Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44088 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44088 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CASTELLAMMARE. DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, NOME COGNOME deduce il travisamento della prova e censura la motivazione meramente apparente della sentenza impugnata in ordine alla qualificazione della condotta accertata ai sensi dell’art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve non già nella deduzione di un travisamento di una prova, bensì nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruftorie rispetto quella operata nelle sentenze di merito e, dunque, in una censura di generale travisamento del fatto;
Ritenuto che la censura relativa alla carenza di motivazione è inammissibile, in quanto si risolve nella riproposizione di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in appello;
Considerato che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno congruamente ritenuto comprovato che l’imputato detenesse circa 250 grammi di marijuana e strumenti per l’attività di spaccio e la sua attività fosse inserita nella gesti di una piazza di spaccio in contrasto con altro gruppo criminale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 settembre 2023.