Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37252 Anno 2025
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 4 Num. 37252 Anno 2025 Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia emessa il 1° dicembre 2022 dal Giudice dell’udienza preliminare del Data Udienza: 10/09/2025
Tribunale di Novara nei confronti di NOME per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato mediante l’articolazione dei seguenti tre motivi con cui deduce:
2.1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per travisamento del verbale di arresto del 18 marzo 2021 in relazione alla frazione di condotta di detenzione di gr. 80,276 di hashish nascosto in un cespuglio. Nell’anzidetto verbale, infatti, diversamente da quanto si assume in sentenza, non sarebbe stato affatto indicato che gli operanti abbiano osservato l’imputato nell’atto di nascondere qualcosa dietro un cespuglio. Nel verbale di cui si tratta si sarebbe invece dato conto del fatto che l’imputato è stato osservato e fotografato solo, seduto su un mattone;
2.2. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova che l’involucro, consegnato a soggetto non identificato, contenesse sostanza stupefacente. Gli operanti, infatti, si sarebbero limitati a riferire di avere osservato lo NOME cedere un involucro ad un terzo soggetto, senza dare conto di verifiche sul contenuto di detto involucro. La semplice verosimiglianza dell’illiceità del contenuto, ritenuta in imputazione, non può essere idonea a fondare un giudizio di penale responsabilità. I Giudici hanno ritenuto provata una circostanza che risulta essere stata meramente supposta dagli operanti. Non vi sarebbe adeguata motivazione rispetto all’accertamento della qualità di sostanza stupefacente;
2.3. Mancanza di motivazione in merito alla censura, dedotta con l’atto di appello, relativa alla incompatibilità delle condotte di cessione contestate con il possesso di soli quattro euro.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
In data 8 agosto 2025 è pervenuta memoria di replica del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO che insiste nelle ragioni del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
2. Avendo il ricorrente proposto la prima censura qualificandola come diretta a denunziare il vizio di “travisamento della prova” occorre preliminarmente ricordare che il “travisamento della prova” è concetto ben distinto dal “travisamento del fatto” perché non richiede una rivalutazione del compendio probatorio ma si limita a prendere atto di una indiscutibile difformità tra decisione, esistenza delle prove e risultato di prova. Tale vizio è ravvisabile non già allorquando con esso venga denunciato un qualsiasi equivoco epistemologico e percettivo nel quale sia incorso il giudice del merito, ma esclusivamente nell’ipotesi in cui affiori la contraddittorietà del ragionamento giustificativo della decisione rispetto alle risultanze di cui agli atti del processo specificamente indicati dal ricorrente (cfr. Sez. 1, n. 35848 del 19/09/2007, Alessandro, Rv. 237684). Conseguentemente, la denuncia di tale contraddittorietà (in quanto volta a censurare un vizio fondante della decisione) deve possedere un’autonoma forza esplicativa e dimostrativa tale da disarticolare l’intero ragionamento della sentenza e da determinare al suo interno radicali incompatibilità (cfr. S ez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006, Vecchio, Rv. 233621). A fronte della deduzione del travisamento della prova, il giudice di legittimità può compiere un’operazione del tutto neutra e non valutativa consistente nel verificare se un fatto, affermato esistente dal giudice di merito, sia invece pacificamente inesistente o se un risultato di prova sia indiscutibilmente errato. Costituisce invero pur sempre un vizio di legittimità verificare – in assenza di elementi di controvertibilità del fatto – se il giudice di merito abbia (non interpretato ma) fotografato correttamente la realtà processuale non nel senso di una sua ricostruzione ma nel senso nell’individuazione ed esame del singolo atto al fine di verificarne la corrispondenza con quanto affermato in sentenza. In sostanza, la Corte di cassazione – investita di un ricorso che indichi come il giudice di merito abbia travisato una prova decisiva acquisita al processo ovvero omesso di considerare circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati – può, negli stretti limiti della censura dedotta, verificare l’eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto ovvero verificare l’esistenza della decisiva difformità; fermo restando il divieto, per il giudice di legittimità, di operare una diversa ricostruzione del fatto quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco.
Ciò detto, il Collegio ha preso visione del verbale di arresto del 18 marzo 2021, non ravvisando alcun travisamento, nei termini più sopra richiamati, dello stesso ad opera della Corte territoriale. In esso, invero, si legge che il cittadino pakistano successivamente identificato in NOME COGNOMEsi allontanava dal luogo in cui era stato notato custodire lo stupefacente che, poco prima, smerciava, successivamente rinvenuto dall’unità cinofila indirizzata dagli operatori in servizio di osservazione che avevano notato la scena. Lo stupefacente recuperato, sei involucri di sostanza solida di colore
marrone, è risultato essere, al narcotest, hashish per un peso complessivo di grammi 117,48….’. La Corte territoriale ha dunque affermato la responsabilità dell’imputato sulla base di una valutazione complessiva e coordinata di plurimi elementi probatori, considerato che tutte le condotte ascritte all’imputato sono state colte direttamente dagli operanti.
Il primo motivo è, pertanto, manifestamente infondato.
Il secondo motivo è infondato. Premessa la sufficienza del narcotest eseguito sulla sostanza sequestrata (Sez. 4, n. 22652 del 04/04/2017, COGNOME, Rv. 270486), il Collegio osserva che la Corte di merito ha, con motivazione del tutto logica, inferito la natura drogante della sostanza contenuta nell’ulteriore involucro consegnato a soggetto non identificato.
Quanto al terzo motivo, il possesso di soli quattro euro in capo all’imputato è circostanza priva di significatività non solo in ragione di quanto direttamente osservato dagli operanti e della sostanza rinvenuta, ma anche tenuto conto che la vendita dello stupefacente costituisce una delle molteplici ipotesi di cessione dello stesso contemplate dall’art. 73 d.P.R. 309/90.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME