Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42566 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42566 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Kamenica (Macedonia) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 16/02/2023
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria del 30/05/2019, con la quale NOME era stato condannato, per i reati di cui agli artt. 110 c.p. – 291-bis d.P.R. n. 4 ad anni uno e mesi sei di reclusione.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando:
2.1. con il primo motivo, vizio di motivazione in riferimento alla riten sussistenza della penale responsabilità dell’imputato, essendo la sentenza fond sulla erronea interpretazione di alcune conversazioni telefoniche;
2.2. con il secondo motivo, vizio di motivazione in riferimento alla richies disattesa, di operare un minore aumento della pena in continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Entrambi i motivi di ricorso costituiscono pedissequa reiterazione di doglianz formulate in appello e motivatamente respinte dai giudici di secondo grado; ess pertanto, difettano di specificità, omettendo di confrontarsi con il contenuto provvedimento impugnato.
2.1. Quanto al primo motivo, inoltre, esso è sviluppato in modo totalmente fattuale, e le censure tendono a proporre una lettura alternativa del mater probatorio non consentita in cassazione, soprattutto a fronte di una «dopp conforme» di responsabilità, se non negli angusti limiti del travisamento della pro il quale necessita che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinab tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intri della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori eventualmente commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr., Ca Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, COGNOME; cfr., Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929 in proc. COGNOME, in cui la Corte ha ribadito che il vizio di travisamento della deducibile in cassazione, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., oltre a desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti de processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nell motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; cfr., anche, C Pen., 5, 2.7.2019 n. 48.050, S., secondo cui il vizio di travisamento della pro ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forz dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite “devolutum” in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazio nel merito del risultato probatorio).
In altri termini, il vizio di “travisamento” deve riguardare una prova che non s stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in te incontrovertibilmente difformi (non già dal suo “significato” ma) dal suo “significant e che venga individuata specificamente e “puntualmente” come idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione; logico corollario a questa premess quello secondo cui, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 165-bis disp cod. proc. pen., introdotto dall’art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, trovare applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell’ di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travi dei quali si ritiene necessaria l’allegazione, materialmente devoluta alla cancell del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr., Cass. Pen., 2, 8.5.2019 n. 35.164, Talamanca).
Nel caso in esame, al contrario, il ricorrente si limita a fornire una prop personale «rilettura» del materiale probatorio.
La Corte di appello precisa che il tenore RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate consen di ritenere «che entrambi i soggetti fossero consapevoli che stavano commettendo un reato a prescindere dal fatto che fosse stato il COGNOME a dire allo COGNOME aspettare …. senza che possa essere messa in dubbio la consapevolezza di entrambi gli interlocutori di porre in essere i reati loro contestati».
La sentenza di primo grado, a sua volta, effettua una precisa interpolazione t il contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni e le deposizioni del testimone COGNOME e dell’e 210 cod. proc. COGNOME.
Avverso il contenuto RAGIONE_SOCIALE due sentenze il ricorrente non si confronta, limitando ad una lettura alternativa del materiale probatorio.
Il motivo è pertanto inammissibile per genericità.
2.2. Quanto al secondo motivo, la sentenza, motivatamente, ritiene che l’ingente quantitativo di tabacchi sequestrati giustificasse ampiamente l’aumento di due mes a titolo di continuazione; anche in questo caso, il ricorrente non si confronta c contenuto della sentenza, limitandosi ad una generica contestazione.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per i ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le sp procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 1 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.