Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43879 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43879 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato in Serbia il 26/10/1985, avverso la sentenza del 09/02/2024 del Tribunale di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso lette le memorie depositate dall’avv. NOME COGNOME difensore dell’imputato
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9 febbraio 2024 il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, ha giudicato NOME colpevole del reato di cui agli artt. 110, 727 cod.pen. Come in epigrafe imputatogli e, per l’effetto, lo ha condannato alla pena di euro 1,500,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. Ha invece assolto il coimputato NOME COGNOME ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod.proc.pen..
NOME ha interposto, a mezzo del difensore, tempestivo ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, entrambi per violazione dell’art. 606, comma 1, lett e) cod.proc.pen.:
2.1. il primo per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, siccome risultante dal testo del provvedimento impugnato e dal verbale di udienza del 9 febbraio 2024 contenete la deposizione del teste COGNOME sub specie di travisamento della prova su circostanza decisiva ai fini della decisione e, in particolare, sull’identificazione del ricorrente quale autore del reato: l’esame del teste COGNOME è stato introdotto con ordinanza del Tribunale ai sensi dell’art. 507 cod.proc.pen. («il giudice, ritenendo necessario un approfondimento istruttorio in ordine alla identificazione degli imputati, ai sensi dell’articolo c.p.p., dispone la citazione testimoniale del vice brigadiere NOME COGNOME in servizio alla stazione dei carabinieri di Osimo»); all’udienza il teste ha riferito sulle indagin svolte dopo la denuncia sporta da NOME COGNOME il 12 luglio 2019 “in base alle quali l’autovettura di cui sopra è risultata appartenere alla società RAGIONE_SOCIALE di Baleani Marco ed essere stata concessa in uso al dipendente NOME COGNOME con targa prova”; la presenza all’interno dell’auto dell’odierno ricorrente sarebbe stata ritenuta dal Tribunale sulla scorta della “descrizione dei due occupanti da parte di NOMECOGNOME “in base alla quale, per mere ragioni anagrafiche, uno dei due poteva essere COGNOME“; in ciò, ossia nell’utilizzazione di una informazione inesistente, consisterebbe il travisamento della prova alla base dell’invocato annullamento della sentenza impugnata;
2.2. il secondo per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, siccome risultante dal testo del provvedimento impugnato e dal verbale di udienza del 29 settembre 2023, contenente la deposizione del teste NOME COGNOME sub specie di travisamento della prova su circostanza decisiva ai fini della decisione e, in particolare, sull’intenzionale abbandono dei tre cuccioli di cane di cui al capo di imputazione; la sentenza recita, a pagina 2, che NOME avrebbe dichiarato che dall’autovettura Audi A4 che la precedeva «venivano gettati due cuccioli di cane»; diverso sarebbe il tenore della testimonianza resa da COGNOME all’udienza del 29 settembre 2023, quando la stessa ha dichiarato, si assume, di aver visto i cuccioli cadere dal lato destro dell’automobile, senza precisare se dal finestrino anteriore o posteriore, e, a richiesta del pubblico ministero, “li ha vis cadere o li ha visti gettare?”, ha risposto “ho visto cadere dal lato passeggero i cagnolini, dal finestrino, ovviamente, non era una cosa che lanciavano”; determinante è che i cuccioli fossero caduti, non essendo più presumibile, in quest’ultimo caso, la volontà di abbandono, e del resto non è emerso che i predetti cuccioli fossero domestici o avvezzi alla cattività, al contrario, la condotta tenuta in immediata successione temporale da parte degli occupanti della Audi 4, col
tentativo di riprendere gli animali (due su tre sono stati recuperati) è incompatibile con la volontà di abbandono; l’errore sulla ricognizione del contenuto oggettivo della deposizione della teste COGNOME costituisce travisamento della prova censurabile ex art. 606, comma 1, lett e, cod.proc.pen., alla base dell’invocato annullamento della sentenza impugnata.
Il Procuratore generale, con conclusioni scritte ha invocato pronuncia di inammissibilità del ricorso, ritenendo lo stesso incentrato sulla denuncia di travisamento del fatto piuttosto che su travisamento della prova.
