Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35815 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35815 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, avverso la sentenza del 13/01/2025 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo D), e per il rigetto del ricorso nel resto;
udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, del foro di Roma, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, del foro di Varese, difensore di fiducia della parte civile, che ha concluso per il rigetto del ricorso, depositando nota spese e conclusioni;
udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, del foro di Varese, difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 18 gennaio 2023, il Tribunale di Busto Arsizio assolveva perchØ il fatto non sussiste XXXXXXXXXXXXXX dal delitto di cui agli artt. 609-bis, 609-ter, comma 1, n. 5-quater, 609-septies, comma 4, n. 4, cod. pen. (capo B) e dal delitto di cui all’art. 612-ter, commi 1, 3, 4, cod. pen. (capo E) e lo condannava per il delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. (capo A, in tal modo riqualificato) e per il delitto di cui agli artt. 582, 585, in relazione agli artt. 576, n. 5.1, e 577, n. 1, cod. pen. (capi C e D), per aver posto in essere condotte persecutorie e reiterate, compiendo atti violenti e minacciosi nei confronti di NUMERO_CARTA, provocandole lesioni personali, cagionandole un perdurante e grave stato di ansia e di paura e ingenerando in costei un fondato timore per l’incolumità propria e della propria figlioletta, costringendola infine ad alterare le proprie abitudini di vita.
Con sentenza in data 13 gennaio 2025, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, appellata dal pubblico ministero, condannava
XXXXXXXXXXXXXX anche per il reato di cui agli artt. 609-bis, 609-ter, comma 1, n. 5quater, 609-septies, comma 4, n. 4, cod. pen. (capo B), per aver costretto
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a subire rapporti sessuali non consenzienti, rideterminando la pena complessiva in sette anni e quattro mesi di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, unitamente alla già ritenuta circostanza attenuante ex art. 62, n. 6, cod. pen., equivalenti alle contestate aggravanti, e previa unificazione dei reati sotto
il vincolo della continuazione, applicando le pene accessorie di legge ed emettendo le statuizioni civili.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, XXXXXXXXXXXXXX, tramite l’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando sei motivi.
2.1. Con il primo motivo, denuncia violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenza, in relazione alla disposta rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello con riferimento alla imputazione sub B).
In sintesi, la difesa deduce che, nonostante l’appello del AVV_NOTAIO ministero si fosse limitato a chiedere l’assunzione di una perizia medico-legale volta ad accertare se l’imputato, a seguito della operazione di circoncisione in data 17/03/2021, sarebbe stato in grado, nei giorni attorno al 29/03/2021, di avere una erezione volontaria e di farsi praticare un rapporto sessuale orale, la Corte territoriale, violando il principio del quantum devolutum e facendo malgoverno delle regole in materia di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, aveva disposto l’audizione, oltre che del consulente della difesa, anche della persona offesa e delle altre testimoni escusse, senza che il AVV_NOTAIO ministero appellante avesse contestato il contenuto dichiarativo della testimonianza della persona offesa, del consulente della difesa e delle altre testimoni di cui Ł stato rinnovata la testimonianza.
2.2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale.
Muovendo dalla differenza tra sospetto (quale congettura o ipotesi senza prove) e indizio (quale elemento probatorio raggiunto attraverso un ragionamento inferenziale), la difesa lamenta che la Corte di appello abbia utilizzato, con riferimento al capo di imputazione sub B), delle congetture, vale a dire un criterio di probabilità e non di certezza, affermando, per un verso, la probabilità di un’erezione in capo al ricorrente, in contrasto con l’evidenza della cartella clinica e della testimonianza del medico, nonchØ con l’esito della visita di controllo del 07/04/2021, in cui la ferita era risultata in ordine, tanto che non venne consigliata alcuna terapia speciale. Ed affermando, per altro verso, la probabilità che il ricorrente si fosse liberato del telefono compromettente con il quale aveva effettuato il video del rapporto sessuale, senza valutare che, come illustrato nella relazione del consulente tecnico della difesa, dai tabulati telefonici non era risultato l’invio di alcun video mediante accesso ad internet nei giorni nei quali avrebbe dovuto collocarsi il presunto episodio di violenza sessuale. D’altra parte, nessuna delle testimoni, anche in sede di rinnovazione dibattimentale, aveva riferito nel dettaglio quando e come si fossero verificati i presunti episodi di violenza sessuale.
2.3. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., denuncia contraddittorietà ovvero carenza ed illogicità della motivazione circa la dichiarazione di responsabilità sul capo B) di imputazione.
Osserva la difesa che, secondo quanto riferito dalla persona offesa, i fatti di cui alla imputazione sub B), si sarebbero verificati il 29/03/2021, in un periodo in cui il ricorrente si trovava a Teano, dove si era recato il 28/03/2021 e da dove si era poi mosso il 07/04/2021 per recarsi a Milano per la visita di controllo, lamentando pertanto un vero e proprio travisamento della prova operato dalla Corte di appello di Milano.
2.4. Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., denuncia contraddittorietà ovvero carenza ed illogicità della motivazione circa la dichiarazione di responsabilità sul capo C) di imputazione.
La difesa censura la motivazione della sentenza impugnata relativamente al capo C)
della rubrica, essendo stata contestata la stringatissima motivazione del giudice di primo grado al riguardo e non avendo la Corte territoriale offerto una valutazione sulla doglianza.
2.5. Con il quinto motivo, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., denuncia un vizio di violazione di legge in relazione al capo di imputazione sub D), dove Ł stato contestato il reato di cui all’art. 582 cod. pen.
Deduce, in primo luogo, la difesa che il reato di cui all’art. 582 cod. pen., in caso di lesioni lievi, ovvero di malattia compresa tra 21 e 40 giorni, Ł diventato procedibile a querela a seguito della riforma c.d. Cartabia, e, in assenza di circostanze aggravanti espressamente definite dalla legge, Ł attribuito alla competenza del Giudice di pace, con le piø favorevoli sanzioni previste dal d.lgs. n. 274 del 2000, per cui il reato di cui al capo D), che contesta il reato di lesioni giudicate guaribili in 28 giorni, ed in assenza delle aggravanti previste ex lege, andava ricompreso tra i reati riconducibili alla competenza del Giudice di pace.
Deduce, in secondo luogo, e conseguentemente, la difesa che le circostanze aggravanti relative al capo D) di imputazione (artt. 576, n. 5.1, e 577, n. 1, cod. pen.) erano state elise dal giudizio di bilanciamento, in termini di equivalenza, con la circostanza attenuante riconosciuta di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. sicchŁ la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare l’art. 63 d.lgs. n. 274 del 2000 e, di conseguenza, le pene previste dal d.lgs. n. 274 del 2000, applicabili anche quando i reati di competenza del Giudice di pace siano giudicati da un giudice diverso. La pena detentiva di quattro mesi di reclusione applicata dai giudici di secondo grado era, pertanto, illegale.
2.6. Con il sesto motivo, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., denuncia un vizio di violazione di legge in relazione al capo di imputazione sub D), per la mancata pronuncia di estinzione del reato ai sensi dell’art. 162-ter cod. pen. a seguito delle condotte riparative poste in essere dall’imputato.
Eccepisce la difesa che, a seguito di offerta reale di un assegno circolare non trasferibile dell’importo di euro 5.000,00 a titolo di totale risarcimento dei danni causati a seguito dei fatti di cui al capo D) di imputazione, il Collegio giudicante aveva riconosciuto la congruità dell’offerta e, per tale motivo, della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., senza tuttavia applicare l’art. 162-ter cod. pen. e dichiarare l’estinzione del reato per effetto delle condotte riparative poste in essere dal ricorrente.
