Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 21822 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 21822 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TREVIGLIO il 11/06/1960
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito, per l ‘ imputato, l ‘ avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l ‘ accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 13 giugno 2024 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento in data 19 settembre 2022 con la quale NOME COGNOME era stato condannato, con la recidiva semplice, alla pena di 7 mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole dei reati, unificati dalla continuazione, di cui agli artt. 61 n. 2, 81 comma 2, 110, 494 cod. pen., commessi in luogo imprecisato e in epoca compresa tra il 9 marzo 2018 e il 28 aprile 2018, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con soggetti ignoti, al fine di procurarsi un vantaggio e per commettere il reato di truffa al medesimo contestato, indotto in errore gli utenti del sito www.subito.it , mediante la pubblicazione di fittizi annunci di vendita di un autoveicolo Mitsubishi L200 4×4 , presentandosi ai potenziali acquirenti, in particolare a NOME COGNOME come l ‘ effettivo intestatario del mezzo, NOME COGNOME all ‘ insaputa e senza il consenso di quest ‘ ultimo, in tal modo sostituendo illegittimamente la propria all ‘ altrui persona.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per il tramite del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla responsabilità dell ‘ imputato in ordine al reato allo stesso ascritto. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., che dall ‘ esame dei verbali delle udienze del 31 maggio 2021 e del 22 novembre 2021 (di cui la Difesa chiede l ‘ inserimento da parte della cancelleria del Giudice di appello nel fascicolo da allegare al presente ricorso ex art. 165bis , comma 2, disp. att. cod. proc. pen.) risulti evidente che il soggetto che aveva contattato NOME ed era riuscito a farsi inviare la carta di identità del medesimo (per poi sostituirsi a costui nei contatti con COGNOME) non fosse l ‘ imputato, considerato che, nella sua deposizione del 22 novembre 2021, COGNOME aveva riferito di essere stato contattato (attraverso diversi numeri di telefono) da soggetti stranieri (così a pag. 12 del verbale di udienza del 22 novembre 2021), come evidenziato nell ‘ atto di appello, senza che la Corte territoriale abbia dedicato alcuna parola al riguardo. Inoltre, dalla deposizione del teste COGNOME in data 21 giugno 2021 sarebbe emerso come nessuno dei numeri di telefono utilizzati per contattare COGNOME e COGNOME fosse intestato a COGNOME e come essi fossero, invece, tutti intestati a soggetti stranieri irregolari (così pag. 4 del verbale di udienza del 31 maggio 2021), essendo l ‘ utenza utilizzata nella truffa ai danni di COGNOME
intestata a un cittadino straniero (così pag. 7 del verbale di udienza del 31 maggio 2021); circostanza parimenti richiamata nell ‘ atto di appello, senza che il Giudice di secondo grado se ne sia fatto carico. Infine, dalla deposizione dello stesso COGNOME sarebbe emerso, quanto alla carta Postepay utilizzata per truffare COGNOME e non trovata presso l ‘ abitazione di COGNOME (così a pag. 8 del verbale di udienza del 31 maggio 2021), che di essa COGNOME avesse denunciato il furto (come indicato a pag. 9 del verbale della stessa udienza); circostanze anch ‘ esse chiaramente evidenziate nell ‘ atto di appello, senza che, anche in questo caso, la Corte territoriale si sia soffermata su quanto dedotto.
In conclusione, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata in quanto non avrebbe risposto ai rilievi difensivi formulati nell ‘ atto di appello da cui sarebbe emerso che COGNOME non aveva contattato né COGNOME né COGNOME e che la carta Postepay allo stesso intestata era stata utilizzata da altri soggetti che se ne erano illegittimamente impossessati. Non a caso, in due altre occasioni, COGNOME sarebbe stato assolto per non avere commesso il fatto da analoghe imputazioni connesse all ‘ uso della medesima carta Postepay nel medesimo periodo (si richiamano le sentenze del Tribunale di Bergamo e del Tribunale di Chieti, la prima delle quali allegata al ricorso introduttivo e la seconda prodotta all ‘ udienza odierna).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va premesso che in esito al giudizio di primo grado, nel corso del quale erano stati escussi la persona offesa del delitto di truffa, NOME COGNOME e il teste di polizia giudiziaria NOME COGNOME ed erano stati acquisiti gli atti e la documentazione offerta dalle parti, il Tribunale, dopo avere dichiarato la estinzione del delitto di truffa contestato al capo 1) per remissione di querela, aveva ritenuto che l ‘ imputato fosse colpevole del reato ascrittogli al capo 2). Il Collegio di merito aveva, infatti, ritenuto dimostrato che NOME COGNOME fosse stato contattato dall ‘ imputato per l ‘ acquisto dell ‘ autoveicolo di cui il primo era titolare, la cui cessione era stata convenuta per 7.600 euro; che COGNOME avesse trasmesso all ‘ imputato alcune foto del veicolo, una copia del documento di identità e del libretto di circolazione del veicolo; che COGNOME avesse pubblicato sul sito www.subito.it fittizi annunci di vendita del autoveicolo, presentandosi ai potenziali acquirenti come COGNOME e fornendo copia del documento di identità di quest ‘ ultimo e della carta di circolazione del veicolo e, dunque, sostituendosi a costui e a sua insaputa, poi concorrendo a indurre in errore NOME COGNOME sulla serietà dell ‘ offerta e sulla sua identità, determinandolo a corrispondere la
somma di 2.720,00 euro quale corrispettivo per la vendita del mezzo, versata sul conto appoggiato a una carta postepay intestata allo stesso COGNOME e senza che però si procedesse al passaggio di proprietà e alla consegna del veicolo.
