Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6395 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6395 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ASCIONE NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9 maggio 2023 la Corte di appello di Bologna, nel riformare parzialmente la pena con la diminuzione per il rito, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna del 23 novembre 2020 del Tribunale di Ravenna in composizione monocratica nei confronti di COGNOME NOME con la quale l’imputato era stato condanNOME, con la esclusione della recidiva, per un episodio di furto in abitazione (capo A: art.624bis cod. pen.), per la contraffazione di una carta di identità ( capo B: artt.477-482 cod. pen.), per la falsificazione di un titolo di credito, un assegno bancario ( Capo C: art.491 cod. pen.) ravvisato il vincolo della continuazione tra i reati, alla pena di giustizia.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’irnputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, contenente i seguenti motivi di ricorso.
2.1. Con l’unico motivo è stato dedotto vizio di motivazione tradottosi in travisamento della prova con riferimento al capo B).
Lamenta il ricorrente che, contrariamente a quanto argomentato dalla Corte territoriale, le risultanze istruttorie ed in particolare una delle visure prodotte (l prima) dimostra che il ricorrente è stato realmente titolare della carta di identità rilasciata dal Comune di Trento in data 16 dicembre 2016 prodotta in banca per l’incasso dell’assegno oggetto di furto in danno di NOME COGNOME.
Questo risulta dalla interrogazione della banca dati del 2 novembre 2017 contenuta negli atti del fascicolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
1.1. La Corte territoriale ha erroneamente negato la rilevanza della schermata di cui si discute (interrogazione Banca dati dell 2 novembre 2017), affermando che essa si riferirebbe ad una carta d’identità diversa da quella di cui si contesta la falsificazione.
Contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata sono presenti nel fascicolo processuale (nonché allegate al ricorso), due differenti schermate relative a due diverse carte di identità di cui il ricorrente risulta essere stato titolar in due diversi periodi:
una interrogazione relativa ad un accesso effettuato in data 2 novembre 2017 riferita alla NUMERO_DOCUMENTO;
un’altra interrogazione relativa ad un accesso compiuto in data 23 marzo 2018 e riferita alla carta d’ n. AY353399.
La prima schermata, di cui la Corte territoriale non ha dato conto nella sua motivazione, attesta che l’imputato al momento dei fatti era titolare della NUMERO_DOCUMENTO‘NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO, rilasciata dal Comune di Trento.
Né vi è agli atti una comunicazione del Comune di Trento che attesti che quella carta di identità (risultante dalla interrogazione del sistema) non sia mai stata rilasciata.
1.2. Si tratta di un elemento pretermesso dalla Corte d’Appello e che presenta carattere di decisività, in quanto volta a provare l’autenticità del documento asseritamente falsificato dall’imputato.
La sentenza va dunque annullata con rinvio limitatamente al capo B) e per nuovo esame sul punto.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b) e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna
Così deciso, Roma 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore
Il Presidente