E’ pervenuta memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia del ricorrente, con la quale si ribadisce che la Corte territoriale ha errato nel disporre una rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale del tutto diversa da quanto richiesto dal AVV_NOTAIO ministero nei motivi di appello, così violando il principio devolutivo. Si ribadisce, inoltre, che, agli atti del processo, esistono i tabulati telefonici, aventi pieno valore di prova, che smentiscono la ricostruzione indiziaria della Corte di appello sul reato di violenza sessuale, collocando l’imputato, nella data di presunta commissione del fatto, ad oltre 800 chilometri di distanza dal luogo del supposto reato, come sottolineato nella sentenza assolutoria del Tribunale di Busto Arsizio alla nota 19 della pagina 18, nonchØ i documenti e le dichiarazioni del medico operante sull’intervento chirurgico di circoncisione, quale ulteriore elemento probatorio certo, che smentiscono le dichiarazioni della persona offesa, rendendo impossibile la verificazione dei fatti descritti dalla parte civile. Si ribadisce ancora che il percorso logico motivazionale della sentenza impugnata Ł meramente probabilistico, sia con riferimento al punto in cui si ritiene probabile una erezione del ricorrente, sia con riferimento al punto in cui si ritiene probabile che il ricorrente si sia nelle more liberato dal telefono compromettente, sia con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni de relato assunte in primo e in secondo grado, a fronte dei due elementi probatori dei tabulati telefonici e dell’intervento chirurgico di
circoncisione, in tal modo violando la regola dell’«al di là di ogni ragionevole dubbio» che definisce lo standard probatorio necessario per pervenire alla condanna dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo Ł inammissibile.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, affermato a piø riprese che, in tema di appello, l’omessa indicazione dei dichiaranti da esaminare nel giudizio di secondo grado non costituisce causa di inammissibilità del gravame del AVV_NOTAIO ministero avverso la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, in quanto il disposto dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non disciplina le modalità dell’impugnazione, ma fissa una regola processuale che dev’essere osservata dal giudice di secondo grado nel caso di ribaltamento di sentenza assolutoria in base a un diverso apprezzamento dell’attendibilità delle prove dichiarative (Sez. 3, n. 15874 del 04/04/2025, G., Rv. 287898; Sez. 1, n. 13725 del 07/11/2019, dep. 2020, C., Rv. 278972), obbligo che, se non rispettato, determina una violazione sostanziale del diritto al contraddittorio e, quindi, del diritto di difesa, sanzionata dalla nullità di ordine AVV_NOTAIO non assoluta, prevista dal combinato disposto degli artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112, in motivazione, par. 11).
Pertanto, ove l’appello del pubblico ministero indichi puntualmente le ragioni, in diritto ed in fatto, per le quali le prove dichiarative poste a fondamento della impugnata assoluzione siano da diversamente valutare in funzione della condanna dell’imputato, il giudice di appello, sempre che le ritenga decisive, ne debba disporre la riassunzione in forza dei poteri officiosi già attribuitigli dall’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., che, in quanto tali, prescindono dall’iniziativa della parte che vi ha interesse (Sez. 1, n. 13725 del 07/11/2019, dep. 2020, C., cit.).
Ed invero, a differenza di quanto previso dal comma 1 dell’art. 603 cod. proc. pen., i detti poteri officiosi non presuppongono una facoltà processuale della parte, ma vanno esercitati dal giudice in quanto emerga un’assoluta esigenza probatoria: esigenza probatoria implicita nella impossibilità di pervenire al ribaltamento della sentenza di proscioglimento dell’imputato pronunciata in primo grado se non a seguito di una diretta rivalutazione da parte del giudice di appello delle stesse prove dichiarative che avevano determinato l’esito liberatorio o vi avevano, comunque, contribuito.
E, nel caso in esame, l’appello del AVV_NOTAIO ministero fonda le sue ragioni, per un verso, sul mancato esame delle condotte di violenza sessuale ulteriori rispetto al rapporto orale contestate in imputazione, ovverosia le penetrazioni anali e vaginali con l’ausilio di oggetti (bottiglie di vetro e sex toys), non incompatibili con l’intervento chirurgico subito dal ricorrente, e, per altro verso, proprio sulla corretta considerazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, sottolineando come i giudici di primo grado non avessero chiarito perchØ la donna, ritenuta complessivamente testimone affidabile, avrebbe invece dovuto mentire, ed essere perciò considerata inattendibile, sull’episodio di violenza sessuale, richiamando anche le testimonianze indirette delle psicoterapeute che avevano riportato le dichiarazioni della vittima, sicchŁ la rinnovazione dibattimentale Ł stata correttamente disposta.
Il terzo motivo di ricorso, incentrato sul travisamento di una prova, Ł fondato e, per il suo carattere pregiudiziale, assorbe il secondo motivo. E’ stato, infatti, violato il canone motivazionale “rafforzato”, prescritto come garanzia dell’affidabilità del ribaltamento in appello, vieppiø di una sentenza assolutoria in una decisione di condanna.
Occorre ricordare che il travisamento della prova e configurabile quando si introduce
nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, COGNOME, Rv. 257499).
