Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34427 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34427 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
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che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore, AVV_NOTAIO che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 26 giugno 2023, la Corte di appello di Roma ha confermato quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto NOME COGNOME responsabile del delitto di tentato omicidio aggravato nei confronti di NOME COGNOME e dei reati di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola, condannandolo alla pena di cinque anni di reclusione.
1.1. La Corte territoriale, sulla base del compendio probatorio in atti, ed in particolare delle dichiarazioni rese da NOME ai Carabinieri della Stazione di Frascati subito dopo i fatti, della denuncia di NOME, delle dichiarazioni del persone presenti, nonché degli esiti della perizia balistica, ha confermato la ricostruzione della dinamica dei fatti come effettuata dal giudice di primo grado nei seguenti termini.
La mattina del 6 settembre 2017, NOME COGNOME COGNOME trovava presso una autofficina sita in INDIRIZZO, insieme allo zio NOME COGNOMECOGNOME in attesa d titolare, allorché sopraggiungeva una Mercedes condotta da NOME COGNOMECOGNOME madre dell’imputato, insieme alla quale vi era NOME COGNOME.
Seguiva una Alfa Romeo guidata da NOME COGNOME e, infine, una Ford Focus condotta dal fratello, NOME COGNOME.
Le auto venivano parcheggiate lungo il vialetto di accesso all’area in modo da ostruire la via di uscita.
Era seguito uno scambio di battute con cui NOME COGNOME, rivolgendosi a COGNOME, lo invitava a dire al nipote NOME che non doveva più «guardare storto» i suoi figli e che «quando loro vengono tuo nipote deve andare via … io non posso vederlo davanti ai miei occhi».
NOME le rispondeva «io ero qui prima di te … facciamola finita e basta» e si dirigeva verso la propria auto.
Mentre stava aprendo lo sportello, NOME COGNOME gli diceva in tono minaccioso: «non è finita, non è finita» e, avvicinatosi a circa 4-5 metri, estraeva una pistola, la puntava contro NOME all’altezza del torace ed esplodeva dei colpi.
NOME entrava in auto per darsi alla fuga, ma il percorso era intralciato dalle auto parcheggiate; veniva quindi raggiunto dall’imputato che tentava di inserire la pistola nel finestrino parzialmente aperto, puntando l’arma pistola alla testa di NOME.
Poiché l’auto ripartiva, NOME esplodeva dei colpi d’arma attingendo la carrozzeria.
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1.2. La Corte di appello, confermando il giudizio espresso dal giudice di primo grado, ha ravvisato nella condotta tenuta dall’imputato gli estremi del tentato omicidio, evidenziando come le dichiarazioni rese dalla persona offesa dovevano ritenersi riscontrate sia da quelle dei presenti al momento dei fatti, sia dall perizia balistica disposta nel corso del giudizio abbreviato.
In particolare, a fronte della prospettazione difensiva articolata nei motivi di appello, la Corte ha escluso che la pistola utilizzata da COGNOME fosse un’arma giocattolo, trattandosi, invece, di un revolver, sulla base dei seguenti elementi: il rumore di spari udito dai presenti, il quale sarebbe stato escluso nel caso si fosse trattato di arma ad aria compressa; il mancato rinvenimento di bossoli, il segno lasciato dal proiettile sul montante dello sportello dell’auto dal lato guidatore consistente in un cratere del diametro di 5 mm, compatibile con l’azione esercitata da un proiettile esploso da un revolver calibro 22; la direzione del colpo, parallela al piano stradale; l’impatto non ortogonale con la superficie colpita che giustifica il minor impatto balistico, rispetto all’ipotesi in cui il avesse colpito il bersaglio in linea ortogonale.
Ha, pertanto, ritenuto che, attesa la potenzialità micidiale dell’arma utilizzata, la distanza ravvicinata di 4-5 metri, la pluralità dei colpi esplosi e la direzio verso organi vitali, avendo il COGNOME mirato al tronco e alla testa, costituivano elementi tali da dimostrare il compimento di atti idonei, univocamente diretti a cagionare la morte di NOME, ed attestavano la volontà omicida dell’imputato.
I giudici di appello hanno, altresì, confermato sia la sussistenza dell’aggravante dei motivi abietti o futili, sia il giudizio di bilanciamento espres dal giudice di primo grado in termini di equivalenza di tale aggravante e della recidiva con le riconosciute attenuanti generiche.