Con memorie scritte, anche di replica alle conclusioni del Procuratore generale, la difesa, riportandosi al contenuto del ricorso, ne ha invocato l’accoglimento. Ricorrerebbe il travisamento di prova dedotto in ricorso e non il travisamento del fatto ritenuto dal Procuratore Generale. Né il ricorrente, a fronte di una mancata identificazione in senso proprio (tant’è che, sul punto specifico, il Tribunale volle sentire il V.B. Martino ex art. 507 c.p.p.), era tenuto fornire una ricostruzione migliore di quella fatta propria dal Giudice di merito, esclusivamente valorizzando informazioni inesistenti nel materiale istruttorio.
Ha, in via ulteriore, dedotto che nelle more la contravvenzione di cui al capo di imputazione (art. 727 c.p.), in ipotesi commessa il giorno 11/07/2019, deve intendersi definitivamente prescritta, ex artt. 157 comma I e 161 comma II c.p., dall’11/07/2024, non essendo applicabile al caso di specie, ratione temporis, il disposto del nuovo art. 161-bis c.p (trattandosi di reato commesso anteriormente al termine di cui all’art. 2 comma III I. n. 134/2021, ovvero il 01/01/2020).
CONSIDERATO IN DIRITTO
È necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come sia esclusa la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un’indagine sul discorso giustificativo della decisione finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l’adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il su convincimento.
La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. “travisamento della prova” (consistente nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio,
travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione.
Non è deducibile nel giudizio di legittimità, il travisamento del fatto, stante l preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6^, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, CED Cass. n. 253099).
Devono, pertanto, essere dichiarate inammissibili, perché non consentite, le doglianze prospettate nel ricorso le quali, benché prospettate come travisamenti della prova riguardano, in realtà presunti “travisamenti del fatto”.
Nel caso in esame non si è in presenza dell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omissione della valutazione di una prova.
La circostanza che l’autovettura fosse stata concessa in uso esclusivo al COGNOME NOME con targa prova emergeva chiaramente dagli atti, né era mai stata contestata; risultava, altresì, che la descrizione da parte della teste oculare fosse compatibile con l’età anagrafica del COGNOME NOME
Del pari deve ritenersi con riferimento alla parte della deposizione di COGNOME relativa alla descrizione della azione osservata e descritta all’udienza del 29 settembre 2023 (il cui verbale, come quello del febbraio 2024, è allegato al ricorso), di cui la difesa allega e commenta uno stralcio (quello sopra riportato), ma il cui significato complessivo, frutto della lettura dell’intera deposizione, risulta ben esplicitato nella sintesi operatane dal giudicante, laddove la teste prima rappresenta di aver osservato, da tergo, e da una certa distanza, la ‘caduta’ dal lato destro dell’autovettura, lato passeggero, di quelli che poi, arrestata la marcia e quindi da vicino, ha appurato essere dei cuccioli di cane; quindi che i due occupanti l’auto Audi 4 “non so se accorgendosi della nostra presenza, o del fatto che noi ci eravamo accorti dell’accaduto (entrambe evenienze che sollecitano la non spontaneità del gesto n.d.r.) vanno per recuperare questi due cuccioli e li riportano nella propria auto e vanno via”; infine, a conferma della contestazione del pubblico ministero, parlando dei predetti soggetti ” prima si sono giustificati, cioè g occupanti dell’Audi, dicendo che i cani li avevano trovati per strada e che poi erano stati al canile, ma non li avevano voluti prendere. Infine, alla mia minaccia di denuncia, mi hanno detto che erano fuggiti dall’auto. Dopodiché, dopo che io facevo una segnalazione telefonica ai carabinieri, loro hanno provveduto a recuperare due cagnolini su tre che ho visto gettare dal veicolo in corsa”.
Dichiarazioni valutate, dal giudice di merito, in particolare sulla volontarietà del gesto abbandonico, come da sentenza, con motivazione immune dai vizi denunciati.
