Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1952 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1952 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SARZANA il 20/03/1973
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
Il ricorrente NOME COGNOME chiede l’annullamento in principalità senza rinvio, in subordine con rinvio, della sentenza della Corte di appello di Milano n. 3118 del 12 aprile 2023 che ha confermato la condanna dell’imputato emessa dal Tribunale di Milano n. 1733 del 17 febbraio 2022 in riferimento al reato ex artt. 110, 624, 624-bis, 625, nn. 2 e 7 coi pen.
Con un primo motivo di ricorso la difesa dell’imputato lamenta l’erronea applicazione dell’art. 529 cod. proc. peri. in relazione alla sussistenza della condizione di procedibilità ritenendo che l’atto presentato dalla p.o. il 28 febbraio 2018 sia privo della manifestazione di volontà per procedere nei confronti di NOME
Con un secondo motivo la difesa del ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per il travisamento della prova che avrebbe portato alla pronuncia di condanna del ricorrente. In particolare, a parere della difesa, la corte di appello ha fondato il giudizio di responsabilità dell’imputato adducendo una motivazione lacunosa e illogica basata sul travisamento della prova, avendo adottato una motivazione “stereotipa e ridondante” e condividendo le argomentazioni della sentenza di primo grado circa la sussistenza dei reati contestati. Secondo il ricorrente, vi sarebbe una ricostruzione dei fatti non ancorata ad elementi concreti che consentano di affermare con certezza che l’imputato si sia reso responsabile della sottrazione delle chiavi e della carta di circolazione custodite a bordo dell’autovettura, utili per commettere subito il furto presso l’abitazione della p.o. A riguardo la difesa osserva che quanto emerge dalle immagini estrapolate GLYPH dalle GLYPH telecamere GLYPH di GLYPH videosorveglianza, GLYPH l’osservazione dell’autovettura Fiat Punto di proprietà di NOME con cui avrebbe fatto ingresso all’interno del parcheggio laddove l’autovettura della persona offesa è stata ripresa mentre entrava nel medesimo parcheggio successivamente, ben 15 minuti dopo, unitamente ad altre considerazioni circa il momento in occasione del quale l’imputato avrebbe infranto il deflettore all’autovettura e sottratto le chiavi e la carta di circolazione pongono in dubbio il ragionamento seguito dai giudici di primo grado e dalla corte di appello; ciò sui tempi e sulle modalità dell’azione e quindi della riferibilità all’imputato NOMECOGNOME
Con un terzo motivo di ricorso la difesa di NOME prospetta l’erronea applicazione della legge penale con riferimento all’applicazione della circostanza aggravante della recidiva ai sensi dell’art. 99, comma 4, cod. pen.. In particolare, seppur sia vero che dal certificato del casellario giudiziario
risulta che il NOME è stato condannato dalla Corte d’appello di Milano il 16 Aprile 2018 per altri reati di furto in cui già risultava contestata la recidiva, tale sentenza è divenuta irrevocabile in data 1 ottobre 2019 quindi successivamente alla commissione del reato oggetto del presente procedimento penale
COGNOME Il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso presentato non merita accoglimento.
La difesa, invero, prospetta l’assenza della condizione di procedibilità trascurando che nell’atto con cui si denuncia il fatto, a pagina 2, si dice espressamente che “il denunciante si riserva di integrare la presente denuncia-querela per tutti i reati che l’A.G. ravviserà nel presente atto”. Di conseguenza è sufficiente osservare che si tratta di un atto che descrive i fatti chiedendone alla A.G. di perseguirne gli autori e di integrare eventualmente la “denuncia-querela” GLYPH con GLYPH ulteriori GLYPH notizie. GLYPH Sia GLYPH formalmente GLYPH che contenutisticamente l’atto si può considerare una valida condizione di procedibilità.
In ordine al secondo motivo di ricorso sotto forma di travisamento della prova, il ricorrente chiede a questa Corte sostanzialmente di rivalutare quanto esaminato nel merito nei due gradi di giudizio con esito conforme.
Gli argomenti della difesa, oltre che ripercorrere le prove che hanno condotto i giudici di merito a ritenere la responsabilità di NOME, non espongono una specifica criticità del materiale probatorio, più che indiziario, che depone a favore di un quadro univoco di responsabilità per il furto. Ogni elemento cronologico, materiale, contestuale, tecnico, rievidenziato dalla difesa in sede di legittimità, nella motivazione è posto in linea logico-deduttiva con l’identificazione di NOME, la sua presenza nel locus comrnissi delicti, e nella dinamica della doppia sottrazione. I tempi, le modalità di accesso nell’abitazione senza effrazione, la sottrazione delle chiavi per poter accedere all’abitazione, la sottrazione della carta di circolazione per poter scoprire il luogo dell’abitazione, dalla motivazione sono elementi spiegati in un costrutto probatorio coerente e logico, che offre una spiegazione totalmente apprezzabile dei movimenti dell’imputato e dell’esclusione di una possibile confusione con altre ipotesi.
In definitiva si deve rigettare anche il secondo motivo di ricorso.
4.
In ordine al terzo motivo di ricorso si osservi che per la contestazione della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. il
giudice deve considerare il momento del fatto e non del passaggio in giudicato della relativa sentenza. Ai
fini della configurabilità della recidiva reiterata, non è necessario che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne siano divenute
irrevocabili, in quanto l’autore del nuovo crimine è in condizione di conoscere tutte le conseguenze penali che derivano dalla reiterazione del proprio
comportamento delittuoso.
5.
Pertanto, atteso che tutti i motivi non meritano accoglimento, il
Collegio rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2023 Il consigliere estensore