Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13158 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13158 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a LOVERE il 08/02/1987
avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Brescia ha confermato nei confronti di NOME COGNOME la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo con la quale costui è stato condannato alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 3.000 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 73, co. 5. D.P.R. n. 309/1990, per avere ceduto a NOME COGNOME sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo lordo di 2,7 grammi, contenuti all’interno di Un ovetto di plastica, lanciandoglielo dalla finestr mentre si trovava agli arresti domiciliari per una precedente condanna per spaccio di cocaina.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidandolo a cinque motivi.
2.1.Con il primo si deduce il travisamento della prova, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione che il carabiniere COGNOME si trovava “appostato nella vegetazione” a circa 15 metri dalla finestra e non dietro la cassetta della posta sita a 40 metri dalla finestra, dal ch discenderebbe l’impossibilità di assistere al lancio dell’ovetto dalla finestra d parte del ricorrente. Il dato probatorio travisato sarebbe stato introdotto per l prima volta come oggetto di valutazione dalla Corte territoriale che si è discostata dalla decisione del Tribunale secondo il quale il COGNOME si trovava effettivamente dietro la cassetta della posta che disterebbe dalla finestra solo 10/15 metri.
2.2. Con il secondo motivo si deduce il travisamento della prova e la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione per avere omesso di valutare il video notturno prodotto dalla difesa dal quale si evincerebbe che i carabinieri non avrebbero potuto vedere il Pe lanciare l’ovetto dalla finestra e si sono convinti di avere assistito al lancio, per un preconcetto confermativo, scaturito dall’avere rinvenuto in dosso al COGNOME.
2.3.Con il terzo motivo si deduce il travisamento della prova e vizi di motivazione in ordine all’affermazione che le testimonianze del COGNOME e della madre dell’imputato contrasterebbero con le altre prove introdotte e con la stessa ricostruzione difensiva, con riferimento alla circostanza che COGNOME si fosse recato a casa della suocera a lasciare delle lasagne e che la madre dell’imputato si sarebbe o meno affacciata dalla finestra dove si trovava anche il figlio, circostanze queste che non sono state né ammesse né smentite dai verbalizzanti.
2.4. Con il quarto motivo di deduce la mancata assunzione di una prova decisiva e, in particolare, si riferisce la difesa alla decisione di non dispo l’esperimento giudiziale richiesto per dimostrare che i militari non potevano avere assistito a ciò che hanno ritenuto di avere accertato.
2.5. Con il quinto motivo si deduce vizio di motivazione in ordine alla asserita contraddizione tra la grave dipendenza da cocaina del Pe, la correlazione
con il reato contestato e il progetto riabilitativo da lui intrapreso nonché a mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il P.G., in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato requisitoria scritta chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi tre motivi di ricorso sono tutti manifestamente infondati e la loro trattazione unitaria è ampiamente giustificata dalla premessa che li accomuna.
La difesa, invero, con i motivi di ricorso, reiterativi di quelli propos avverso la sentenza di primo grado, propone una lettura del dato probatorio alternativa rispetto a quella operata dai giudici in maniera conforme nel doppio grado di giudizio, con motivazione Congrua, ·non manifestamente illogica né contraddittoria, sollecitando questa Corte di legittimità a operare un vaglio che le è del tutto estraneo, siccome inerente al fatto e alla valutazione delle prove, che è appannaggio dei giudici del merito.
Nella specie, tale valutazione è stata per l’appunto condotta in maniera conforme nei due gradi di merito (tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, COGNOME, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218), con conseguente inammissibilità di quelle censure intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099).
A quanto detto deve aggiungersi che si versa in ipotesi di c.d. doppia conforme dal che discende che il vizio di travisamento della prova può essere rilevato solo nel caso in cui il ricorrente deduca speificamente che l’argomento travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018 – 01; Sez. 6, n. 19710 del 03/02/2009, COGNOME, Rv. 243636 – 01).
Nel caso in esame le motivazioni poste a fondamento del giudizio di responsabilità non sono illogiche in quanto sorrette nei punti essenziali da argomenti non viziati o da errori evidenti nella applicazione delle regole; non sono affatto contraddittorie né logicamente incoerenti con gli atti del processo.
Per contro gli argomenti spesi dalla difesa non sono affatto idonei a disarticolare il ragionamento svolto dalla Corte.
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Ad avviso di questo Collegio, la Corte territoriale, contrariamente a quanto assume il ricorrente, non si è limitata a puntare sulle dichiarazioni convergenti rese dagli agenti intervenuti i quali avrebbero osservato il lancio dalla finestra, ad opera del ricorrente, dell’oggetto che poi risultava contenere cocaina. Costoro, infatti, hanno anche riferito di avere direttamente osservato anche il COGNOME che dopo il lancio si abbassava per recuperare l’oggetto appena lanciato che nel momento in cui veniva fermato, l’uomo teneva ancora in mano, nonché, ancora prima del contatto tra i due, di avere notato il COGNOME che lanciava sassolini alla finestra del Pe ed effettuava segnali luminosi per attirare la sua attenzione.
Con tali dettagli ricostruttivi dell’intera vicenda, la difesa non s confronta ma si limita ad osservare che dalla distanza tra la finestra e la cassetta della posta non era possibile osservare il lancio, che le condizioni di luce non erano sufficienti e che dunque, nel caso in esame le dichiarazioni rese dai verbalizzanti sarebbero frutto non di quanto direttamente osservato ma del convincimento in capo agli stessi determinatosi per effetto di un “preconcetto confermativo” scaturito dall’avere rinvenuto in dosso al COGNOME l’ovetto contenente lo stupefacente che si assume, con ricostruzione puramente in fatto, che il COGNOME avesse portato con sé per mera dimenticanza mentre andava a portare le lasagne, in ora tarda, “nel garage” della suocera. Salvo determinarsi a passare ripetutamente con la bicicletta sotto la finestra del Pe lanciando sassolini e facendo segnali luminosi. Argomenti difensivi che la sentenza impugnata ha ritenuto in stridente contrasto con le acquisizioni probatorie, soprattutto perché non riescono a spiegare il fatto che COGNOME si sia prontamente ricordato di avere portato con sé la droga solo nel momento in cui veniva avvicinato dal militare dell’Arma, tentando di disfarsene.
Non può non osservarsi che le argomentazioni poste alla base delle censure mosse dal ricorrente non valgono a scalfire la congruenza logica del complesso motivazionale impugnato alla quale si intende piuttosto sostituire una versione alternativa facendo riferimento ai vizi motivazionali di cui all’art. 606 lett. e) co proc. pen. e del travisamento della prova in ipotesi di doppia conforme.
Sotto altro profilo la Corte non ha mancato di porre l’accento sul rinvenimento del bilancino di precisione occultato nel contenitore della biancheria, sul quale erano ancora presenti tracce di “polvere bianca” che la difesa intende fare risalire ad epoca antecedente a quella in cui si sarebbe verificata una perquisizione all’interno dell’abitazione del Pe. L’argomento è del tutto congetturale in quanto con esso si ipotizza il rinvenimento del bilancino sia sfuggito ad una precedente perquisizione della quale non è neppure indicata
l’epoca dimenticando che lo stesso, ancora sporco di sostanza stupefacente, si trovava occultato all’interno della cesta della biancheria da lavare, ovviamente non destinata, per sua natura, a rimanere a lungo nell’apposito contenitore.
Come pure coerentemente la Corte ha ritenuto legittimamente inattendibili le deposizioni della madre dell’imputato e del cliente, ritenute dalle sentenze di merito di favore e inattendibili.
Alla luce di quanto sopra esposto, risulta del tutto indimostrato il bias percettivo che la difesa attribuisce ai militari dell’Arma.
Del pari manifestamente infondato il quarto motivo con il quale si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva per non avere dato seguito, la Corte territoriale, all’esperimento giudiziale richiesto dalla difesa.
A pag. 9 della sentenza impugnata la Corte argomenta in maniera logica e conforme a legge, le ragioni per le quali ha ritenuto non necessario rinnovare l’istruttoria dibattimentale evidenziando che la stessa “si prospetta altresì foriera di potenziale inquinamento, dovendosi ritenere potenzialmente mutate le circostanze di fatto e lo stesso stato oggettivo del luoghi rispetto al settembre 2023”.
Questa Corte da tempo ha sottolineato che la rinnovazione di cui all’art. 603 cod. proc. pen. (cui correttamente deve riferirsi la richiesta di integrazione in appello) è subordinata a specifiche condizioni, e rappresenta un passaggio meramente eventuale e straordinario nello svolgimento del giudizio di appello. Più in particolare, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, prevista dall’ar 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale svolta in primo grado e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti, accertamento che è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 7, n. 36410 del 10/09/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 31188 del 4/07/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, COGNOME, Rv. 274996 – 02, Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, COGNOME, Rv. 262620 -01; Sez. 2, n. 34900 del 07/05/2013, S., Rv. 257086 – 01; Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, COGNOME, Rv. 228353 – 01). Nel rispetto di tali coordinate interpretative, la Corte territoriale ha ritenuto di non esercitare tali poteri di integrazione probatoria valutando la completezza della piattaforma probatoria.
Anche il quinto motivo di ricorso relativo alla presunta contraddizione tra la grave dipendenza da cocaina del Pe, la correlazione con il reato contestato. Il progetto riabilitativo intrapreso e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato.
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Con motivazione affatto contraddittoria la Corte territoriale ha condiviso i giudizio espresso dal primo giudice che ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avuto riguardo alla circostanza che l’avere ceduto lo stupefacente al COGNOME mentre si trovava in regime di detenzione domiciliare per fatto analogo, è stata congruamente valutata in termini di “spiccata inclinazione a delinquere e manifesta capacità criminosa del Pe”.
La RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE impugnata, tra RAGIONE_SOCIALE l’altro, RAGIONE_SOCIALE evidenzia RAGIONE_SOCIALE la contraddittorietà dell’argomento difensivo della serietà del progetto riabilitativo intrapreso, avu riguardo proprio alla collocazione temporale del fatto per il quale si è proceduto e de serio avvio del programma di recupero. Come pure è stata ritenuta congrua la pena irrogata in misura di poco superiore al minimo edittale sul quale è stato apportato l’aumento per la recidiva relativa ad una condanna per un fatto specifico, risalente a pochi mesi prima.
Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 28 marzo 2025
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