La ricostruzione alternativa del fatto prospettata dal ricorrente -secondo cui per un verso vi sarebbe potuto essere un altro soggetto alla guida dell’autovettura, per altro verso, i cuccioli avrebbero, tutti, improvvidamente cercato di gettarsi, in via autonoma, dall’abitacolo, e, in specie, dal finestrino lato passeggero- non solo sembra contraddetta da quanto sopra rammentato, ma non trova fondamento in alcun elemento probatorio, ma fuoriesce dai limiti del sindacato di legittimità.
In questa sede non è infatti consentita la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione nel giudizio di legittimità di sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).
Intende questo collegio ribadire i principi reiteratamente affermati da questa Corte in tema di travisamento della prova, come chiariti da Sez. 3, n. 33796 del 2021 secondo cui, alla luce della completa disamina della giurisprudenza di legittimità, si conclude che « a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l’indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata; b) l’esame può avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne deduce il travisamento, purché l’atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali; c) la natura manifesta della illogicità de motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto; d) non è consentito, in caso di cd. “doppia conforme”, eccepire il travisamento della prova mediante la pura e semplice riproposizione delle medesime questioni fattuali già devolute in appello soprattutto quando, , la censura riguardi il medesimo compendio probatorio non avendo la Corte territoriale attinto a prove diverse da quelle scrutinate in primo grado. Non è perciò consentito, in sede di legittimità, interloquire direttamente con la Suprema Corte sul significato delle prove assunte in sede di giudizio di merito sollecitandone
l’esame e proponendole quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione; in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quando venga dedotto il travisamento/significante della prova. Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento -come detto – per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. 3.14.Alla Suprema Corte, dunque, non interessa come il giudice avrebbe potuto decidere: interessa come ha deciso sulla base delle prove specificamente indicate nel provvedimento impugnato. Il progetto di una decisione diversa può essere scrutinato dalla Corte di cassazione alla condizione che: a) il ricorrente individui innanzitutto le prove indicate dal giudice ai fini della decisione e ne eccepisca il travisamento, nel senso sopra spiegato; b) le prove travisate e/o quelle omesse siano decisive, in grado cioè di disarticolare il fondamento fattuale del ragionamento logico; c) esse siano allegate per intero all’atto di ricorso o ne sia comunque indicata la specifica collocazione nel fascicolo processuale, non essendo consentito riportare per stralci tali prove ed inserirle in modo discorsivo nel ricorso quasi si trattasse di una arringa difensiva più acconcia ad un’impugnazione discussa in sede di merito che ad un ricorso in sede di legittimità.»
I motivi proposti col ricorso devono, dunque, essere dichiarati inammissibili.
Ne discende l’inammissibilità, derivata, del motivo aggiunto proposto come memoria integrativa ex art. 611 cod.proc.pen. ex art. 585, comma 4, cod.proc.pen. E relativo alla pretesa maturata prescrizione del reato contravvenzionale per cui è processo.
E’ allora di tutto evidenza come il motivo aggiunto, speso sulla consumata prescrizione, non fosse affatto contemplato nel ricorso e non potesse considerarsi uno sviluppo di alcuno dei motivi originari.
A tal proposito si è, ad esempio, affermato (Sez. 3, n. 23929 del 25/02/2021 Ud. (dep. 18/06/2021 ) Rv. 282021 – 01) che «L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di esaminare il motivo nuovo concernente l’eccezione di prescrizione, ancorché maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza d’appello, poiché l’inammissibilità dei motivi principali di impugnazione si estende ai motivi nuovi, ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (In motivazione la S.C. ha osservato che il principio vale, a maggior ragione, in relazione all’eccezione di prescrizione contenuta in successivi atti di parte, per i quali opera, oltre alla preclusione anzidetta, anche quella più generale del termine di quindici giorni prima dell’udienza per la presentazione dei motivi nuovi, fissata dall’art. 585 comma 4, prima parte, cod. proc. pen.).»
Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai s dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto con infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato prese senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende. Così deciso in Roma il 9 ottobre 2024