Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33662 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33662 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME nato a Mazara del Vallo il DATA_NASCITA
NOME NOME nato a Castelvetrano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa in data 19/12/2024 dalla Corte di appello di Palermo, seconda sezione penale visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che è stata avanzata rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1 -bis e 1ter , cod. proc. pen. udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chie sto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio nei confronti di COGNOME NOME ed il rigetto del ricorso proposto da COGNOME NOME; udite le conclusioni rassegnate dall’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente COGNOME NOME ed in sostituzione dell’AVV_NOTAIO , difensore di COGNOME
NOME, che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi, insistendo per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa in data 13/03/2023 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Marsala che, all’esito di rito abbreviato, aveva dichiarato NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili, in concorso tra loro, dei delitti di tentata rapina e lesioni personali in danno di NOME, con irrogazione della pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa, ciascuno.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati.
Nell’interesse di NOME COGNOME sono stati articolati due motivi.
3.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi de ll’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. la violazione di legge con riferimento agli artt. 110, 628 cod. pen, 192 e 189 codice di rito, nonché la manifesta illogicità della motivazione per travisamento probatorio.
La Corte di appello ha fondato la conferma del giudizio di responsabilità dell’imputato su un dato erroneo e cioè il positivo riconoscimento dello stesso da parte della persona offesa che aveva descritto le modalità della rapina commessa in suo danno da due giovani di sesso maschile a bordo di uno scooter grigio, uno dei quali (il passeggero) indossava un berretto.
Tuttavia, NOME COGNOME, in occasione dell’individuazione fotografica eseguita il giorno stesso del fatto, non aveva riconosciuto NOME COGNOME, quale autore dell’azione predatoria, ma solo NOME COGNOME; la donna aveva anche fornito taluni particolari dichiarando che i due erano senza casco, privi di mascherina, che il guidatore del motorino (individuato nel COGNOME) era stempiato; ma nulla aveva riferito in ordine al fatto che il soggetto trasportato indossasse un copricapo.
Di tale berretto non vi è il minimo cenno neppure nel racconto del testimone oculare NOME COGNOME che, al contrario, aveva spiegato come i due rapinatori (da lui non riconosciuti) avessero pochi capelli, così implicitamente escludendo che uno di essi avesse la testa coperta.
La Corte di appello è caduta in tale errore poiché ha confuso il riconoscimento fotografico operato da NOME, vittima della rapina, con quello eseguito da NOME COGNOME, persona offesa di un furto avvenuto lo stesso giorno ma in luogo diverso che aveva con certezza individuato l’autore materiale di tale fatto in
COGNOME, previamente descritto come un giovane di circa 30 anni, con un giubbotto nero dotato di cappuccio ed un berretto di colore scuro.
Tale travisamento, secondo la difesa ricorrente, ha concretamente inciso sulla tenuta logica della motivazione atteso che, ove la Corte di appello non fosse caduta in tale errore ‘sul significante’, l’esito del giudizio in capo a COGNOME non avrebbe potuto che essere assolutorio, in mancanza di altri elementi idonei ad identificarlo quale complice del COGNOME e cioè co-autore della rapina commessa in danno di COGNOME . L’ essere stato ripreso dalle telecamere collocate nei pressi del luogo del fatto in compagnia di NOME ed in orario ben diverso da quello di consumazione della rapina non è un dato sufficiente a fondare il giudizio di responsabilità.
3.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 , lett. e), cod. proc. pen. l’assenza grafica di motivazione in ordine al riconoscimento della attenuante del fatto di lieve entità introdotta con la pronuncia addittiva della Corte costituzionale n. 86 del 13/05/2024, che era stata invocata con motivi nuovi di appello e sulla quale il Collegio di merito non si era pronunciato.
Nell’interesse di NOME COGNOME è stato articolato un unico motivo con il quale si deduce , ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione della sentenza impugnata per travisamento probatorio.
La C orte di appello ha ritenuto certa l’identificazione dell’imputato quale autore della rapina sulla scorta di due elementi di fatto:
(a) la piena sovrapponibilità tra le caratteristiche dei due soggetti ripresi dalla telecamera di sorveglianza mentre transitavano a bordo di uno scooter sulla via ove era stata commessa l’azione predatoria e quelle dei due autori dell’illecito, per come descritti dalla persona offesa COGNOME e dal testimone oculare COGNOME; riconoscimento fotografico dell’imputato operato dalla persona offesa visionando un album fotografico che, secondo il Collegio di merito, era composto
(b) il certo da immagini di soggetti con caratteristiche fisiche similari tra loro.
Tali elementi di fatto aventi ‘carattere decisivo’ rispetto all’affermato giudizio di responsabilità – sono, in realtà, frutto di travisamento.
Non vi è sovrapponibilità nel senso sopraindicato poiché le immagini registrate dal sistema di sorveglianza danno conto del fatto che il passeggero dello scooter indossava un cappello di cui nulla riferivano la persona offesa COGNOME e il testimone COGNOME, i quali hanno entrambi descritto i due autori dell’azione predatoria come giovani di 25/30 anni, senza casco, stempiati e con pochi capelli.
Il riconoscimento dell’imputato COGNOME da parte della persona rapinata è stato effettuato visionando un album fotografico contenente immagini di soggetti diversi tra loro (solo due su dieci risultavano stempiati e con pochi capelli, come
descritto dalla denunciante) e di età superiore a quella indicata dalla vittima e dal testimone oculare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ fondato il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME in punto di travisamento probatorio, con conseguente assorbimento dell’ulteriore doglianza dedotta con il secondo motivo.
1.1. A seguito della modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dall’art. 8, comma primo, della legge n. 46 del 2006, il legislatore ha esteso l’ambito della deducibilità del vizio di motivazione anche ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, così introducendo il travisamento della prova quale ulteriore criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca della motivazione il cui esame nel giudizio di legittimità deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio, non il fatto nella sua interezza (Sez. 3, n. 38341 del 31/01/2018, COGNOME, Rv. 273911-01).
Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, il travisamento della prova è configurabile quando si introduce nella motivazione un ‘ informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; esso consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa ed in particolare nell’affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti ( ex multis , Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, COGNOME, Rv. 276567-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258774-01; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, COGNOME, Rv. 257499-01).
Come ribadito anche dalle Sezioni U nite ‘ Patalano ‘ (sent. n. 18620 del 19/01/2017), il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore “revocatorio”, per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, infatti, la difformit à cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato). Tale vizio ha rilievo solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio e cioè a determinare una frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta, rendendo in tal modo la motivazione insanabilmente contraddittoria e minando il ragionamento del giudice come illustrato nel provvedimento impugnato ed il sillogismo che ad esso presiede.
Nel caso di cosiddetta “doppia conforme” (come nella specie), il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.
proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti – con specifica deduzione che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (in tal senso, ex multis , Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 28377701; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, La Gumina, Rv. 26921701; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438-01; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, NOME, Rv. 258432-01).
1.2. Richiamati tali principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, come ha correttamente rilevato la difesa ricorrente che già con l’atto di appello aveva dedotto il vizio di travisamento – la Corte di appello ha utilizzato per la decisione di conferma del giudizio di responsabilità nei confronti di NOME COGNOME una prova inesistente è cioè il certo riconoscimento dell’imputato da parte di NOME COGNOME, quale co-autore della contestata rapina quando, invece, come emerge inequivocabilmente dagli atti processuali puntualmente allegati al ricorso, l’individuazione fotografia operata dalla vittima dell’azione predatoria ha riguardato il coimputato COGNOME e non COGNOME il cui positivo riconoscimento riguarda un fatto di reato diverso è cioè il furto commesso lo stesso giorno ed in altro luogo ai danni di NOME COGNOME.
Si è dunque al cospetto di un palese ed incontrovertibile errore ‘sul significante’ che ha determinato una frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento di entrambi i giudici di merito e la conclusione che ne è stata tratta, così rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del l’inesistente dato probatorio utilizzato.
1.3. La sentenza impugnata va, dunque, annullata nei confronti di NOME COGNOME con rinvio, diversamente da quanto invocato dalla difesa ricorrente, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo che procederà ad un nuovo esame di merito volto a verificare – sulla scorta della piattaforma probatoria disponibile la sussistenza di altri e diversi elementi sui quali eventualmente fondare il giudizio di responsabilità; in caso di conferma, esaminerà anche la doglianza in ordine al riconoscimento della attenuante del fatto di lieve entità introdotta con la pronuncia addittiva della Corte Costituzionale n. 86 del 13/05/2024, invocata con motivi nuovi di appello e sulla quale il Collegio di merito ha omesso di pronunciarsi.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile essendo manifestamente infondato l’unico motivo di ricorso proposto con il quale si deduce un insussistente travisamento probatorio.
2.1. Secondo la difesa ricorrente la Corte di appello sarebbe incorsa in errore sul significante laddove ha affermato la sovrapponibilità tra le caratteristiche dei due soggetti ripresi dalla telecamera di sorveglianza mentre transitavano a bordo
di uno scooter sulla via ove era stata commessa la rapina e quelle dei due autori della stessa, per come descritti dalla persona offesa NOME COGNOME e dal testimone oculare COGNOME.
Diversamente da quanto prospettato, gli elementi individualizzanti coincidono pressoché totalmente atteso che sia la persona offesa che il testimone oculare avevano riferito che i rapinatori erano due, giunti insieme sul luogo dell’azione predatoria a bordo di uno scooter e privi di casco, proprio come documentato nelle riprese visionate dalla polizia giudiziaria e registrate, si badi, in orario prossimo alla sua consumazione dell’azione predatoria (tenuto conto che la telecamera segnava un orario avanzato di 7 ore e 28 minuti rispetto a quello reale) ; l’unica difformità è rappresentata dal fatto che nelle riprese il passeggero risultava avere un copricapo del quale NOME e NOME non avevano, invece, fatto alcun cenno nella descrizione da loro fornita.
Ove anche si voglia configurare, con riferimento a tale specifico profilo, un parziale travisamento fattuale, tale errore caduto ‘sul significante’ non inficia la tenuta logica della motivazione in punto di responsabilità a carico di COGNOME in quanto la Corte di appello ha valorizzato, a tal fine, la circostanza che la polizia giudiziaria, visionando le immagini registrate, aveva riconosciuto l ‘imputato COGNOME, ben noto in ragione dei procedenti di polizia a suo carico, non nel passeggero che indossava il copricapo, bensì nel soggetto che si trovava alla guida del ciclomotore, transitato sul luogo in cui era avvenuta l’azione predatoria, in orario coincidente con la realizzazione della stessa.
2.2. Sotto altro profilo, la difesa ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe travisato il contenuto dell’album fotografico visionato dalla persona offesa la quale aveva con certezza riconosciuto COGNOME nel rapinatore che guidava lo scooter. In particolare, il Collegio di merito ha affermato che il fascicolo esibito ai fini della individuazione era composto da varie immagini raffiguranti il volto di persone di sesso maschile aventi caratteristiche fisiche similari tra loro e tale dato sarebbe ‘ travisato ‘ perché in realtà i soggetti ritratti non risultano corrispondenti alle caratteristiche descritte dalla persona offesa e dal testimone oculare con riferimento alla riferita stempiatura e alla rada capigliatura dei rapinatori, nonché alla loro età anagrafica.
La doglianza, così come devoluta (pagine 4 e 5 del ricorso), è manifestamente infondata.
La Corte di appello non è incorsa in alcun travisamento probatorio, inteso come errore sul significante nei termini indicati nel paragrafo 1.1. del considerato in diritto. Invero, il Collegio ha semplicemente espresso una valutazione di merito in ordine al numero e alla qualità delle fotografie con le quali era stato composto l’album mostrato alla persona offesa che aveva riconosciuto con sicurezza
NOME COGNOME in uno dei due rapinatori ed al riguardo ha affermato che quelle immagini (indicate nel numero di dieci nella sentenza di primo grado) raffiguravano soggetti aventi caratteristiche somatiche similari tra loro, sicché l’individuazione operata da NOME COGNOME era da considerarsi, in sé e per sé, attendibile anche perché significativamente corroborata dal riconoscimento proprio di COGNOME effettuato dalla Polizia giudiziaria visionando le immagini del sistema di videosorveglianza che avevano ripreso lo scooter utilizzato per la rapina ed i suoi occupanti sul luogo del fatto ed in orario prossimo alla sua realizzazione.
Alla inammissibilità del ricorso di COGNOME NOME consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 25/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME