Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24551 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24551 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE di APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; ricorsi trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D. L. n. 18/2020 e del successivo art. 8 D. L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Salerno con sentenza del 16/2/2024 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno in data 13/7/2023, che aveva condanNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME per i reati loro ascritti.
Gli imputati, a mezzo del difensore, hanno interposto due distinti ricorsi per cassazione, che, per essere del tutto sovrapponibili, per ragioni di economia, possono essere trattati congiuntamente. Entrambi sono affidati ad un unico motivo con cui si deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in considerazione del travisamento di un dato probatorio decisivo. Osserva, in particolare, il difensore che la responsabilità dei ricorrenti è stata fondata sulla loro presenza in Giffoni Valle Piana in orario compatibile con i due tentativi di
truffa aggravata per cui si procede; che, tuttavia, dalle emergenze del tabu telefonico risulta che il telefono cellulare del *COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME trovava in a compagnia dell’COGNOME, il giorno in cui furono commessi i fatti per cui procede alle ore 12.11 agganciava la cella di Olevano sul Tusciano, distante cir venti minuti di autovettura da Giffoni, per cui non poteva essere nessuno dei d ricorrenti ad aver citofoNOME ad una delle due persone offese, NOME COGNOMECOGNOME* al ore 12.15 circa, fingendosi il postino; che, invece, la Corte territoria travisato i dati che emergono dal tabulato telefonico, ritenendo che alle 12.10 il predetto telefono cellulare avesse agganciato la cella di Olevano Tusciano, per poi rilevare un minuto dopo, alle ore 12.11, la cella Montecorvino Rovella, comune che dista appena sette chilometri da Giffoni, per cui sarebbe stato possibile che i due coimputati avessero raggiunto il luogo commesso reato in orario compatibile con la ricostruzione dei fatti offerta da persone offese; che, in altri termini, i giudici di appello hanno invertito orari, capovolgendo così il significato probatorio del tabulato, da cui ri viceversa che è la cella di Montecorvino Rovella ad essere stata agganciata al ore 12.10, prima e non dopo quella di Olevano sul Tusciano, agganciata alle ore 12.11.
2.1 In data 29/5/2024 è pervenuta articolata memoria di replica con cui s insiste nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati, atteso che coglie nel segno l’unico identico mot cui gli stessi sono affidati.
1.1 Va premesso che la modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimit sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di mer mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizion processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamen della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad sia percepibile ‘ictu °culi’, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili minime incongruenze (Sezione 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099 – 01; Sezione 4, n. 35683 del 10/07/2007, COGNOME, Rv. 237652 – 01). Questa Corte, infatti, co orientamento (Sezione 2, n. 5336 del 9/1/2018, COGNOME., Rv. 272018 – 01; Sezione 6, n. 19710 del 3/2/2009, COGNOME, Rv. 243636 – 01) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. “doppia conforme”, ovvero di u
doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l’affermazion di responsabilità), il vizio di travisamento della prova possa essere rileva sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con spe deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.
In altri termini, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Sezione 2, n. 9106 del 12/2/21, COGNOME, Rv. 280747 – 01; Sezione 6, n. 5465 del 4/11/2020, F., Rv. 280601 – 01), il sindacato del giudice di legittimità discorso giustificativo del provvedimento impugNOME deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) “effettiva”, ovvero realmente idone rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisi adottata; b) non “manifestamente illogica”, ovvero sorretta, nei suoi pu essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione de regole della logica; c) non internamente “contraddittoria”, ovvero esente insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logi tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente “incompatibile” con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrat tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificar radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione (nell’affermare principio, la Corte ha precisato che il ricorrente, che intende dedurr sussistenza di tale incompatibilità, non può limitarsi ad addurre l’esistenz “atti del processo” non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione non correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare, co l’atto processuale cui intende far riferimento, l’elemento fattuale o il probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con ricostruzione adottata dal provvedimento impugNOME, dare la prova della verità d tali elementi o dati invocati, nonché dell’esistenza effettiva dell’atto proce in questione, indicare le ragioni per cui quest’ultimo inficia o compromette modo decisivo la tenuta logica e l’interna coerenza della motivazione). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2 Orbene, rileva il Collegio che, nel caso di specie, effettivamente risu che il telefono cellulare in uso al COGNOME in data 30/4/2022 agganciava prima cella di Montecorvino Rovella e poi alle ore 12.11 quella di Olevano sul Tusciano, luogo distante da Giffoni Valle Piana; che, dunque, la Corte territoriale travisato il dato probatorio, invertendo gli orari in cui le diverse celle sono agganciate dal telefono del COGNOME; che il denunziato travisamento ha ad oggetto un elemento – le risultanze del tabulato telefonico relativo all’apparecc cellulare del COGNOME COGNOME che è stato valutato per la prima volta dalla Co
territoriale, atteso che il Tribunale non si era pronunciato sul punto; che la contraddittorietà della motivazione rispetto a detto documento risulta palesemente evidente; che trattasi di un elemento che possiede una autonoma forza dimostrativa tale che il suo travisamento disarticola l’intero ragionamento svolto dalla Corte territoriale – tenuto conto che la responsabilità dei due imputati si fonda sostanzialmente sulla loro presenza in Giffoni Valle Piana alle ore 12.15, quando un soggetto non identificato suonò al citofono della Valle per perpetrare la programmata truffa – ed inficia radicalmente sotto il profilo logico la motivazione.
Si impone, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, che dovrà valutare l’incidenza delle risultanze del predetto tabulato telefonico nella ricostruzione dei fatti, come ascritti agli imputati.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il giorno 6 giugno 2024.