Ebbene, nel caso di specie, la difesa ha segnalato in ricorso un elemento probatorio, con il quale la Corte distrettuale non ha operato alcun confronto, nonostante la difesa del ricorrente avesse sottolineato, sia nell’atto di appello, sia nella memoria depositata in appello, che, sulla base dei tabulati telefonici in atti, nel periodo in cui risultano essersi verificati i fatti descritti nella contestazione sub B) del capo di incolpazione, l’imputato si sarebbe trovato, non in provincia di Varese, luogo teatro dei fatti, ma in Campania, a Teano, dove si era recato il 28/03/2021 e da dove si era poi mosso il 07/04/2021 per recarsi a Milano per la visita di controllo dell’intervento chirurgico cui si era poco tempo prima sottoposto, lamentando pertanto un travisamento della prova, nel senso che la decisione si era fondata su un dato probatorio – il luogo in cui si trovava l’imputato – diverso da quello reale, e la prova dell’assenza dell’imputato dal luogo teatro dei fatti era tale da disarticolare il ragionamento probatorio della sentenza di condanna.
L’argomento Ł stato del tutto omesso dalla Corte territoriale, che non lo ha affrontato e non ha spiegato perchØ l’elemento probatorio valorizzato dalla difesa dell’imputato non fosse dotato di forza persuasiva tale da escludere la presenza dell’imputato in provincia di Varese nel periodo in cui risultano essersi verificati i fatti in base a quanto riferito sul punto dalla persona offesa.
In definitiva, alla stregua delle osservazioni mosse dalla difesa, le circostanze valorizzate dalla Corte distrettuale non ottemperano ai requisiti delineati dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione per assolvere all’obbligo di motivazione rafforzata, atta in quanto tale a derogare al principio di valutazione AVV_NOTAIO dell’oltre ogni ragionevole dubbio dettato all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
La sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado deve, infatti, confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti piø rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, COGNOME, Rv. 233083; nello stesso senso, Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, COGNOME, Rv. 242330; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, COGNOME, Rv. 254638; Sez. 6, n. 39911 del 04/06/ 2014, COGNOME, Rv. 261589), senza limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perchØ preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 36333 del 20/06/2024, COGNOME, Rv. 286915; Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, COGNOME, Rv. 262907).
Il quarto motivo di ricorso Ł manifestamente infondato, trattandosi di censura aspecifica, non adeguatamente illustrata nel confronto con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata e di quella di primo grado, ricorrendo sul punto un’ipotesi di ‘doppia conforme’.
La Corte territoriale, infatti, dalla pagina 20 alla pagina 26 della sentenza impugnata,
esamina le doglianze con riferimento alla contestazione del reato di atti persecutori, nel quale Ł stata riqualificata l’imputazione sub A), che descrive compiutamente tutti gli episodi di lesioni personali subiti dalla persona offesa secondo l’espresso rinvio che opera la contestazione di cui al capo C) (‘nelle circostanze di tempo e di luogo meglio descritte al capo A’).
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la Corte distrettuale, nel rimandare alla analitica esposizione degli episodi contenuta nella sentenza di primo grado, ritiene, senza vizi logici, la testimonianza della persona offesa lucida, puntuale ed estremamente lineare nella esposizione cronologica della vicenda sentimentale con l’imputato dall’agosto 2020 al 16 agosto 2021, sottolineando i molteplici e concordanti elementi di riscontro, consistiti nella documentazione medica, nelle fotografie raffiguranti lo stato della vittima nelle varie occasioni in cui era stata percossa, nella messaggistica intercorsa con l’imputato, con la cugina e con il padre della figlia, nelle dichiarazioni delle psicoterapeute e della psichiatra che avevano seguito la persona offesa, infine nelle dichiarazioni della cugina, dei genitori e del padre della figlia della persona offesa, sottolineando come, diversamente dai rilievi contenuti in ricorso, i testi avessero riferito non solo delle confidenze ricevute dalla denunciante, ma anche di fatti e circostanze oggetto di percezione diretta.
Allo stesso modo, i giudici di primo grado, dopo aver dettagliatamente riportato il contenuto delle dichiarazioni della persona offesa che ha ripercorso le condotte minatorie e violente subite (in particolare, il primo schiaffo ricevuto alla fine di gennaio 2021, le percosse all’addome e la rottura del mestolo da cucina sulle gambe della donna nei primi mesi del 2021, gli schiaffi ricevuti in una mattina del giugno 2021), richiamando anche la documentazione fotografica prodotta, hanno non illogicamente ritenuto, alle pagine 16, 17 e 18 della sentenza impugnata, l’attendibilità di dette dichiarazioni, ponendole in relazione agli elementi in atti che ne fornivano un adeguato riscontro, per poi concludere alle pagine 21 e 22 che esse costituissero prova appagante delle condotte descritte sub A), dunque anche delle lesioni personali volontarie, con riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 612-bis cod. pen.