2.1. A seguito dell ‘ appello del Difensore dell ‘ imputato, con cui si lamentava la mancanza di elementi a suffragio dell ‘ ipotesi che la pubblicazione degli annunci falsi fosse allo stesso imputabile, adducendo che gli account all’uopo utilizzati fossero stati clonati da ignoti e che i numeri delle utenze utilizzate dai truffatori fossero riconducibili a stranieri irregolari, la Corte territoriale ha, tuttavia, ritenuto l ‘ infondatezza dell ‘ impugnazione. Al riguardo, essa ha osservato come sia stata ampiamente dimostrata, nel corso del giudizio primo grado, la responsabilità dell ‘ imputato, sulla cui la carta Postepay Evolution n. NUMERO_CARTA era stata accreditata da COGNOME la somma di 2.720,00 euro, come confermato dagli screenshots dei messaggi via whatsapp intercorsi tra COGNOME e una certa COGNOME presentatasi come moglie di NOME COGNOME, nei quali venivano mostrate fotoriproduzioni dei versamenti effettuati sulla carta Postepay . Inoltre, dalle conversazioni whatsapp e dai vari annunci si evinceva la presenza delle foto della vettura inviate a COGNOME da parte di COGNOME unitamente ai suoi documenti di identità e alla carta di circolazione del veicolo.
3. L ‘ esposizione che precede dà conto del percorso motivazionale che sostiene l ‘ affermazione di responsabilità di COGNOME, costituito dalla reciproca integrazione dei due provvedimenti di merito, secondo lo schema della cd. doppia conforme. A fronte di tale percorso, le odierne censure si configurano, sostanzialmente, come ipotesi di travisamento della prova per omissione, essendo stata dedotta, pur dinnanzi a una specifica doglianza formulata in sede di appello, la mancanza di motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione (per tale nozione si veda, tra le tante pronunce, Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457 – 01). E, tuttavia, costituisce un consolidato approdo interpretativo nella giurisprudenza di legittimità la circostanza che, proprio nel caso della cd. doppia conforme, il vizio del travisamento della prova, per omessa valutazione di una prova decisiva, deve ritenersi inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ove il motivo sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con la violazione dei limiti del devolutum e l’ improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, COGNOME, Rv. 281665 -01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217 -01; Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, COGNOME, Rv. 243636 -01).
Nel caso di specie, invero, la circostanza costituita dalle dichiarazioni del teste COGNOME in ordine alla denuncia di furto della carta Postapay su cui erano state
accreditate le somme da parte di COGNOME effettuata dall ‘ imputato nel corso dello stesso mese di marzo, non era stata dedotta nell ‘ atto di appello, secondo quanto può evincersi dalla lettura dell ‘ atto di impugnazione e secondo quanto è confermato dalla stessa lettura della sentenza impugnata, che non fa alcun cenno a tale deduzione nella sintesi dei motivi di appello.
Né, peraltro, l ‘ odierno ricorso ha saputo evidenziare adeguatamente la decisività della relativa deduzione. Infatti, è senz’altro corretto che le sentenze di merito abbiano riconosciuto la rilevanza probatoria decisiva della circostanza che le somme accreditate da COGNOME fossero transitate in un conto nella disponibilità dell ‘ imputato; sicché, apparentemente, la deduzione difensiva, secondo cui in realtà la carta non fosse più, al momento dell’accredito, nella sua disponibilità, sembrerebbe avere, di per sé, un carattere di decisività. Tuttavia, l’argomentazione difensiva non appare affatto conclusiva sul piano logico (e, dunque, giuridicamente decisiva), ove si consideri che se COGNOME fosse realmente estraneo all’operazione truffaldina non potrebbe spiegarsi, proprio da un punto di vista razionale, come gli ignoti autori del raggiro avessero potuto presentarsi a COGNOME, in occasione del primo contatto con costui in data 8 marzo 2018, con le generalità di COGNOME, già sapendo, con congruo anticipo, che costui, qualche tempo dopo, avrebbe smarrito la carta di credito, come dallo stesso denunciato, e che essa avrebbe potuto essere utilizzata per l’illecita transazione. Invero, se si ritiene, con le due sentenze di merito, che già al momento di quel primo contatto, coloro i quali si erano presentati a COGNOME con le generalità di COGNOME intendevano realizzare una truffa, non può certo ritenersi verosimile che essi potessero sapere che l’imputato avrebbe perduto la sua carta e che essa sarebbe finita nella loro disponib ilità, onde poter essere utilizzata proprio per l’esecuzione dell’azione delittuosa programmata. Considerazioni, queste, su cui il ricorso omette di offrire qualunque ragionevole argomentazione.
Quanto, poi, alle ulteriori censure concernenti l ‘ asserita omessa motivazione in ordine al fatto che le telefonate con NOME fossero state compiute da soggetti aventi un accento straniero e che le utenze utilizzate in occasione delle conversazioni con costui e con NOME fossero intestate a persone di nazionalità non italiana, le sentenze di merito non hanno ritenuto di attribuire a tali circostanze alcuna decisiva valenza, considerato il dato, ritenuto assorbente, dell ‘ accredito delle somme su un conto riferibile all ‘ imputato; tanto più che l ‘ imputazione relativa al delitto di truffa ne ipotizzava la commissione in una forma concorsuale, ovviamente compatibile, sul piano logico, con il coinvolgimento di complici stranieri. Ciò che, pertanto, rende generica la relativa doglianza, in quanto non idonea a incidere, ancora una volta in termini decisivi, sul ragionamento probatorio svolto dalle due sentenze di merito.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell ‘ inammissibilità medesima consegue, a norma dell ‘ art. 616 cod. proc. pen., l ‘ onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 aprile 2025