Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51665 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51665 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
Motivazione semplificata
sul ricorso proposto da:
INDIRIZZO NOME nato a ALCAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha chiesto accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di INDIRIZZO Paolo dal Tribunale di Trapani il 7 ottobre 2020, in ordine al delitto di tentata estorsione.
Ha proposto ricorso la difesa dell’imputato deducendo, con unico motivo, violazione di norme penali, in relazione agli artt. 56, 629 cod. pen., 192, 530, comma 2 e 546, comma 1, lett. E) cod. proc. pen.; il ricorrente denuncia il travisamento della prova testimoniale assunta a dibattimento, sia per invenzione (avendo attribuito alle dichiarazioni dei testi oculari del fatto, e in particolare d collaboratore della persona offesa, un contenuto non rinvenibile dalla lettura del resoconto stenografico dell’esame) sia per omissione (per aver ignorato i dati di prova – riferiti dal consulente tecnico nominato – che dimostravano la presenza di altri soggetti nel luogo in cui il ricorrente avrebbe posto in essere la condotta estorsiva, nonché l’inesistenza di frasi minacciose o intimidatorie, nella registrazione eseguita dal dipendente, al contrario di quanto affermato dal teste).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il travisamento della prova, che si realizza quando sia verificata l’errata trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio (o perché si introduce un dato inesistente tra le prova acquisite, oppure quando viene indicata come mancante una prova documentalmente esistente negli atti processuali), deve possedere il carattere della rilevanza e decisività per integrare un ammissibile motivo di ricorso in sede di legittimità (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, COGNOME, Rv. 280117 – 01), restando comunque operante il divieto di rilettura e di reinterpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370 – 01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 – 01).
Le censure formulate dal ricorrente, qualificate come denunzia del travisamento probatorio contenuto nelle sentenze di merito, ad un’attenta lettura si rivelano in parte riguardanti aspetti fattuali che non possiedono il carattere della decisività (come per la presenza di soggetti di sesso femminile nel luogo in cui si era verificato il fatto oggetto d’imputazione), per altro verso si collocano nell’area di una diversa valutazione complessiva del dichiarato dei testimoni (per le discrasie denunciate con riguardo alle testimonianze della vittima e del collaboratore della persona offesa, estraendo frasi isolate da un più ampio contesto dichiarativo), operazione che differisce dalla nozione di travisamento della prova.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/11/2023