Avverso la sentenza, NOME COGNOME, con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione, svolgendo un’unica articolata censura, con la quale ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge.
Secondo la difesa, manifesta sarebbe la contraddittorietà della motivazione riferita alla tipologia dell’arma che l’imputato avrebbe utilizzato, dal momento che la Corte territoriale avrebbe travisato il contenuto della perizia balistica affermando, con certezza, che l’azione sarebbe stata posta in essere con un revolver, laddove il perito si era espresso solo in termini di probabilità.
Trattasi di punto centrale, in quanto concernente l’idoneità lesiva dell’arma utilizzata, laddove invece la dinamica dei fatti non è oggetto di discussione.
Sia il consulente di parte, sia il perito nominato dal giudice avevano evidenziato l’inadeguatezza del materiale fornito, costituito solo da fotografie in bianco e nero, non essendovi reperti di alcun genere in sequestro e non essendo
stati compiuti accertamenti né sugli abiti né sulla persona dell’imputato per accertare la presenza di residui dello sparo.
Tali lacune investigative sarebbero state ignorate dalla Corte di appello, che non avrebbe confutato i rilievi difensivi svolti sul punto.
Secondo il ricorrente, sulla base delle dichiarazioni rese dai testi, i qual avevano descritto l’arma utilizzata da COGNOME come piccola, scura/nera e a tamburo, era ipotizzabile che si potesse trattare o di un’arma micidiale, quale un revolver calibro 22, oppure di una NOME, calibro 6 mm, ossia un’arma inidonea ad uccidere.
Il perito ha ritenuto verosimile che il proiettile che ha colpito la carrozzer dell’auto della persona offesa fosse stato sparato da arma letale calibro TARGA_VEICOLO, in quanto la pistola NOME, non letale, non sarebbe stata in grado di provocare un cratere di quelle dimensioni se utilizzata a distanza di 4-5 metri; inoltre, i rumore dello sparo sentito dai testi sarebbe compatibile con quello di una TARGA_VEICOLO.
Secondo la difesa tali rilievi sarebbero censurabili.
Il primo in quanto non è stato considerato che l’imputato aveva sparato una molteplicità di colpi, mentre si avvicinava all’auto che poi raggiungeva, introducendo il braccio armato nell’abitacolo.
Dunque, il colpo che aveva attinto l’auto ben poteva essere stato sparato da distanza più ravvicinata.
La conclusione in ordine alla distanza degli spari affermata dal perito e dalla Corte territoriale integrerebbe un travisamento della prova.
Quanto al profilo concernente il rumore degli spari avvertito dai testi, la Corte d’appello avrebbe accolto la prospettazione del perito secondo il quale tale rumore non sarebbe compatibile con una pistola NOME, i cui tiri sarebbero più silenziosi in quanto effettuati con strumenti a gas compressi.
Evidenzia tuttavia la difesa che l’arma suddetta non sarebbe ad aria compressa.
Inoltre, il riferimento al rumore degli spari sarebbe stato fatto solo nell denuncia di NOME, il quale non ha chiarito se fosse quello dell’esplosione dell’arma, ovvero dell’impatto del proiettile sulla carrozzeria dell’auto.
In definitiva, la decisione impugnata sarebbe incorsa nel vizio di travisamento della prova, avente carattere decisivo, in quanto fondata su rilievi inesistenti, nonché sulla omessa valutazione di ulteriori elementi probatori, sicché il risultato probatorio posto a base del convincimento sarebbe diverso da quello desumibile dagli atti processuali.
3. Il difensore ha chiesto procedersi a discussione orale.
L’udienza del 18 aprile 2024 è stata rinviata a quella odierna per legittimo impedimento del difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
Le principali censure della difesa, sin dai giudizi di merito, si son concentrate sulla idoneità dell’arma utilizzata dall’imputato a cagionare la morte di NOME, rimanendo, sostanzialmente, incontestata la ricostruzione dei fatti.
In questa sede di legittimità la concorde ricostruzione dei giudici di merito è stata esclusivamente contestata sulla scorta di un travisamento della prova avente ad oggetto l’accertamento del perito in ordine alla tipologia di arma utilizzata.
