Travisamento della Prova: Quando un Errore non Cambia la Sentenza
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sul concetto di travisamento della prova nel processo penale. In un caso di truffa, la Suprema Corte ha chiarito che non basta individuare un potenziale errore nella valutazione di un indizio per ottenere l’annullamento di una condanna; è necessario che quell’errore sia ‘decisivo’, ovvero in grado di smontare l’intero castello accusatorio. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di truffa. La vicenda ruotava attorno a un mancato pagamento, per il quale l’imputato aveva inviato alla vittima, tramite un messaggio WhatsApp, un codice di riferimento operazione (CRO) che si era poi rivelato non valido. L’imputato, nel suo ricorso per Cassazione, sosteneva che i giudici di merito avessero commesso un errore, un cosiddetto travisamento della prova, nell’attribuirgli con certezza la provenienza di quel messaggio.
Secondo la difesa, questo errore avrebbe minato alla base la prova della sua responsabilità. Inoltre, il ricorrente insisteva nel sostenere che la questione avesse una rilevanza puramente civilistica e non penale, riproponendo argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ma la blocca a monte, ritenendo i motivi presentati non idonei a giustificare un riesame della sentenza di condanna. Di conseguenza, la condanna per truffa è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni: la non decisività del travisamento della prova
Il cuore della decisione risiede nella spiegazione del perché il presunto travisamento della prova non fosse rilevante. La Corte ha sottolineato un principio fondamentale: per essere efficace, un vizio di questo tipo deve essere decisivo. In altre parole, l’errore del giudice deve riguardare un elemento talmente importante che, se rimosso, farebbe crollare l’intera struttura logica della motivazione.
Nel caso specifico, i giudici hanno osservato che la riconducibilità del messaggio all’imputato era confermata da un altro elemento, ben più significativo, che la difesa aveva omesso di considerare. Infatti, quando la vittima si era lamentata del mancato accredito della somma, l’imputato l’aveva rassicurata, affermando di aver incaricato la sua segretaria di effettuare il bonifico e che ‘probabilmente c’era stato qualche errore’.
Questo comportamento successivo, secondo la Corte, era una prova schiacciante del suo coinvolgimento, rendendo quasi irrilevante la questione della paternità del primo messaggio WhatsApp. La condanna non si reggeva solo su quell’indizio, ma su un quadro probatorio più ampio e coerente. L’errore lamentato, anche se fosse stato reale, non era idoneo a ‘disarticolare l’intero ragionamento probatorio’.
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte lo ha liquidato come una semplice riproposizione di argomenti già adeguatamente valutati e respinti in appello, dove erano stati chiaramente ricostruiti tutti gli elementi costitutivi del reato di truffa.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un concetto cruciale per chiunque si approcci al processo penale e, in particolare, al giudizio di legittimità. Non ogni imperfezione nella valutazione delle prove può invalidare una sentenza. Il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere liberamente ogni fatto. È un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Un vizio come il travisamento della prova ha successo solo se si dimostra che la decisione si fonda su un errore fattuale macroscopico e, soprattutto, determinante per l’esito del processo. In assenza di questa ‘decisività’, il motivo di ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Quando un’accusa di travisamento della prova può portare all’annullamento di una sentenza?
Secondo la Corte, ciò avviene solo quando l’errore accertato sia così grave da disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo la motivazione della sentenza illogica. Un errore su un elemento non decisivo non è sufficiente.
Perché il messaggio WhatsApp con il CRO non valido non è stato considerato decisivo in questo caso?
Perché la responsabilità dell’imputato era provata anche dal suo comportamento successivo. Egli aveva rassicurato la vittima, dicendo di aver dato istruzioni per il bonifico e che probabilmente c’era stato un errore, ammettendo così implicitamente il suo coinvolgimento nella transazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39827 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39827 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che confermava la penale responsabilità dell’imputato per il reato di truffa e il relativo trattamento sanzionatorio;
rilevato che il primo motivo, che deduce il travisamento della prova in relazione alla provenienza del messaggio whatsapp contenente il CRO non valido, oltre a difettare delle necessarie allegazioni a sostegno è manifestamente infondato in quanto, anche a voler ammettere la sussistenza del vizio, lo stesso è privo del carattere della decisività; che, infatti, la Corte di merito (pag. 3) ha chiarito che la riconducibilità del messaggio all’imputato emerge dal fatto che, alle rimostranze della p.o. circa il mancato accreditamento della somma richiesta, il ricorrente “lo ha rassicurato nel senso che gli ha garantito di aver detto alla segretaria di effettuare il bonifico e che probabilmente c’era stato qualche errore”, emergenza che il difensore pretermette;
che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, evenienza che non è configurabile nella specie;
che il secondo motivo è reiterativo di rilievi già adeguatamente scrutinati in sede di merito con esclusione della rilevanza meramente civilistica della questione, come ribadito dalla Corte territoriale a pag. 3, che ha ricostruito gli estremi costitutivi dell’illecito in contestazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso in Roma 1’8 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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