esercizio commerciale non avesse fornito utili indicazioni utili a tale scopo.
Come ricorda la sentenza impugnata, gli indizi a carico del COGNOME sono rappresentati: a. dai documenti rinvenuti sull’asfalto in corrispondenza del luogo del sinistro; si trattava di un modulo per ritiro di analisi mediche relativo ad NOME – compagna del COGNOME – nonché di documentazione bancaria intestata allo stesso COGNOME; e la versione offerta dagli appellante secondo cui la presenza di quei documenti sul luogo dell’incidente fosse del tutto casuale è stata ritenuta inverosimile in quanto Durante NOME, padre della persona offesa e presente ai fatti, ha riferito con certezza che quei documenti erano stati persi dal conducente del ciclomotore dopo l’impatto (“ho trovato dei documenti a terra che erano caduti da lui perché dove ha sbattuto sopra al marciapiede, c’erano questi documenti”); b. dalla circostanza che il COGNOME non veniva rinvenuto presso la sua abitazione dai Carabinieri che in tale luogo si recavano sulla scorta del rinveni-
mento, sul luogo dell’incidente, di documenti a lui riferibili; c. dalla ulteriore cir stanza che, rintracciato dopo circa un’ora, il COGNOME presentava escoriazioni recenti sulle braccia del tutto compatibili con la caduta dal ciclomotore; e la presenza di tali abrasioni è stata personalmente accertata dal AVV_NOTAIO.11o COGNOME e risulta dalle fotografie effettuate dai Carabinieri in Caserma ed acquisite in atti; in tal guisa la presenza di-tali escoriazioni è stata cristallizzata in maniera certa, risultando non necessario procedere ad un accertamento ex art. 360 cod. proc. pen, come richiesto dalla difesa dell’imputato; d. della circostanza, riferita dal COGNOME, che il COGNOME era solito utilizzare un ciclomotore di grossa cilindrata dello stesso tipo di quello coinvolto nel sinistro che, peraltro, “era spesso posteggiato nei pressi di INDIRIZZO“, luogo di residenza dell’imputato; il testimone ha precisato che tale ciclomotore era di proprietà del COGNOME; quest’ultimo, richiesto dai Carabinieri di consegnare il mezzo, non vi aveva provveduto (il AVV_NOTAIO ha dichiarato che, dopo il sinistro, il ciclomotore di proprietà del NOME non è stato più rivenuto).
A tale ultimo proposito non appaiono fondate le deduzioni difensive, dovendosi ricordare che, questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza di una c.d. “doppia conforme”, ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l’affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. Sez. 4, n. 19710/2009, Rv. 243636 secondo cui , sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), introdotta dalla I. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio d travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un’informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c. d. doppia conforme, superarsi il limite del “devolutum” con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alla critiche dei moti di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice; conf. Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, COGNOME, Rv. 257499; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013 dep. 2014, COGNOME, Rv. 258432; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, COGNOME ed altro, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 dep. 2017, RAGIONE_SOCIALE ed altro, Rv. 269217).
Nel caso dì specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del tribunale e, dopo avere
preso atto delle censure degli appellanti, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell’imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese nel precedente grado e riproporre la propria diversa lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati.
Nel descritto contesto – caratterizzato dal totale silenzio dell’imputato anche solo per spiegare una giustificazione alternativa circa la presenza di documenti riferibili a lui ed alla compagna il giorno e sul luogo dell’incidente – la Corte terr toriale ha motivatamente ribadito l’assoluta inidoneità della testimonianza di COGNOME NOME – cognata dell’imputato e, dunque, non del tutto disinteressata a fornire un alibi al congiunto – che ha sostenuto di essere stata in compagnia del COGNOME e della COGNOME il pomeriggio del 20 ottobre, giorno del sinistro stradale, e precisamente dalle ore 17-17,15 circa sino alle ore 18.50-19 per accompagnare i due conviventi presso l’ospedale di Copertino, ove la COGNOME doveva sottoporsi a visita ecografica. La COGNOME ha ulteriormente riferito che l’imputato non presentava escoriazioni.
Ebbene, le dichiarazioni della COGNOME non sono state ritenute attendibili sotto vari profili; infatti: a. la documentazione prodotta in atti dalla difesa dell’imputat rivela che l’esame si svolse non oltre le ore 17.44 (come si evince dall’orario apposto sul referto ecografico), sicché non si comprende la ragione per la quale la coppia avrebbe dovuto trattenersi in ospedale oltre le ore 18.45; b. il referto medico non certifica la presenza del COGNOME in ospedale; c. quand’anche l’imputato si fosse recato assieme alla COGNOME ed alla COGNOME in ospedale, non è escluso che il medesimo, una volta rientrato in Leverano – peraltro distante pochi chilometri da Copertino – possa poi essere nuovamente uscito a bordo del ciclomotore; d. rimarrebbe da dimostrare la presenza di escoriazioni riscontrate sul braccio del COGNOME circostanza sulla quale, come per il resto della vicenda, l’imputato non ha fornito spiegazione alcuna.
Con motivazione logica e congrua, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che il quadro indiziario esposto, connotato dai requisiti di cui all’art. 192 cod. proc. pen., fosse univocamente orientato verso l’identificazione del COGNOME quale conducente del ciclomotore che travolse e ferì la Durante, non residuando alcun dubbio “ragionevole” al riguardo.
Sul punto la sentenza impugnata opera un corretto governo della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in terna di prova, il dubbio idoneo ad introdurre un’ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello “ragionevole”, ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alter-
native, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell’ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un’ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 – 04).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024
Il C nsigliere estensore
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Il reidente