Di qui l’assoluta genericità della censura nella parte in cui si limita a contestare l’affermazione dei giudici di primo grado, secondo cui la prova del delitto di cui al capo C) fosse fornita dalle dichiarazioni dibattimentali della persona offesa, e a dolersi della omessa valutazione delle doglianze difensive da parte dei giudici di secondo grado, non essendosi il ricorrente confrontato con la complessiva motivazione resa sul punto nelle sentenze dei giudici di merito.
Il quinto motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.
4.1. Ed invero i reati di lesioni personali volontarie, di cui ai capi C) e D) della imputazione, nella contestazione originaria aggravati dalle circostanze di cui agli artt. 576, n. 5, e 577, n. 1, cod. pen., sono stati ritenuti sussistenti dai giudici di primo grado, che, tuttavia, a seguito della riqualificazione del reato di cui all’art. 572 cod. pen. nel reato di cui all’art. 612-bis, commi 1 e 2, cod. pen., hanno confermato la configurabilità delle circostanze aggravanti, qualificandole ai sensi degli artt. 576, n. 5.1, e 577, n. 1, cod. pen., senza contestazioni sullo specifico punto nei successivi gradi di giudizio da parte dell’imputato.
Ed Ł proprio la circostanza aggravante di cui all’art. 576, n. 5.1, cod. pen. che ne determina la procedibilità d’ufficio ai sensi del comma 2 dell’art. 582 cod. pen. e ne attribuisce la competenza per materia al Tribunale.
4.2. Per altro verso, la giurisprudenza di legittimità Ł ferma nel ritenere che, in tema di lesioni personali, aggravate a norma dell’art. 585, comma 1, cod. pen., non si applica il
trattamento sanzionatorio piø lieve previsto dall’art. 52, comma 2, lett. b), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nei casi di cui all’art. 585, comma 1, cod. pen., nemmeno qualora le circostanze aggravanti siano state neutralizzate per effetto del riconoscimento di circostanze attenuanti, trattandosi di delitto che esula dalla competenza del Giudice di pace (Sez. 5, n. 18796 del 27/01/2023, P., Rv. 284673; Sez. 5, n. 6337 del 23/11/2016, dep. 2017, Castigliego, Rv. 269583). Il giudizio di bilanciamento, invero, attiene esclusivamente al profilo della dosimetria della pena e non incide nØ sulla procedibilità (Sez. 5, n. 44555 del 28/05/2015, L., Rv. 265083), nØ, tantomeno, sulla sussistenza del reato nella sua forma circostanziata (dato che, in sØ, esclude l’applicabilità della disciplina propria del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, riferita ai reati di competenza del Giudice di pace) (v. Sez. 5, n. 579 del 02/12/2024, dep. 2025, COGNOME, non mass.).
5. Il sesto motivo di ricorso Ł manifestamente infondato, dal momento che l’art. 162-ter cod. pen. prevede l’estinzione del reato, a seguito di condotte riparative integrali del danno cagionato, solo per i reati procedibili a querela soggetta a remissione; differentemente nel caso in esame, per quanto argomentato nel precedente paragrafo, essendo i reati di lesioni personali volontarie procedibili d’ufficio per la presenza della circostanza aggravante di cui all’art. 576, n. 5.1, cod. pen.
6. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, non rinvenendosi nella motivazione della decisione ricorsa quei passaggi argomentativi atti a sostenere in maniera convincente il sovvertimento della decisione di primo grado sul reato contestato al capo B) della rubrica, il ricorso deve essere accolto, sicchØ la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, che procederà ad un nuovo giudizio tenendo conto di quanto deciso da questa Corte e dei principi di diritto enunciati. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto, con irrevocabilità dell’accertamento di responsabilità ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. relativamente ai reati di cui ai capi A), C) e D), il cui trattamento sanzionatorio dovrà costituire oggetto di rivalutazione all’esito del giudizio di rinvio sul reato contestato al capo B), dipendendo da tale esito, ai fini del procedimento di calcolo della pena, l’individuazione del reato piø grave cui commisurare la pena base.
La Corte di appello di Milano provvederà anche alla regolamentazione tra le parti private delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) dell’imputazione con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 23/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.