E’ un dato di fatto che l’arma non è stata trovata e che, nonostante l’imputato si sia recato immediatamente dai Carabinieri confessando di aver sparato alla persona offesa, non è stato eseguito alcun accertamento sulla presenza di residui di sparo sulla sua persona, né sui vestiti.
L’auto della vittima non è stata sequestrata e agli atti sono presenti solo fotografie in bianco e nero in quanto gli originali a colori sono stati persi.
È dunque s9 queste foto che sono state eseguite la perizia balistica e la consulenza di parte.
La Corte di appello ha assegnato rilievo al fatto che l’imputato, che pure ha reso dichiarazioni nell’immediatezza dei fatti, solo in sede di giudizio abbreviato ha dichiarato che si trattava di arma giocattolo, con tappo rosso, senza, tuttavia, fornire alcun riscontro.
A sostegno del fatto che si trattava di arma tipo revolver, ha valorizzato le dichiarazioni dei testi, in ordine al rumore di esplosione di colpi d’arma (se fosse stata una NOME come sostenuto dalla difesa – sarebbe stata pressoché silenziosa), il mancato rinvenimento dei bossoli e il segno lasciato sull’auto della vittima, come descritto dalla perizia balistica: un “cratere” di 5 mm, compatibile con l’azione di un proiettile esploso da un TARGA_VEICOLO.
Inoltre, ha rilevato ulteriori elementi quali: la direzione del colpo, pressoch parallela al piano stradale; l’impatto non ortogonale con l’auto in movimento che, per tale ragione, è inferiore a quello derivante da un impatto ortogonale, mentre una NOME non avrebbe avuto tale capacità di deformazione della carrozzeria.
Tale circostanza sarebbe avvalorata dalla distanza di 4-5 m da cui il colpo era stato sparato, come riferito dai testi presenti.
In tal senso si è pronunciato anche il giudice di primo grado che ha valorizzato i medesimi elementi.
In particolare, ha richiamato le dichiarazioni rese dal perito in udienza, il qual ha affermato che, pur essendo le dimensioni del “cratere” sulla carrozzeria dell’auto della persona offesa compatibili sia con la pistola TARGA_VEICOLO, sia con l NOME, ha affermato che ciò che differenzia i due proiettili è che il cal. 22 viene sparato con maggiore velocità e determina un impatto balistico maggiore «del tutto compatibile con la deformazione della lamiera rilevata dalle foto scattate dagli operanti, che non sarebbe stata prodotta, tenuto conto anche della direzione non ortogonale dell’impatto del proiettile, da un calibro 6 mm».
Solo su domanda del pubblico ministero ha aggiunto, quale elemento ulteriore di conferma a tale conclusione, la distanza da cui sono stati sparati i colpi.
Dunque, nella sentenza di primo grado è stato dato maggior rilievo alla direzione non ortogonale dell’impatto, piuttosto che alla distanza da cui il colpo è stato sparato.
La questione prospettata dalla difesa si incentra, dunque, sugli esiti della perizia balistica disposta dal Giudice per le indagini preliminari e sulla sua interpretazione da parte dei giudici di merito.
Secondo il ricorrente, la Corte territoriale (così come il giudice di primo grado) ne avrebbe travisato gli esiti.
Da una parte il ricorrente ne contesta le affermazioni, dall’altra la valutazione fatta dai giudici di merito.
Le contestazioni sull’operato dell’ausiliario si appuntano sui seguenti aspetti:
ha affermato che lo sparo che ha colpito la carrozzeria dell’auto della vittima, provocando un “cratere” di 5 mm, sarebbe stato esploso da 4-5 m., deducendo che si trattava di arma micidiale, perché solo tale tipo di pistola, a quella distanza, avrebbe potuto provocare tale deformazione. In realtà sarebbe un dato che emerge solo dalla denuncia della persona offesa e non tiene conto che i testi hanno riferito che l’imputato mentre sparava si era avvicinato all’auto. Ciò sarebbe confermato dal fatto che aveva introdotto l’arma dal finestrino puntandola alla testa della vittima;
sul rumore degli spari non emerge alcun dato certo dalle deposizioni testimoniali; (.:-,*(-9?-ye’3)–( n ;-
è sbagliatc4he la pistola NOME, che secondo la difesa sarebbe stata usata dall’imputato e che pacificamente è inidonea ad uccidere / non sarebbe stata in grado di provocare il “cratere” rilevato sull’automobile della vittima.
Altro gruppo di censure riguarda la valutazione compiuta dalla Corte di appello la quale ha affermato, con certezza, che l’arma usata era una pistola TARGA_VEICOLO,
mentre il perito ha prospettato tale soluzione solo in via di ipotesi.
Da ciò è stato dedotto il travisamento della prova.
4. In via preliminare, in punto di ammissibilità della censura di contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione in ipotesi di doppia conforme sia in ipotesi in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento della prova, sia nella ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle censur della difesa, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione» (Sez. 5, n. 18975 del 13.2.2017, Cadore, Rv. 269906), mentre in relazione alla ipotesi di duplice travisamento, lo stesso deve «emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le part» (Sez. 2, n. 5336 del 9.1.2018, L. e altro, Rv. 272018; Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155).
Nel caso di specie il dedotto travisamento appare tutt’altro che macroscopico ed evidente.
Dalle convergenti sentenze di merito, ed in particolare da quella di primo grado, emerge la posizione espressa dal perito nel senso della riferibilità dei colpi ad una pistola TARGA_VEICOLO, dunque di un’arma da sparo idonea ad uccidere.
A fronte di ciò, la difesa si è limitata ad affermare che tale soluzione sarebbe stata prospettata come meramente eventuale dal perito, senza peraltro riprodurre (o comunque indicare) la parte della perizia in cui ciò risulterebbe.
Inoltre, tale dato non emerge né dalla sentenza di appello, né da quella di primo grado ove sono state riportate più dettagliatamente le valutazioni del perito, il quale ha affermato che COGNOME ha utilizzato “assai verosimilmente” un’arma tipo revolver.
A ciò si aggiunga, quanto alla valutazione della perizia, che secondo quanto già affermato da questa Corte, «in tema di prova, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la scelta operata dal giudice, tra le divers tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti, di quella che ritie maggiormente condivisibile, purché la sentenza dia conto, con motivazione accurata e approfondita, delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell’opinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti» (Sez. 5, n. 43845 del
14/10/2022, Rv. 283807 – 01. Sez. 4, n. 45126 del 06/11/2008, Rv. 241907; Sez. 4, n. 11235 del 05/06/1997, Rv. 209675; Sez. 4, n. 7591 del 20/04/1989, Rv. 181382).
A tale proposito, va evidenziato che i giudici di merito hanno assegnato prevalenza alle considerazioni espresse dal perito in ordine alla utilizzazione di una pistola TARGA_VEICOLO sulla base di una lettura coordinata di tutto il quadro indiziari a disposizione.
Come già ricordato, la lettura della perizia è stata svolta anche alla luce degli elementi emersi dalle deposizioni dei testimoni, l’assenza di bossoli, la pluralità dei colpi esplosi (che non avrebbe avuto senso alcuno laddove l’arma non avesse avuto alcuna potenzialità offensiva).
Ma vi è di più, perché i giudici di merito hanno assegnato rilievo anche alla circostanza che l’imputato solo in sede di esame davanti al giudice di primo grado ha reso dichiarazioni incompatibili, non solo con quelle di tutti gli alt testimoni, ma anche con quanto sostenuto dal proprio consulente di parte che avendo fatto riferimento alla NOME ha, evidentemente, evocato una tipologia di arma diversa da quella indicata dall’imputato che ha affermato (pag. 5 sentenza di primo grado) di avere utilizzato un’arma dotata di tappo rosso (quindi un’arma giocattolo quale la NOME non è) rinvenuta nello sportello dell’automobile della persona offesa.
La Corte di appello si è, pertanto, attenuta ai consolidati principi elaborati da questa Corte di legittimità in tema di valutazione della prova indiziarla che, in questo caso, è stata oggetto di accurata disamina in uno con quanto risultante dalla perizia che non ha costituito, quindi, l’unico elemento posto a fondamento della decisione di condanna.
Deve, infatti, essere ribadito che «il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatt realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato al di là ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (fra le molte, la recente Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 – 02).
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condan al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali.
Così deciso in data 11/06/2024
Il Consigliere el;tensore
Il Presidente